Art. 96 t.u.i.r. — Interessi passivi

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Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza e' deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, puo' essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, cosi' come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonche' gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l'eccezione delle societa' che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in societa' esercenti attivita' diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione nonche' alle societa' capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, inoltre, alle societa' consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell'articolo 96 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle societa' di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle societa' costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni ((...)). 149 Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 96 per cento del loro ammontare. Nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti di cui al periodo precedente partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La societa' o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al periodo precedente in sede di dichiarazione di cui all'articolo 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti. 136 Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di indeducibilita' assoluta previste dall'articolo 90, comma 2, e dai commi 7 e 10 dell'articolo 110 del presente testo unico, dall'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli obbligazionari, e dall'articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle societa' cooperative. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione H del presente capo, l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto puo' essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel consolidato nazionale. Ai soli effetti dell'applicazione del comma 7, tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono essere incluse anche le societa' estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previsti dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b) e c). Nella dichiarazione dei redditi del consolidato devono essere indicati i dati relativi agli interessi passivi e al risultato operativo lordo della societa' estera corrispondenti a quelli indicati nel comma 2. 133

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 dicembre 2007, n. 244

133

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 34) che le presenti modifiche si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; per il primo e il secondo periodo d'imposta di applicazione, il limite di deducibilita' degli interessi passivi e' aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e a 5.000 euro.

D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133

136

Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (con l'art. 82, comma 2) che "In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, come introdotto dal comma 1, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi passivi di cui al citato comma 5-bis sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare".

D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27

149

Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto (con l'art. 88, comma 2) che "In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo in vigore dal 24 gennaio 2012 al 7 ottobre 2015

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 96 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13956/2026

    13 maggio 2026

    La regola dell'irrilevanza, ai fini dell'art. 96 TUIR, degli interessi passivi su "finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione" - contenuta nella parte finale dell'art. 1, comma 36, della l. n. 244 del 2007, nella versione anteriore alle modifiche di cui all'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 147 del 2015 - non è circoscritta ai soli finanziamenti contratti per l'acquisto o la costruzione degli immobili destinati alla locazione, non trovando una tale limitazione alcun riscontro nel testo della norma.

    Art. 96 t.u.i.r.

    Rassegna di maggio 2026, p. 240 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 34424/2025

    28 dicembre 2025

    Ai fini dell'integrale deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti su immobili destinati alla locazione, ex art. 1, comma 36, della l. n. 244 del 2007 - nel testo antecedente le modifiche apportate dall'art. 4, comma 4, del d.lgs. 147 del 2015, ratione temporis applicabile - è sufficiente che l'impresa operi nel settore immobiliare e che il finanziamento sia garantito da ipoteca e riguardi immobili destinati alla locazione, mentre non è necessario che la società contribuente eserciti l'attività di locazione in via prevalente né che il finanziamento derivi da un contratto di mutuo, ben potendo essere ottenuto mediante contratti diversi, quali l'apertura di credito o leasing). (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della CTR che aveva limitato l'applicazione della norma alle società che esercitano esclusivamente, o prevalentemente, attività di locazione ed ai soli interessi derivanti da mutui ipotecari).

    Art. 96 t.u.i.r.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 211 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di dicembre 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

16 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 27 ottobre 2019 — 1 gennaio 2027in vigoreper 7 anni
  3. 12 gennaio 2019 — 27 ottobre 2019per 10 mesi
  4. 1 gennaio 2018 — 12 gennaio 2019per un anno
  5. 1 marzo 2017 — 1 gennaio 2018per 10 mesi
  6. 1 gennaio 2017 — 1 marzo 2017per un mese
  7. 1 gennaio 2016 — 1 gennaio 2017per un anno
  8. 7 ottobre 2015 — 1 gennaio 2016per 3 mesi
  9. 24 gennaio 2012 — 7 ottobre 2015per 4 anni
  10. 22 agosto 2008 — 24 gennaio 2012per 3 anni
  11. 1 gennaio 2008 — 22 agosto 2008per 8 mesi
  12. 1 gennaio 2004 — 1 gennaio 2008per 4 anni
  13. 20 gennaio 1998 — 1 gennaio 2004per 6 anni
  14. 24 marzo 1995 — 20 gennaio 1998per 3 anni
  15. 1 gennaio 1992 — 24 marzo 1995per 3 anni
  16. 31 dicembre 1986 — 1 gennaio 1992testo originarioper 5 anni

Che cosa è cambiato dal 24 gennaio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 2008 al 24 gennaio 2012. 36 parole tolte, 74 parole aggiunte.

… di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazionitolto: , nonche' alle societa' il cui capitale sociale e' sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonche' impianti per lo smaltimento e la depurazione. 5-bisaggiunto: .... Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, … complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti di cui al periodo precedente aggiunto: partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La societa' o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al periodo precedente in sede di dichiarazione di cui all'articolo 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di indeducibilita' assoluta previste dall'articolo 90, comma …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27

    Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto (con l'art. 88, comma 2) che "In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art96 · fonte del testo

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