Art. 67 t.u.i.r. — Redditi diversi

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Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene. La deduzione e' ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla meta' per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi. La misura massima indicata nel comma 2 puo' essere superata in proporzione alla piu' intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. La misura stessa puo' essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposita riserva che agli effetti fiscali costituisce parte integrante dell'ammortamento; nell'ipotesi di beni gia' utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato puo' essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro delle finanze, la indicata misura massima puo' essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilita' dei beni in particolari processi produttivi. Le quote di ammortamento stanziate in bilancio dopo il completamento dell'ammortamento agli effetti fiscali non sono deducibili e l'apposita riserva concorre a formare il reddito per l'ammontare prelevato dall'imprenditore o distribuito ai soci o imputato a capitale in eccedenza alle quote non dedotte. 49 Se in un esercizio l'ammortamento e' fatto in misura inferiore a quella massima indicata nel comma 2 le quote di ammortamento relative alla differenza sono deducibili negli esercizi successivi, fermi restando i limiti di cui ai precedenti commi. Tuttavia se l'ammortamento fatto in un esercizio e' inferiore alla meta' della misura massima il minore ammontare non concorre a formare la differenza ammortizzabile, a meno che non dipenda dalla effettiva minore utilizzazione del bene rispetto a quella normale del settore. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo e' ammesso in deduzione. Per i beni il cui costo unitario non e superiore a 1 milione di lire e' consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla Fine dell'esercizio; per i beni ceduti nel corso dell'esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed e' commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza e' deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro delle finanze, diversi criteri e modalita' di deduzione. Resta ferma la deducibilita' nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato. 77 Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento sono determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario e non e' ammesso l'ammortamento anticipato; la deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice e' ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni, se questo ha per oggetto beni immobili, e alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attivita' esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili. Con lo stesso decreto previsto dal comma 3, il Ministro delle finanze provvede ad aumentare o diminuire, nel limite della meta', la predetta durata minima dei contratti ai fini della deducibilita' dei canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata la misura massima dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo comma 3. 8 ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449)). 77 ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449)). 77 Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario. Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili, o deducibili nell'ipotesi di cui al comma 6, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni ((...)). ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449)). Per gli immobili utilizzati promiscuamente e' deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa. 8 59 65 77 Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (b), sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154

8

Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l'art. 38, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 26, commi 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12, e 27, si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano relativamente ai beni ammortizzabili acquistati ed ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165

13

Il D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettere f), i), l-bis) e l-ter), si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; per il periodo d'imposta precedente a quello in corso alla predetta data, per il quale la dichiarazione dei redditi e' presentata dopo il 31 dicembre 1989, ferma la misura della elevazione prevista dalla predetta lettera i), nella ipotesi di beni gia' utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato puo' essere eseguito nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta presso l'ultimo utilizzatore e nei due successivi, a condizione che detto ammortamento anticipato non sia gia' stato fiscalmente dedotto per tre periodi d'imposta da parte dei precedenti possessori, ovvero per i residui periodi d'imposta, nel caso in cui i precedenti possessori abbiano dedotto l'ammortamento anticipato per uno o due periodi d'imposta".

D.L. 29 giugno 1994, n. 416 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 503

49

Il D.L. 29 giugno 1994, n. 416 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 503 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30 dicembre 1993.

D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425

59

Il D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che le presenti modifiche "si applicano per le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

L. 23 dicembre 1996, n.662

65

La L. 23 dicembre 1996, n.662 ha disposto (con l'art. 3, comma 34) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996.

L. 27 dicembre 1997, n. 449

77

La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto: - (con l'art. 14, comma 2) che "In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 67, comma 7, e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, nei quali viene esercitata l'attivita' dai seguenti soggetti, con ammontare dei ricavi, di cui all'articolo 53 del predetto testo unico, conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati: a) iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali; b) esercenti l'attivita' di abbigliamento su misura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537; c) esercenti tintolavanderie; d) esercenti attivita' commerciale con autorizzazione per la vendita al dettaglio; e) esercenti attivita' di somministrazione di alimenti e bevande; f) esercenti attivita' turistica; g) esercenti attivita' di estetista; h) esercenti attivita' di produzione con vendita diretta al pubblico"; - (con l'art. 14, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998 e in quello successivo"; - (con l'art. 14, comma 4) che "Per la deduzione delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione diverse da quelle indicate al comma 2, sostenute nei periodi di imposta indicati nel comma 3, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dal citato articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, va assunto al netto di quello relativo agli immobili di cui al comma 2"; - (con l'art. 17, comma 3) che l'abrogazione di cui ai commi 8-bis, 8-ter e la modifica di cui al comma 10, perimo periodo, del presente articolo hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

