Art. 97 t.u.i.r. — Pro rata patrimoniale
Articolo abrogato dalla l. 24 dicembre 2007, n. 244.
Abrogato dal 1 gennaio 2008
Articolo abrogato dalla l. 24 dicembre 2007, n. 244.
Abrogato dal 1 gennaio 2008
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, 1 e 2 comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n.636 (Riforma del contenzioso tributario), in riferimento agli artt. 3, 97, 1 comma, 101, 2 comma, 108, 2 co., Cost., e del d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 (T.U. delle imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 2, 11, 13, 19 e 21 Cost., sollevate…
Art. 2 cost. · Art. 11 cost. · Art. 13 cost. · Art. 19 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 3 dicembre 2005 al 1 gennaio 2008. 288 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Nel caso in cui alla fine del periodo d'imposta il valore di libro delle partecipazioni di cui all'articolo 87 eccede quello del patrimonio netto contabile, la quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 98, al netto degli interessi attivi, e' indeducibile per la parte corrispondente al rapporto fra tale eccedenza ed il totale dell'attivo patrimoniale ridotto dello stesso patrimonio netto contabile e dei debiti commerciali. La parte indeducibile determinata ai sensi del periodo precedente e' ridotta in misura corrispondente alla quota imponibile dei dividendi percepiti relativi alle stesse partecipazioni di cui all'articolo 87. 1-bis. Agli effetti del comma 1, il requisito di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), si intende conseguito qualora le partecipazioni siano possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della fine del periodo d'imposta. Per il calcolo dell'eccedenza di cui al primo comma:
tolto: a) il patrimonio netto contabile, comprensivo dell'utile dell'esercizio, e' rettificato in diminuzione con gli stessi criteri di cui all'articolo 98, comma 3, lettera e), numeri 1) e 3);
tolto: b) non rilevano:
tolto: 1) le partecipazioni in societa' il cui reddito concorre insieme a quello della partecipante alla formazione dell'imponibile di gruppo di cui alle sezioni II e III del presente capo, salvo quanto previsto rispettivamente dagli articoli 124, comma 1, lettera a), e 138, comma 1, delle predette sezioni;
tolto: 2) quelle in societa' il cui reddito e' imputato ai soci anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 115. Tuttavia, nel caso in cui entro il terzo anno successivo all'acquisto avvenga la cessione di tali partecipazioni, il reddito imponibile e' rettificato in aumento dell'importo corrispondente a quello degli interessi passivi dedotti nei precedenti esercizi per effetto della previsione di cui al primo periodo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 24 dicembre 2007, n. 244
La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 34) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art97 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.