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((1. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Competente e' il tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)) L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato puo' essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano piu' possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si e' verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni che decorrono dal momento in cui l'azione e' esperibile. L'azione puo' essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto che ha cagionato il danno se in tal termine non si e' concluso il grado del procedimento nell'ambito del quale il fatto stesso si e' verificato. Nei casi previsti dall'articolo 3 l'azione deve essere promossa entro due anni dalla scadenza del termine entro il quale il magistrato avrebbe dovuto provvedere sull'istanza. In nessun caso il termine decorre nei confronti della parte che, a causa del segreto istruttorio, non abbia avuto conoscenza del fatto.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1998 al 19 marzo 2015

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 33241/2025

    19 dicembre 2025

    Nel procedimento relativo all'azione di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, di cui alla l. n. 117 del 1988 (anteriormente alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015), il rilievo della violazione dei criteri di competenza territoriale inderogabile di cui all'art. 4 postulava, in difetto di tempestiva eccezione di parte, che il giudice istruttore, alla prima udienza, nel rimettere al collegio la decisione sull'ammissibilità della domanda, rilevasse - a norma dell'art. 38 c.p.c. - la questione di competenza su cui l'organo collegiale era chiamato a delibare, fermo restando che, laddove alla (esplicita o implicita) delibazione in senso positivo nel procedimento camerale ex art. 5 della l. n. 117 del 1988 fosse seguita, all'esito del giudizio a cognizione piena, una pronuncia declinatoria, quest'ultima era assoggettata all'ordinario regime di impugnazione di cui agli artt. 42 e 43 c.p.c. (laddove invece il decreto di inammissibilità pronunciato nella fase camerale, quand'anche esclusivamente fondato sull'accertamento dell'incompetenza territoriale inderogabile del giudice che lo aveva emesso, sarebbe stato impugnabile esclusivamente col reclamo in appello e successivo ricorso per cassazione).

    Art. 4 · Art. 38 c.p.c. · Art. 5 Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati · Art. 42 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 110 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 22703/2025

    6 agosto 2025

    In tema di responsabilità civile dei magistrati, ai fini della decorrenza del termine di decadenza dell'azione risarcitoria di cui all'art. 4, comma 2, della l. n. 117 del 1988, occorre aver riguardo alla definizione del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto dannoso (danno- evento), senza che rilevi il momento del verificarsi delle conseguenze pregiudizievoli subite (danno-conseguenza). (Nella specie la S.C., con riguardo alla domanda proposta da una società per il risarcimento dei danni correlati a un'interdittiva antimafia, disposta in conseguenza dell'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un suo socio, ha confermato la sentenza di merito che aveva individuato il dies a quo del termine decadenziale nella data di conclusione del subprocedimento cautelare che aveva condotto all'annullamento della suddetta ordinanza restrittiva, escludendo la rilevanza, a tal fine, del successivo giudizio di merito, definitosi con l'assoluzione dell'imputato e la conseguente revoca della interdittiva antimafia).

    Art. 4

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 252 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 575/2025

    9 gennaio 2025

    Nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato, in base alla l. n. 117 del 1988, quando più giudici, di merito e di legittimità, cooperino a fatti dolosi o colposi anche diversi nell'ambito della stessa vicenda giudiziaria, la causa è necessariamente unitaria e la competenza per territorio deve essere attribuita per tutti secondo il criterio di cui all'art. 11 c.p.p., richiamato dall'art. 4, comma 1, della medesima legge; qualora, invece, tali giudizi abbiano ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati della Corte di cassazione, non si applica lo spostamento di competenza previsto dall'art.11 c.p.p. e, pertanto, la competenza per territorio è attribuita ai sensi dell'art. 25 c.p.c. seguendo la regola del forum commissi delicti, sicché spetta in ogni caso al Tribunale di Roma, quale foro del luogo ove è sorta l'obbligazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui si censurava la sentenza impugnata per avere riconosciuto la competenza del Tribunale di Roma a decidere un giudizio concernente asseriti comportamenti dolosi e colposi di magistrati della medesima S.C., consistiti nell'emettere una decisione viziata dal contrasto con una precedente sentenza già passata in giudicato).

    Art. 4 · Art. 25 c.p.c. · Art. 11 c.p.p.

