Corte costituzionale

Sentenza n. 384/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1997 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79, sesto

comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo

unico delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 12

ottobre 1994 dalla Commissione tributaria di primo grado di Vasto sul

ricorso proposto da Cerroni Mario contro l'ufficio distrettuale delle

imposte dirette di Vasto, iscritta al n. 894 del registro ordinanze

1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39,

prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di una controversia tributaria promossa da Cerroni

Mario avverso l'iscrizione a ruolo di imposta ILOR, la Commissione

tributaria di Vasto, con ordinanza emessa il 12 ottobre 1994, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, sesto comma,

del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) nella parte

in cui prevede che il reddito di una impresa minore non può essere

determinato in misura inferiore a quello risultante dall'applicazione

dei criteri previsti dall'art. 80 dello stesso testo unico per un

valore di ricavi minore di 18 milioni di lire.

A parere del giudice rimettente, la norma impugnata impone in ogni

caso e senza offrire al contribuente la possibilità di dare prova

contraria, di dichiarare un reddito minimo fissato a priori dal

legislatore anche se non effettivamente conseguito.

Da ciò deriverebbe pertanto il contrasto con gli artt. 3 e 53

della Costituzione non avendo il Costituente preteso di fissare alcun

limite per il legislatore all'infuori del rispetto della

progressività e della capacità contributiva del cittadino

contribuente.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per

l'infondatezza della questione.

Ha in particolare osservato la difesa erariale che la disposizione

censurata si limita a prevedere che il reddito imponibile netto debba

essere determinato applicando ai ricavi di cui all'art. 53 - e cioè

ai ricavi effettivamente conseguiti - un coefficiente di redditività

che riduce l'entrata lorda al reddito netto. Ne consegue, pertanto,

che la presunzione riguarda solo la redditività e non la base di

calcolo costituita dai ricavi effettivi.

Ha inoltre evidenziato l'Avvocatura generale dello Stato che tale

presunzione di redditività non è comunque imposta in modo assoluto

dal momento che l'impresa ha sempre la possibilità di optare per il

regime di contabilità ordinaria ed in tale situazione affrontare

l'accertamento senza vincoli né di minimo né di massimo. Considerato in diritto

1. - La questione che la Commissione tributaria di Vasto sottopone

all'esame della Corte è se l'art. 79, sesto comma, del decreto

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione

del testo unico delle imposte sui redditi), nella parte in cui

prevede che il reddito di una impresa minore non può essere

determinato in misura inferiore a quello risultante dall'applicazione

dei criteri previsti dall'art. 80 dello stesso testo unico per un

valore di ricavi non superiore a 18 milioni di lire, sia in contrasto

con gli artt. 3 e 53 della Costituzione in quanto così si impone al

contribuente di dichiarare un reddito minimo in misura predeterminata

dal legislatore senza offrirgli la possibilità di fornire prova

contraria.

2. - La questione non è fondata.

Sul piano interpretativo della norma impugnata, va in primo luogo

osservato che l'ordinanza di rimessione si riferisce ad un

accertamento fiscale che, anche in presenza di una perdita di

esercizio, riteneva presunto un reddito non inferiore a 18 milioni di

lire. In proposito fa osservare l'Avvocatura dello Stato che in

realtà la norma si limita a prevedere che il reddito imponibile

netto debba essere determinato applicando ai ricavi di cui all'art.

53 un coefficiente di redditività che riduce l'entrata lorda al

reddito netto. Non potrebbe pertanto escludersi che i ricavi cui la

disposizione fa riferimento siano quelli realmente conseguiti.

Tale rilievo è esatto, nel senso che la presunzione prevista dalla

legge fiscale riguarda solo la misura dei coefficienti di

redditività, sulla base dei ricavi effettivamente conseguiti.

Sicché la doglianza della laconica ordinanza di rimessione andrebbe

intesa nel senso che essa si riferisce alla presunzione della

redditività.

Qualunque sia l'interpretazione prescelta occorre, peraltro,

evidenziare anzitutto che in tema di presunzioni tributarie questa

Corte ha di recente affermato (sentenza n. 137 del 1997) che il

ricorso alle medesime è lecito, essendo volto a proteggere

l'interesse generale alla riscossione delle imposte contro ogni

tentativo di evasione. Pur se la affermata legittimità delle

presunzioni sembrerebbe riferibile soltanto a quelle di carattere

relativo, la norma censurata non può ritenersi in contrasto con i

parametri costituzionali invocati per le considerazioni che seguono.

3. - Con riguardo alla denunciata violazione del principio di

uguaglianza, assai succintamente motivata nell'ordinanza di

rimessione, questa Corte ha già avuto modo di affermare (ordinanza

n. 246 del 1993) che la diversa disciplina prevista per i

contribuenti che si avvalgono del regime della contabilità

semplificata, rispetto a quelli che adottano il regime della

contabilità ordinaria, è giustificata dalla diversità delle

situazioni poste a raffronto.

Inoltre - e ciò vale anche per ritenere insussistente la

violazione del principio di cui all'art. 53 della Costituzione - il

regime della contabilità semplificata è il frutto di una libera

opzione del contribuente, che a tale fine considera i vantaggi ed i

rischi che questa comporta.

Ed invero, il regime della contabilità semplificata è stato

previsto per le imprese minori prevalentemente allo scopo di

agevolare e di rendere meno onerosa la tenuta delle scritture

contabili, consentendo alle stesse di limitarsi alla tenuta dei

registri a fini IVA e del registro dei beni ammortizzabili.

In ogni caso va rilevato, come già in precedenza affermato,

(sentenza n. 3 del 1988), che al contribuente rimane la facoltà di

optare per il regime ordinario, potendo così affrontare

l'accertamento senza alcun vincolo né di minimo né di massimo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 79, sesto comma, del decreto Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui

redditi) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione dalla Commissione tributaria di 1 grado di Vasto con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:384 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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