Art. 96 t.u.i.r. — Interessi passivi

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La quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 97 e 1998 e' deducibile per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:

  • a)non si tiene conto delle sopravvenienze attive accantonate a norma dell'articolo 88, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito;
  • b)i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;
  • c)le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma dell'articolo 86 concorre a formare il reddito dell'esercizio;
  • d)le plusvalenze di cui all'articolo 87, si computano per il loro intero ammontare;
  • e)gli interessi di provenienza estera ed i dividendi si computano per l'intero ammontare indipendentemente dal loro concorso alla formazione del reddito;
  • f)i proventi immobiliari di cui all'articolo 90 si computano nella misura ivi stabilita;
  • g)le rimanenze di cui agli articoli 92 e 93 si computano nei limiti degli incrementi formati nell'esercizio. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2004 al 1 gennaio 2008

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 96 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13956/2026

    13 maggio 2026

    La regola dell'irrilevanza, ai fini dell'art. 96 TUIR, degli interessi passivi su "finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione" - contenuta nella parte finale dell'art. 1, comma 36, della l. n. 244 del 2007, nella versione anteriore alle modifiche di cui all'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 147 del 2015 - non è circoscritta ai soli finanziamenti contratti per l'acquisto o la costruzione degli immobili destinati alla locazione, non trovando una tale limitazione alcun riscontro nel testo della norma.

    Art. 96 t.u.i.r.

    Rassegna di maggio 2026, p. 240 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 34424/2025

    28 dicembre 2025

    Ai fini dell'integrale deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti su immobili destinati alla locazione, ex art. 1, comma 36, della l. n. 244 del 2007 - nel testo antecedente le modifiche apportate dall'art. 4, comma 4, del d.lgs. 147 del 2015, ratione temporis applicabile - è sufficiente che l'impresa operi nel settore immobiliare e che il finanziamento sia garantito da ipoteca e riguardi immobili destinati alla locazione, mentre non è necessario che la società contribuente eserciti l'attività di locazione in via prevalente né che il finanziamento derivi da un contratto di mutuo, ben potendo essere ottenuto mediante contratti diversi, quali l'apertura di credito o leasing). (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della CTR che aveva limitato l'applicazione della norma alle società che esercitano esclusivamente, o prevalentemente, attività di locazione ed ai soli interessi derivanti da mutui ipotecari).

    Art. 96 t.u.i.r.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 211 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di dicembre 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

16 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 27 ottobre 2019 — 1 gennaio 2027in vigoreper 7 anni
  3. 12 gennaio 2019 — 27 ottobre 2019per 10 mesi
  4. 1 gennaio 2018 — 12 gennaio 2019per un anno
  5. 1 marzo 2017 — 1 gennaio 2018per 10 mesi
  6. 1 gennaio 2017 — 1 marzo 2017per un mese
  7. 1 gennaio 2016 — 1 gennaio 2017per un anno
  8. 7 ottobre 2015 — 1 gennaio 2016per 3 mesi
  9. 24 gennaio 2012 — 7 ottobre 2015per 4 anni
  10. 22 agosto 2008 — 24 gennaio 2012per 3 anni
  11. 1 gennaio 2008 — 22 agosto 2008per 8 mesi
  12. 1 gennaio 2004 — 1 gennaio 2008per 4 anni
  13. 20 gennaio 1998 — 1 gennaio 2004per 6 anni
  14. 24 marzo 1995 — 20 gennaio 1998per 3 anni
  15. 1 gennaio 1992 — 24 marzo 1995per 3 anni
  16. 31 dicembre 1986 — 1 gennaio 1992testo originarioper 5 anni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 20 gennaio 1998 al 1 gennaio 2004. 183 parole tolte, 308 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: Gli utili distribuiti da societa' collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile non residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito per il 40 per cento del loro ammontare. Tuttavia, la parte di detti utili che non concorreaggiunto: La quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 97 e 1998 e' deducibile per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito tolto: rileva agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte aggiunto: e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Ai fini del rapporto di cui al comma tolto: 4 dell'articolo 105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. Le minusvalenze e gli altri componenti negativi di reddito derivanti dalle partecipazioni nelle societa' indicate nel periodo precedente sono deducibili limitatamente, per ciascun periodo d'imposta, all'ammontare che eccede quello dei relativi utili non concorrenti aggiunto: 1:

aggiunto: a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive accantonate a norma dell'articolo 88, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito;

aggiunto: b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;

aggiunto: c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma dell'articolo 86 concorre a formare il reddito tolto: ai sensi del presente comma. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli utili distribuiti da societa' collegate residenti in Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea aventi un regime fiscale privilegiato individuati con i decreti del Ministro delle finanze, di cui al comma 7-bis dell'articolo 76. Nel caso in cui abbia trovato applicazione l'articolo 76, comma 7-bis, gli utili distribuiti non concorrono a formare il reddito per l'ammontare corrispondente alle spese e agli altri componenti negativi aggiunto: dell'esercizio;

aggiunto: d) le plusvalenze di cui all'articolo 87, si computano per il loro intero ammontare;

aggiunto: e) gli interessi di provenienza estera ed i dividendi si computano per l'intero ammontare indipendentemente dal loro concorso alla formazione del reddito;

aggiunto: f) i proventi immobiliari di cui all'articolo 90 si computano nella misura ivi stabilita;

aggiunto: g) le rimanenze di cui agli articoli 92 e 93 si computano nei limiti degli incrementi formati nell'esercizio. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art96 · fonte del testo

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