    Rassegna di gennaio 2025, p. 75 ↗

Tutte le 10 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗ e dicembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 164/2017

    Questione infondata
    12 luglio 2017

    Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lett. a), b) e c), 3, comma 2, e 4 della legge n. 18 del 2015, e dell'art. 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988, come modificato dall'art. 6 della legge n. 18 del 2015; degli artt. "4 e/o 7", 7 e 8, comma 3, della legge n. 117 del 1988, come modificati o sostituiti dalla legge n. 18 del 2015; degli artt. 4, comma 3, 7, 8, comma 3, e 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988, come modificati o sostituiti dalla legge n. 18 del 2015, e dell'art. 3, comma 2, della legge n. 18 del 2015; e dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 117 del 1988, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della legge n. 18 del 2015, censurati dai Tribunali di Verona, di Treviso, di Catania e di Enna - in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, 24, 25, 25, primo comma, 28, 81, terzo comma, 101, 101, secondo comma, "101 e seguenti", "101-113", 104, 104, primo comma, 107, terzo comma, 111, 111, secondo comma, 113 e 134 Cost. - nelle parti in cui, modificando la disciplina della responsabilità civile dei magistrati, includono tra le ipotesi di colpa grave il "travisamento del fatto o delle prove" e la "violazione manifesta" della legge nell'interpretazione di norme di diritto e nella valutazione del fatto e delle prove, introducono la "colpa grave" del magistrato che non si conformi a pronunce interpretative di rigetto rese dalla Corte costituzionale in un diverso procedimento, consentono di agire per il risarcimento quando il grado di giudizio in cui si è verificato il fatto dannoso non si sia concluso nel termine di tre anni, rendono obbligatorio l'esercizio dell'azione di rivalsa statuale, aboliscono la fase preliminare (c.d. "filtro di ammissibilità") dell'azione risarcitoria, comportano l'avvio immediato del procedimento disciplinare nei confronti del magistrato, consentono - in esecuzione della rivalsa - la trattenuta sullo stipendio fino a un terzo, anziché fino a un quinto. A differenza degli incidenti scrutinati dalla sentenza n. 18 del 1989, le odierne questioni delineano la semplice e sola "potenzialità" dell'evenienza di una responsabilità civile dello Stato (e della successiva, eventuale, azione di rivalsa nei confronti del magistrato) connessa ai provvedimenti che i rimettenti sono chiamati ad adottare in giudizi aventi altro oggetto, risultando perciò prive della necessaria relazione di "dipendenza funzionale" con il giudizio a quo. Esse, inoltre, sono state delibate a prescindere da qualsiasi considerazione circa una loro diretta incidenza sullo statuto di autonomia e di indipendenza dei magistrati, tale da condizionare strutturalmente e funzionalmente lo ius dicere, ma facendo esclusivo riferimento alle sue modalità di esercizio. Né rileva che tali modalità possano costituire elementi variamente perturbatori della condizione psicologica di questo o quel magistrato.

    Art. 2 Disciplina della responsabilita' civile dei magistrati · Art. 3 Disciplina della responsabilita' civile dei magistrati · Art. 4 Disciplina della responsabilita' civile dei magistrati · Art. 9 Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 124/2005

