Corte costituzionale

Ordinanza n. 125/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/04/2002 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità

costituzionale dell'art. 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996,

n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come

modificato dall'art. 2, comma 1, del d.l. 28 marzo 1997, n. 79

(Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica),

convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, promosso con ordinanze

emessa il 13 febbraio 2001 dalla Commissione tributaria provinciale

di Potenza sul ricorso proposto da Savitour s.n.c. contro l'Ufficio

delle Entrate di Potenza, iscritta al n. 502 del registro ordinanze

2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1a

serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che nel corso di un giudizio, avente ad oggetto il

silenzio-rifiuto in ordine alla richiesta di rimborso del versamento

di ritenute effettuato quale sostituto d'imposta sugli accantonamenti

per il trattamento di fine rapporto (in seguito t.f.r.) dei propri

dipendenti, promosso dalla Società Savitour s.n.c., la Commissione

tributaria provinciale di Potenza, con ordinanza 13 febbraio 2001

(r.o. n. 502 del 2002), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996,

n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come

sostituito dall'art. 2, comma 1, del d.l. 28 marzo 1997, n. 79

(Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica),

convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140;

che le predette norme impongono ai sostituiti d'imposta per

redditi di lavoro dipendente l'obbligo di versare al fisco un acconto

delle imposte dovute dai dipendenti sui trattamenti di fine rapporto;

che il giudice rimettente ritiene che il versamento

dell'importo è previsto al momento della cessazione del rapporto di

lavoro, per cui la norma denunciata mediante l'obbligo di acconto

costringe l'imprenditore a pagare con denaro proprio (prelevato dagli

accantonamenti per il t.f.r.) l'imposta altrui; da qui la violazione

degli artt. 3 e 53 della Costituzione che dettano, rispettivamente,

il principio di uguaglianza dei cittadini, "per cui ciascuno deve

pagare le proprie imposte e non quelle altrui" e la regola in base

alla quale "ciascuno partecipa alle spese pubbliche secondo la

propria capacità contributiva, supponendo un reddito conseguito,

reale e non virtuale";

che, in particolare, nel caso in esame, osserva il giudice a

quo non si sarebbero realizzati i presupposti di cui all'art. 16,

primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del

testo unico delle imposte sui redditi) che vuole l'esistenza di un

reddito tassabile per la legittimazione dell'imposizione fiscale

determinata dalla capacità contributiva, in quanto il versamento

dell'acconto avverrebbe a prescindere dal conseguimento di un

reddito, non potendosi considerare tale l'accantonamento al fondo

t.f.r;

che è intervenuto in giudizio avanti a questa Corte il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso perché venga

dichiarata la manifesta infondatezza della questione essendo la

stessa stata già decisa con sentenza n. 155 del 2001.

Considerato che l'ordinanza della Commissione tributaria

provinciale di Potenza solleva la medesima questione incidentale di

legittimità costituzionale dichiarata da questa Corte infondata, in

riferimento ai medesimi parametri costituzionali (artt. 3 e 53 della

Costituzione) con la sentenza 21 maggio 2001, n. 155, che ha

esaminato i medesimi profili e le stesse argomentazioni;

che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi che possano

indurre la Corte a modificare il proprio convincimento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 211, della legge

23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica), come sostituito dall'art. 2, comma 1, del d.l. 28 marzo

1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza

pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997,

n. 140, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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