Art. 16 t.u.i.r. — Detrazioni per canoni di locazione

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[1]L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:

  • a)trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 47, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile; altre indennita' e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile;
  • b)emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti percepiti per prestazioni di lavoro dipendente, compresi i compensi e le indennita' di cui alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 47 e le pensioni e gli assegni di cui al comma 2 dell'articolo 46;
  • c)indennita' percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'articolo 49, se il diritto all'indennita' risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto;
  • d)indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia;
  • e)indennita' percepite per la cessazione da funzioni notarili;
  • f)indennita' percepite da sportivi professionisti al termine dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti tra le indennita' indicate alla lettera a);
  • g)plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da piu' di cinque anni;
  • h)indennita' per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennita' di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
  • i)indennita' spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a piu' anni;
  • l)redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle societa' indicate nell'articolo 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle societa' stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societa' e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque anni;
  • m)redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di societa' soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societa', la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque anni;
  • n)redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'articolo 41, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a cinque anni. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da societa' in nome collettivo o in accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa. Per i redditi indicati alle lettere da a)

[2]a f) del comma 1 il contribuente ha facolta' di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui e' avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in societa'.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1986 al 1 marzo 1988

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 287/1996

    Ha colpito questo articolo
    22 luglio 1996

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, lettera b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), nella parte in cui non ricomprende tra i redditi ammessi a tassazione separata l'indennità di disoccupazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996. Il Preside…

    Art. 16 t.u.i.r.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 292/2005

    Questione inammissibile
    19 luglio 2005

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sollevata, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36, 37, 38 e 53 della…

    Art. 1 cost. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 25/2000

    Questione infondata
    4 febbraio 2000

    Non sono fondate, con riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, lett. e) d. P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del t.u. delle imposte sui redditi), che prevede la tassazione separata dell'indennità percepita dai notai per la cessazione delle relative funzioni. Infatti, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - il quale ultimo precetto si interpreta anche quale specificazione del principio generale di eguaglianza, nel senso che solo a situazioni omogenee devono corrispondere uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse un trattamento tributario diseguale - la presente fattispecie non è assimilabile a quella riguardante la tassazione dell'indennità di buonuscita per i dipendenti statali (prevista dagli artt. 2 e 4, comma 1, e 4 della legge n. 482 del 1985), su cui è intervenuta la sentenza di questa Corte n. 178 del 1986, sia per l'incomparabilità delle situazioni mezze a raffronto, tenuto conto che l'indennità di buonuscita si riferisce ad un rapporto di lavoro subordinato, mentre l'indennità di cessazione dalle funzioni riguarda un professionista, lavoratore autonomo, qual è il notaio; sia per la diversità degli assetti normativi nei quali ricadono le due indennità, tenuto conto che quella corrisposta ai notai non perde, in ragione della sua provenienza e della sua destinazione, il carattere reddituale e, quindi, non può sottrarsi ad imposizione. Con riferimento, poi, all'art. 38 Cost., la disposizione impugnata non collide con il parametro evocato, in quanto, oltre alle ragioni già addotte circa i caratteri dell'indennità in questione, il suo trattamento tributario (tassazione separata) non incide sull'adeguatezza della prestazione indennitaria, ma, anzi, è volto ad evitare il determinarsi di un'applicazione iniqua del meccanismo della progressività dell'IRPEF. - S. nn. 120/1972, 104/1985, 99 e 243/1993, 50/1994, 287/1996; O. nn. 328 e 400/1994.

    Art. 16 t.u.i.r. · Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 53 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  10. 1 agosto 1996 — 1 gennaio 1997per 5 mesi
  11. 1 gennaio 1996 — 1 agosto 1996per 7 mesi
  12. 24 marzo 1995 — 1 gennaio 1996per 9 mesi
  13. 31 luglio 1994 — 24 marzo 1995per 8 mesi
  14. 1 gennaio 1992 — 31 luglio 1994per 3 anni
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  16. 1 marzo 1988 — 14 maggio 1988per 2 mesi
  17. 31 dicembre 1986 — 1 marzo 1988testo originarioper un anno

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art16 · fonte del testo

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