    Questione infondata
    25 marzo 2005

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 - secondo cui l'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, dinanzi al tribunale del capoluogo del distretto della competente Corte d'appello -, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 111 della Costituzione, nella parte in cui renderebbe impossibile celebrare un 'simultaneus processus' (per cause asseritamente connesse per oggetto e titolo) presso un'autorità giudiziaria scelta secondo gli stessi criteri di competenza territoriale fissati dalla norma impugnata, che darebbero maggiori garanzie di imparzialità e terzietà nell'esame di condotte direttamente o indirettamente riferibili a magistrati. Infatti, in relazione alla ritenuta lesione dell’art. 24 Cost., la duplicazione dell'onere delle spese processuali, a carico di chi non possa avvalersi del 'simultaneus processus' - esigenza peraltro non elevata a regola costituzionale - non costituisce violazione del diritto di azione, che non garantisce la gratuità della prestazione giudiziaria, ma al contrario - imponendo di assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione - muove dal presupposto che sia legittimo imporre oneri patrimoniali a carico di coloro nei cui riguardi è esplicata un'attività di giustizia. Quanto alla asserita violazione dell’art. 111 Cost., l'impossibilità di celebrare un unico giudizio non può cagionare, di per sé, le paventate «lungaggini incidenti anche sulla ragionevole durata del processo», giacché le diverse cause ben possono essere proposte e trattate contemporaneamente; mentre all'eventuale possibilità di giudicati contrastanti può ovviarsi, o preventivamente (ricorrendone le condizioni), mediante la sospensione 'ex' art. 295 cod. proc. civ., o successivamente, attraverso il ricorso ai normali strumenti impugnatori. In relazione poi alla dedotta violazione degli artt. 3 e 111 Cost. per pregiudizio delle garanzie di imparzialità-terzietà, derivante da un’assunta interdipendenza delle condotte su cui i due diversi giudici sarebbero chiamati a pronunciarsi, deve ritenersi che le due domande risarcitorie proposte dall’attore – aventi per oggetto la condanna del Ministero della giustizia e del Presidente del Consiglio dei ministri, chiamati a rispondere, rispettivamente per responsabilità dell'organizzazione dei servizi amministrativi della giustizia, da un lato, e per responsabilità dei magistrati, dall'altro (e dunque diverse per soggetti, 'petitum' e 'causa petendì) – possono, al massimo, implicare un'eventuale mera connessione probatoria in riferimento a condotte strutturalmente diverse (in quanto connotate dalla diversa funzione rivestita) di soggetti che non sono parti dei due giudizi, palesemente inidonea a costituire condizione per l'invocato spostamento di competenza o a fondare una solidarietà passiva delle parti convenute. Infine, con riferimento all'art. 25 Cost., il principio del giudice naturale è comunque rispettato da una regola di competenza prefissata rispetto all'insorgere della controversia e non è invece utilizzabile per sindacare la scelta legislativa che in quella regola si esprime. - Sullo spostamento di competenza territoriale nei processi civili riguardanti i magistrati, v. le citate sentenze n. 147/2004, n. 444 e n. 78/2002, n. 51/1998. - Sulla non elevazione a rango costituzionale della regola del 'simultaneus processus' v. le citate sentenze n. 451/1997 e n. 295/1995 e le ordinanze n. 90/2002 e n. 398/2000. - Sul rapporto tra il principio costituzionale che garantisce a tutti la tutela giurisdizionale e le norme che impongono determinati oneri economici a chi tale tutela richieda, v. la citata ordinanza n. 18/1999. - Sulla peculiare 'ratiò e struttura del giudizio 'ex legè n. 117 del 1988, v. le citate sentenza n. 67/2005 e ordinanza n. 301/1999. - Sulla precostituzione del giudice secondo criteri generali fissati in anticipo dalla legge, quale requisito per il rispetto dell’art. 25 Cost., v. la citata ordinanza n. 193/2003.

    Art. 4 Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 458/2000

    Questione infondata
    2 novembre 2000

    Manifesta infondatezza, in quanto questione sostanzialmente identica è stata già dichiarata manifestamente infondata, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, <<nella parte in cui non esclude la competenza del tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso l'ufficio giudiziario al quale apparteneva il magistrato (danneggiante) al momento del fatto, per attribuirla al tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello dell'altro distretto più vicino, diverso da quello in cui il magistrato (danneggiante) esercitava le sue funzioni al momento del fatto, anche nel caso in cui l'azione sia promossa da un magistrato che, al momento del fatto, operava nel medesimo tribunale indicato come competente o che in ufficio dello stesso distretto sia venuto ad operare al momento della proposizione della domanda>>. - v. le ordd. nn. 301/1999 e 462/1997 e la sent. n. 51/1998. A.M.M.

    Art. 4 Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 11 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 1998

Confronto con la versione in vigore dal 15 aprile 1988 al 22 dicembre 1998. 100 parole tolte, 42 parole aggiunte.

aggiunto: 1. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Competente e' il tribunale del tolto: luogo ove ha sede la corte d'appello del distretto piu' vicino a quello in cui e' compreso l'ufficio giudiziario al quale apparteneva il magistrato al momento del fatto, salvo che il magistrato sia venuto ad esercitare le funzioni in uno degli uffici di tale distretto. In tal caso e' competente il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello dell'altro distretto piu' vicino, diverso da quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto. Per determinare il distretto della corte d'appello piu' vicino si applica il disposto dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1980 aggiunto: capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. tolto: 879. aggiunto: 271 L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato puo' essere esercitata soltanto quando …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1988-04-13;117~art4 · fonte del testo

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