Art. 96 t.u.i.r. — Interessi passivi

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((Gli utili distribuiti da societa' collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile non residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito per il 40 per cento del loro ammontare. Tuttavia, la parte di detti utili che non concorre a formare il reddito rileva agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma)). Le minusvalenze e gli altri componenti negativi di reddito derivanti dalle partecipazioni nelle societa' indicate nel periodo precedente sono deducibili limitatamente, per ciascun periodo d'imposta, all'ammontare che eccede quello dei relativi utili non concorrenti a formare il reddito ai sensi del presente comma. 52 La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli utili distribuiti da societa' collegate residenti in Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea aventi un regime fiscale privilegiato individuati con i decreti del Ministro delle finanze, di cui al comma 7-bis dell'articolo 76. 28 Nel caso in cui abbia trovato applicazione l'articolo 76, comma 7-bis, gli utili distribuiti non concorrono a formare il reddito per l'ammontare corrispondente alle spese e agli altri componenti negativi non ammessi in deduzione. 28

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 dicembre 1991, n. 413

28

La L. 30 dicembre 1991, n. 413 ha disposto (con l'art. 11, comma 16) che le presenti modifiche si applicano a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposte che ha inizio successivamente al 31 dicembre 1991.

D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85

52

Il D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 ha disposto (con l'art. 28, comma 2) che la presente modifica "si applica per le minusvalenze e gli altri componenti negativi di reddito i cui presupposti di deducibilita' si verificano a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e relativamente agli utili percepiti da tale data".

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467

80

Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Le modificazioni introdotte dall'articolo 2, comma 1, numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13), decorrono dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996. Nella dichiarazione dei redditi presentata per l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 devono essere distintamente indicati gli importi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del presente decreto e l'ammontare delle imposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 105, del testo unico delle imposte sui redditi, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, numero 10), del presente decreto".

Testo in vigore dal 20 gennaio 1998 al 1 gennaio 2004

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 96 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13956/2026

    13 maggio 2026

    La regola dell'irrilevanza, ai fini dell'art. 96 TUIR, degli interessi passivi su "finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione" - contenuta nella parte finale dell'art. 1, comma 36, della l. n. 244 del 2007, nella versione anteriore alle modifiche di cui all'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 147 del 2015 - non è circoscritta ai soli finanziamenti contratti per l'acquisto o la costruzione degli immobili destinati alla locazione, non trovando una tale limitazione alcun riscontro nel testo della norma.

    Art. 96 t.u.i.r.

    Rassegna di maggio 2026, p. 240 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 34424/2025

    28 dicembre 2025

    Ai fini dell'integrale deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti su immobili destinati alla locazione, ex art. 1, comma 36, della l. n. 244 del 2007 - nel testo antecedente le modifiche apportate dall'art. 4, comma 4, del d.lgs. 147 del 2015, ratione temporis applicabile - è sufficiente che l'impresa operi nel settore immobiliare e che il finanziamento sia garantito da ipoteca e riguardi immobili destinati alla locazione, mentre non è necessario che la società contribuente eserciti l'attività di locazione in via prevalente né che il finanziamento derivi da un contratto di mutuo, ben potendo essere ottenuto mediante contratti diversi, quali l'apertura di credito o leasing). (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della CTR che aveva limitato l'applicazione della norma alle società che esercitano esclusivamente, o prevalentemente, attività di locazione ed ai soli interessi derivanti da mutui ipotecari).

    Art. 96 t.u.i.r.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 211 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di dicembre 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

16 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 27 ottobre 2019 — 1 gennaio 2027in vigoreper 7 anni
  3. 12 gennaio 2019 — 27 ottobre 2019per 10 mesi
  4. 1 gennaio 2018 — 12 gennaio 2019per un anno
  5. 1 marzo 2017 — 1 gennaio 2018per 10 mesi
  6. 1 gennaio 2017 — 1 marzo 2017per un mese
  7. 1 gennaio 2016 — 1 gennaio 2017per un anno
  8. 7 ottobre 2015 — 1 gennaio 2016per 3 mesi
  9. 24 gennaio 2012 — 7 ottobre 2015per 4 anni
  10. 22 agosto 2008 — 24 gennaio 2012per 3 anni
  11. 1 gennaio 2008 — 22 agosto 2008per 8 mesi
  12. 1 gennaio 2004 — 1 gennaio 2008per 4 anni
  13. 20 gennaio 1998 — 1 gennaio 2004per 6 anni
  14. 24 marzo 1995 — 20 gennaio 1998per 3 anni
  15. 1 gennaio 1992 — 24 marzo 1995per 3 anni
  16. 31 dicembre 1986 — 1 gennaio 1992testo originarioper 5 anni

Che cosa è cambiato dal 20 gennaio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 24 marzo 1995 al 20 gennaio 1998. 23 parole tolte, 43 parole aggiunte.

Gli utili distribuiti da societa' collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile non residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito per il 40 per cento del loro ammontaretolto: , ma si computano per l'intero ammontare ai fini delle disposizioni relative alla maggiorazione di conguaglio di cui agli articoli 105, 106 e 107aggiunto: . Tuttavia, la parte di detti utili che non concorre a formare il reddito rileva agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. Le minusvalenze e gli altri componenti negativi di reddito derivanti dalle partecipazioni nelle …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467

    Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Le modificazioni introdotte dall'articolo 2, comma 1, numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13), decorrono dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996. Nella dichiarazione dei redditi presentata per l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 devono essere distintamente indicati gli importi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del presente decreto e l'ammontare delle imposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 105, del testo unico delle imposte sui redditi, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, numero 10), del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art96 · fonte del testo

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