Testo in vigore dal 1 gennaio 1998 al 1 gennaio 2000

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 67 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 34140/2025

    26 dicembre 2025

    In materia di imposte sui redditi, la plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni societarie, qualificata come reddito diverso ai sensi dell'art. 67 del TUIR, si considera "realizzata" al momento del perfezionamento del contratto di cessione a titolo oneroso, che ne costituisce il presupposto giuridico e determina l'individuazione del regime di tassazione applicabile, mentre il diverso momento in cui viene percepito il corrispettivo rileva, sulla base del principio di cassa, a formare il reddito imponibile del relativo periodo di imposta, con l'ulteriore conseguenza che la mancata percezione del prezzo non esclude la plusvalenza ma ne differisce unicamente l'imponibilità.

    Art. 67 t.u.i.r. · Art. 68 t.u.i.r.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 204 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 17741/2025

    1 luglio 2025

    "TUIR") - Individuazione - Computo delle azioni detenute in nuda proprietà - Necessità - Applicazione della maggiore aliquota - Limite del reddito effettivamente percepito - Sussistenza. In tema di tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche titolari di azioni e/o quote societarie, ai fini della valutazione della natura "qualificata" della partecipazione in una società di capitali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del d.P.R. n. 600 del 1973 ("ratione temporis" vigente, che richiama l'art. 67, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986), devono essere prese in considerazione anche le azioni detenute in nuda proprietà, previa valutazione delle stesse e sommatoria del relativo valore a quello delle azioni eventualmente detenute in piena proprietà, fermo restando che l'aliquota maggiorata (40%) va applicata solo sul reddito effettivamente percepito dal contribuente, comprensivo dei dividendi riscossi in relazione alle quote detenute in piena proprietà.

    Art. 67 t.u.i.r. · Art. 27 Accertamento imposte sui redditi

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 337 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16047/2025

    16 giugno 2025

    In tema di tassazione delle plusvalenze rinvenienti dall'utilizzazione del suolo, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986 le cessioni aventi ad oggetto non un terreno suscettibile di edificazione, ma uno sul quale insorge un fabbricato da ritenersi già edificato, anche ove l'alienante abbia presentato istanza di concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione dell'immobile e l'acquirente ne abbia richiesto la voltura, essendo rilevante la destinazione edificatoria originariamente conferita ad area non edificata in sede di pianificazione urbanistica e non quella ripristinata a seguito di intervento, da parte del cedente o del cessionario, su area già edificata.

    Art. 67 t.u.i.r.

    Rassegna di giugno 2025, p. 171 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11955/2025

    7 maggio 2025

    In tema di imposte sui redditi, la plusvalenza fiscalmente rilevante collegata alla cessione di partecipazioni sociali si realizza al momento della conclusione del contratto, in relazione al quale, pertanto, deve essere individuato il regime di tassazione applicabile, mentre il diverso momento in cui viene percepito il corrispettivo, anche in relazione a vicende successive, determina, sulla base del principio di cassa, il periodo di imposta in cui assoggettare il reddito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accolto la richiesta del contribuente di applicabilità del regime fiscale, compresa l'aliquota di imposta, vigente all'epoca della conclusione del contratto di cessione anche con riferimento ai componenti aggiuntivi del prezzo stabiliti nell'ambito della pattuita clausola di " earn-out ", in quanto liquidati sulla base di criteri che, sebbene dipendenti da fatti anche esterni alla volontà delle parti, erano stati predeterminati nel contratto di cessione, quali l'andamento economico della società).

    Art. 67 t.u.i.r. · Art. 68 t.u.i.r. · Art. 75 t.u.i.r. · Art. 76 t.u.i.r.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 360 ↗

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗ e dicembre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

