Art. 78 t.u.i.r. — Detrazione d'imposta per oneri

Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere ((...)) di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-ter). 154 162 Dall'imposta lorda si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-novies). 115

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

115

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 56, comma 5.

L. 6 luglio 2012, n. 96

154

La L. 6 luglio 2012, n. 96 ha disposto (con l'art. 7, comma 4) che la modifica al presente articolo decorre dal 2013.

162

Il D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13, ha disposto (con l'art. 14, comma 5) che la modifica del comma 1 del presente articolo decorre dal 1º gennaio 2014.

Testo vigente dal 28 dicembre 2013 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 dicembre 2013

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2013 al 28 dicembre 2013. 103 parole tolte.

Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere tolto: per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 15, comma 1-bis, per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro, limitatamente alle societa' e agli entiaggiunto: ... di cui all'articolo tolto: 73, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonche' dalle societa' ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa societa' o ente che controlla i soggetti medesimi, nonche' dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-ter)tolto: . 1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-novies).

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13, ha disposto (con l'art. 14, comma 5) che la modifica del comma 1 del presente articolo decorre dal 1º gennaio 2014.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art78 · fonte del testo

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