Art. 79 t.u.i.r. — Scomputo degli acconti

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Il reddito d'impresa dei soggetti che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al regime di contabilita' semplificata e non hanno optato per il regime ordinario e' costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 53 conseguiti nel periodo di imposta, comprensivi degli interessi per dilazione di pagamento e moratori, e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza e' aumentata delle plusvalenze, o diminuita delle minusvalenze, realizzate ai sensi dell'articolo 54 o dell'articolo 66. La differenza, salvo che siano tenute le scritture ausiliarie di magazzino, e' calcolata senza tenere conto delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali e con esclusione della parte delle spese per acquisto di merci destinate alla rivendita che eccede il 75 per cento dei ricavi e della parte delle spese per acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, destinati ad essere impiegati nella produzione, che eccede il 50 per cento dei ricavi. L'eccedenza e' deducibile nei cinque periodi di imposta successivi in quote costanti o nella maggior misura consentita dai su indicati limiti. Tra le spese deducibili possono essere comprese anche quelle sostenute per l'acquisto di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a 1 milione di lire. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 67 e 68, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'articolo 66. Non e' ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento. I proventi diversi da quelli indicati nel comma 1 non concorrono a formare il reddito d'impresa, ma concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza, e non si considerano conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali agli effetti degli articoli 16, 45 e 81 e della lettera b) del comma 2 dell'articolo 49. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi le disposizioni di cui agli articoli 57, 58, 63, 65 e 78, ai commi 1 e 2 dell'articolo 62, ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 64, ai commi 5 e 6 dell'articolo 75, ai commi 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 76 e al comma 1 dell'articolo 77. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi e alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito d'impresa pur non risultando dalle registrazioni e annotazioni di cui al comma 6, la disposizione del terzo periodo del comma 4 dell'art. 75. 1 Ai fini del presente articolo i ricavi e proventi si considerano conseguiti e le spese si considerano sostenute nel periodo di imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e a norma del terzo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero, per i soggetti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, e in ogni caso per gli interessi, i compensi di lavoro subordinato e gli oneri fiscali, contributivi e di utilita' sociale, nel periodo di imposta in cui se ne e' verificata la percezione o l'erogazione. Per gli intermediari e rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attivita' indicate al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi e' ridotto, a titolo di deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni di lire. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi e' ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di lire 15 mila per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di lire 30 mila per quelli effettuati oltre tale ambito. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto, sottoscritto dal dichiarante, recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e localita' di destinazione nonche' degli estremi delle relative bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di esonero dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; le bolle di accompagnamento, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice. 3

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1988

Il D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con effetto dal 1 gennaio 1988".

D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154

3

Il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154, ha disposto (con l'art. 7, comma 7) che fino alla data del 31 dicembre 1988 e' sospesa l'applicazione del presente articolo.

Testo in vigore dal 14 maggio 1988 al 30 aprile 1989

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 92/1998

    Questione infondata
    1 aprile 1998

    Manifesta infondatezza della questione, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 384 del 1997, nella quale la Corte ha riconosciuto la legittimità costituzionale delle norme impugnate, da un lato evidenziando che il ricorso a presunzioni in materia tributaria è generalmente ammesso e che, nella specie, la presunzione prevista dalla legge riguarda solo i coefficienti di redditività sulle somme effettivamente ricavate; dall'altro sottolineando che la decisione di fare ricorso al sistema della contabilità semplificata è frutto di una libera scelta operata dal contribuente, il quale deve conseguentemente valutarne la convenienza. Inoltre, il parametro di cui all'art. 76 Cost. è inconferente, poiché la legge di delega al Governo per la riforma tributaria prevede espressamente il ricorso a meccanismi di contabilità semplificata per le imprese minori. - Cfr. S. n. 137/1997 e O. n. 393/1997. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 76 cost. · Art. 79 t.u.i.r.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 384/1997

