Art. 16 t.u.i.r. — Detrazioni per canoni di locazione

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L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:

  • a)trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'articolo 47, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile; altre indennita' e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile nonche' le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro; 52
  • b)emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti, compresi i compensi e le indennita' di cui alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 47 e le pensioni e gli assegni di cui al comma 2 dell'articolo 46; 57 61
  • c)indennita' percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'articolo 49, se il diritto all'indennita' risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonche', in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; 52
  • c-bis)l'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente; 57
  • d)indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche; 1
  • e)indennita' percepite per la cessazione da funzioni notarili;
  • f)indennita' percepite da sportivi professionisti al termine dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti tra le indennita' indicate alla lettera a);
  • g)plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da piu' di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da piu' di cinque anni; 1
  • g-bis)plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
  • h)indennita' per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennita' di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
  • i)indennita' spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a piu' anni;
  • l)redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle societa' indicate nell'articolo 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle societa' stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societa' e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque anni;
  • m)redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di societa' soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societa' e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque anni; 1
  • n)redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'articolo 41, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a cinque anni.
  • n-bis)somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si e' fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'articolo 13-bis, comma 1, ((lettera c), quinto e sesto periodo)). 48 65 I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da societa' in nome collettivo o in accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis) non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali il contribuente ha facolta' di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui e' avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis); del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalita' stabilite negli articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se cio' risulta piu' favorevole per il contribuente. 48 57 (DISPOSIZIONE TRASFERITA NELL'ARTICOLO 9, QUALE COMMA 5). 1
Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1988

Il D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con effetto dal 1 gennaio 1988". Ha inoltre disposto (con l'art. 21, comma 2) che la disposizione di cui al comma 3, del presente articolo, si applica a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987.

D.L. 31 maggio 1994, n. 330 convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n.473

48

Il D.L. 31 maggio 1994, n. 330 convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n.473 ha disposto (con l'art. 1, comma 9) che le presenti modifiche si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.

D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85

52

Il D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 ha disposto (con l'art. 32, comma 2) che le presenti modifiche "si applicano alle somme e ai valori percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

L. 28 dicembre 1995, n. 549

57

La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 3, comma 84) che le presenti modifiche "si applicano per gli emolumenti e le indennita' percepiti a partire dal periodo di imposta in corso alla data in entrata in vigore della presente legge. Per gli emolumenti percepiti in periodo di imposta precedenti non si fa luogo a rimborsi d'imposta ne' alla restituzione di somme gia' rimborsate".

Corte Costituzionale

61

La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 22 luglio 1996, n. 287 (in G.U. 1ª s.s. 31/07/1996, n. 31), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16, lettera b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), nella parte in cui non ricomprende tra i redditi ammessi a tassazione separata l'indennita' di disoccupazione".

L. 23 dicembre 1996, n. 662

65

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996.

Testo in vigore dal 1 gennaio 1997 al 1 gennaio 1998

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 287/1996

    Ha colpito questo articolo
    22 luglio 1996

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, lettera b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), nella parte in cui non ricomprende tra i redditi ammessi a tassazione separata l'indennità di disoccupazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996. Il Preside…

    Art. 16 t.u.i.r.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 292/2005

    Questione inammissibile
    19 luglio 2005

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sollevata, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36, 37, 38 e 53 della…

    Art. 1 cost. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 25/2000

    Questione infondata
    4 febbraio 2000

    Non sono fondate, con riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, lett. e) d. P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del t.u. delle imposte sui redditi), che prevede la tassazione separata dell'indennità percepita dai notai per la cessazione delle relative funzioni. Infatti, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - il quale ultimo precetto si interpreta anche quale specificazione del principio generale di eguaglianza, nel senso che solo a situazioni omogenee devono corrispondere uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse un trattamento tributario diseguale - la presente fattispecie non è assimilabile a quella riguardante la tassazione dell'indennità di buonuscita per i dipendenti statali (prevista dagli artt. 2 e 4, comma 1, e 4 della legge n. 482 del 1985), su cui è intervenuta la sentenza di questa Corte n. 178 del 1986, sia per l'incomparabilità delle situazioni mezze a raffronto, tenuto conto che l'indennità di buonuscita si riferisce ad un rapporto di lavoro subordinato, mentre l'indennità di cessazione dalle funzioni riguarda un professionista, lavoratore autonomo, qual è il notaio; sia per la diversità degli assetti normativi nei quali ricadono le due indennità, tenuto conto che quella corrisposta ai notai non perde, in ragione della sua provenienza e della sua destinazione, il carattere reddituale e, quindi, non può sottrarsi ad imposizione. Con riferimento, poi, all'art. 38 Cost., la disposizione impugnata non collide con il parametro evocato, in quanto, oltre alle ragioni già addotte circa i caratteri dell'indennità in questione, il suo trattamento tributario (tassazione separata) non incide sull'adeguatezza della prestazione indennitaria, ma, anzi, è volto ad evitare il determinarsi di un'applicazione iniqua del meccanismo della progressività dell'IRPEF. - S. nn. 120/1972, 104/1985, 99 e 243/1993, 50/1994, 287/1996; O. nn. 328 e 400/1994.

    Art. 16 t.u.i.r. · Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

17 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 1 gennaio 2022 — 1 gennaio 2027in vigoreper 5 anni
  3. 21 agosto 2014 — 1 gennaio 2022per 7 anni
  4. 1 gennaio 2008 — 21 agosto 2014per 7 anni
  5. 1 gennaio 2004 — 1 gennaio 2008per 4 anni
  6. 1 gennaio 2001 — 1 gennaio 2004per 3 anni
  7. 1 giugno 2000 — 1 gennaio 2001per 7 mesi
  8. 1 gennaio 1998 — 1 giugno 2000per 2 anni
  9. 1 gennaio 1997 — 1 gennaio 1998per un anno
  10. 1 agosto 1996 — 1 gennaio 1997per 5 mesi
  11. 1 gennaio 1996 — 1 agosto 1996per 7 mesi
  12. 24 marzo 1995 — 1 gennaio 1996per 9 mesi
  13. 31 luglio 1994 — 24 marzo 1995per 8 mesi
  14. 1 gennaio 1992 — 31 luglio 1994per 3 anni
  15. 14 maggio 1988 — 1 gennaio 1992per 4 anni
  16. 1 marzo 1988 — 14 maggio 1988per 2 mesi
  17. 31 dicembre 1986 — 1 marzo 1988testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1997

Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1996 al 1 gennaio 1997. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… non si applica alle spese rimborsate di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), tolto: terzo e quarto aggiunto: quinto e sesto periodo. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 dicembre 1996, n. 662

    La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art16 · fonte del testo

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