36 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 2 agosto 2025 — 1 gennaio 2027in vigoreper un anno
  3. 18 giugno 2025 — 2 agosto 2025per un mese
  4. 1 gennaio 2025 — 18 giugno 2025per 6 mesi
  5. 31 dicembre 2024 — 1 gennaio 2025per 1 giorno
  6. 1 gennaio 2024 — 31 dicembre 2024per un anno
  7. 28 febbraio 2023 — 1 gennaio 2024per 10 mesi
  8. 1 gennaio 2023 — 28 febbraio 2023per un mese
  9. 30 dicembre 2022 — 1 gennaio 2023per 2 giorni
  10. 17 novembre 2022 — 30 dicembre 2022per un mese
  11. 1 gennaio 2022 — 17 novembre 2022per 11 mesi
  12. 1 gennaio 2021 — 1 gennaio 2022per un anno
  13. 1 gennaio 2020 — 1 gennaio 2021per un anno
  14. 24 aprile 2014 — 1 gennaio 2020per 6 anni
  15. 13 maggio 2012 — 24 aprile 2014per un anno
  16. 17 settembre 2011 — 13 maggio 2012per 8 mesi
  17. 1 marzo 2009 — 17 settembre 2011per 3 anni
  18. 1 gennaio 2007 — 1 marzo 2009per 2 anni
  19. 12 agosto 2006 — 1 gennaio 2007per 5 mesi
  20. 1 gennaio 2006 — 12 agosto 2006per 7 mesi
  21. 2 dicembre 2005 — 1 gennaio 2006per un mese
  22. 1 gennaio 2005 — 2 dicembre 2005per 11 mesi
  23. 1 gennaio 2004 — 1 gennaio 2005per un anno
  24. 1 gennaio 2002 — 1 gennaio 2004per 2 anni
  25. 1 gennaio 2000 — 1 gennaio 2002per 2 anni
  26. 1 gennaio 1998 — 1 gennaio 2000per 2 anni
  27. 1 gennaio 1997 — 1 gennaio 1998per un anno
  28. 20 giugno 1996 — 1 gennaio 1997per 7 mesi
  29. 1 gennaio 1996 — 20 giugno 1996per 6 mesi
  30. 20 agosto 1994 — 1 gennaio 1996per un anno
  31. 1 gennaio 1994 — 20 agosto 1994per 8 mesi
  32. 13 luglio 1991 — 1 gennaio 1994per 2 anni
  33. 29 giugno 1990 — 13 luglio 1991per un anno
  34. 3 agosto 1989 — 29 giugno 1990per 11 mesi
  35. 30 aprile 1989 — 3 agosto 1989per 3 mesi
  36. 31 dicembre 1986 — 30 aprile 1989testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1997 al 1 gennaio 1998. 290 parole tolte, 27 parole aggiunte in 5 capoversi.

… aumentata la misura massima dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo comma 3. tolto: Sempreche' non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa, non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relativi ai seguenti beni:

tolto: a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;

tolto: b) autovetture ed autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c)

tolto: e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici;42

tolto: c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici. Per le imprese che esercitano attivita' di locazione o noleggio dei beni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8-bis la disposizione del medesimo comma si applica, per quelli dati in uso agli amministratori, soci, collaboratori o dipendenti aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento … locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali benitolto: , per le imprese individuali le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici nonche' i ciclomotori e i motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici non adibiti ad uso pubblico si considerano in ogni caso adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio. I limiti di deducibilita' del 50 per cento previsti per le autovetture, gli autoveicoli, i ciclomotori e i motocicli di cui al precedente periodo si applicano anche alle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice, ad esclusione dei beni adibiti ad uso pubblico, di quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell'attivita' propria dell'impresa e di quelli dati in uso promiscuo al dipendenteaggiunto: .... PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449. Per gli immobili utilizzati promiscuamente e' deducibile una somma pari al 50 per … a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa. tolto: (5) 42 Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 1997, n. 449

    La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto: - (con l'art. 14, comma 2) che "In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 67, comma 7, e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, nei quali viene esercitata l'attivita' dai seguenti soggetti, con ammontare dei ricavi, di cui all'articolo 53 del predetto testo unico, conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati: a) iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali; b) esercenti l'attivita' di abbigliamento su misura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537; c) esercenti tintolavanderie; d) esercenti attivita' commerciale con autorizzazione per la vendita al dettaglio; e) esercenti attivita' di somministrazione di alimenti e bevande; f) esercenti attivita' turistica; g) esercenti attivita' di estetista; h) esercenti attivita' di produzione con vendita diretta al pubblico"; - (con l'art. 14, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998 e in quello successivo"; - (con l'art. 14, comma 4) che "Per la deduzione delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione diverse da quelle indicate al comma 2, sostenute nei periodi di imposta indicati nel comma 3, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dal citato articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, va assunto al netto di quello relativo agli immobili di cui al comma 2"; - (con l'art. 17, comma 3) che l'abrogazione di cui ai commi 8-bis, 8-ter e la modifica di cui al comma 10, perimo periodo, del presente articolo hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art67 · fonte del testo

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