    Questione infondata
    11 dicembre 1997

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - dell'art. 79, sesto comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (<<Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi>> - il quale, prevedendo che il reddito di una impresa minore non può essere determinato in misura inferiore a quello risultante dall'applicazione dei criteri previsti dall'art. 80 dello stesso testo unico per un valore di ricavi non superiore a 18 milioni di lire, imporrebbe <<al contribuente di dichiarare un reddito minimo in misura predeterminata dal legislatore senza offrirgli la possibilità di fornire prova contraria>> - in quanto, premesso che, relativamente alla denunciata violazione del principio di eguaglianza, la Corte ha già avuto modo di affermare (ordinanza n. 246 del 1993) che la diversa disciplina prevista per i contribuenti che si avvalgono del regime della contabilità semplificata, rispetto a quelli che adottano il regime della contabilità ordinaria, è giustificata dalla diversità delle situazioni poste a confronto; il regime della contabilità semplificata è il frutto di una libera opzione del contribuente, che, a tale fine, considera i vantaggi e i rischi che questa comporta. Ed invero, il predetto regime è stato previsto per le imprese minori prevalentemente allo scopo di agevolare e di rendere meno onerosa la tenuta delle scritture contabili, consentendo alle stesse di limitarsi alla tenuta di registri a fini IVA e del registro dei beni ammortizzabili. - Cfr., tra le altre, S. n. 3/1988, nella quale la Corte ha rilevato che <<al contribuente rimane la facoltà di optare per il regime ordinario, potendo così affrontare l'accertamento senza alcun vincolo ne' di minimo ne' di massimo>>. - In tema di presunzioni tributarie, v., in particolare, S. n. 137/1997, nella quale si è affermato che il ricorso alle medesime è lecito, essendo volto a proteggere l'interesse generale alla riscossione delle imposte contro ogni tentativo di evasione. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 79 t.u.i.r.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 113/1995

    Questione inammissibile
    6 aprile 1995

    La questione di costituzionalità che, nei termini in cui prospettata, difetti dei requisiti di chiarezza necessari a consentirne una inequivoca valutazione con riguardo sia alla rilevanza che alla fondatezza, va dichiarata manifestamente inammissibile. Pertanto, la questione di costituzionalità degli artt. 79, sesto comma, e 80, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è manifestamente inammissibile, in quanto l'impugnazione è espressamente riferita al "testo originario" delle suddette disposizioni delegate, e in relazione ad esse è dedotta la violazione dei principi e criteri direttivi della legge di delegazione n. 825 del 1971: mentre, invece, il contenuto normativo oggetto di censura è quello, risultante dalle modifiche apportate al detto d.P.R. dal successivo d.l. n. 69 del 1989, e cioè la previsione di un meccanismo di determinazione automatico del reddito imponibile delle imprese "minori" in contabilità semplificata. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 76 cost. · Art. 79 t.u.i.r.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

12 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 1 gennaio 2004 — 1 gennaio 2027in vigoreper 23 anni
  3. 1 gennaio 2001 — 1 gennaio 2004per 3 anni
  4. 22 agosto 2000 — 1 gennaio 2001per 4 mesi
  5. 4 gennaio 1997 — 22 agosto 2000per 4 anni
  6. 29 marzo 1993 — 4 gennaio 1997per 4 anni
  7. 1 gennaio 1992 — 29 marzo 1993per un anno
  8. 29 giugno 1990 — 1 gennaio 1992per un anno
  9. 30 aprile 1989 — 29 giugno 1990per un anno
  10. 14 maggio 1988 — 30 aprile 1989per 12 mesi
  11. 1 marzo 1988 — 14 maggio 1988per 2 mesi
  12. 31 dicembre 1986 — 1 marzo 1988testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 14 maggio 1988

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1988 al 14 maggio 1988.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154

    Il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154, ha disposto (con l'art. 7, comma 7) che fino alla data del 31 dicembre 1988 e' sospesa l'applicazione del presente articolo.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art79 · fonte del testo

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