Corte costituzionale

Ordinanza n. 458/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/11/2000 · relatore Cesare Ruperto

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1,

della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati

nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile

dei magistrati), promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1998 dal

tribunale di Messina nel procedimento civile vertente tra Recupero

Giuseppe e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, iscritta al

n. 129 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 15, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che - nel corso della fase di delibazione

dell'ammissibilità di una domanda proposta da un magistrato contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere il risarcimento

dei danni cagionatigli dall'adozione nei suoi confronti, da parte del

pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari presso

il tribunale di Reggio Calabria, di un provvedimento di custodia

cautelare, asseritamente illegittimo - il tribunale di Messina, con

ordinanza emessa il 28 ottobre 1998, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge

13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati

nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile

dei magistrati), "nella parte in cui non esclude la competenza del

tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello del distretto più

vicino a quello in cui è compreso l'ufficio giudiziario al quale

apparteneva il magistrato (danneggiante) al momento del fatto, per

attribuirla al tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello

dell'altro distretto più vicino, diverso da quello in cui il

magistrato (danneggiante) esercitava le sue funzioni al momento del

fatto, anche nel caso in cui l'azione sia promossa da un magistrato

che, al momento del fatto, operava nel medesimo tribunale indicato

come competente o che in ufficio dello stesso distretto sia venuto ad

operare al momento della proposizione della domanda";

che, a giudizio del rimettente - dovendosi ravvisare la ratio

della deroga agli ordinari criteri di competenza territoriale dettata

dalla disposizione impugnata nella necessità di evitare turbative

alla serenità ed imparzialità del giudicante chiamato a decidere

nei confronti di un magistrato operante nel suo stesso ufficio o

nello stesso distretto di appartenenza -, la denunciata norma si pone

in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non

prevede analogo e speculare spostamento della competenza territoriale

quando l'attore sia a sua volta un magistrato che (come nella

fattispecie), sia al momento del fatto, sia all'atto della

proposizione della domanda risarcitoria, svolgeva la sua attività

nel distretto al quale appartiene l'ufficio giudiziario chiamato a

decidere in merito alla stessa;

che infatti, secondo il rimettente, il

"magistrato-danneggiante" viene a trovarsi, rispetto al suo

contraddittore, in una posizione deteriore, non mitigata dalla

circostanza dell'essere l'azione formalmente esperita nei confronti

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, essendo la relativa

decisione comunque idonea ad incidere nei suoi confronti tanto sotto

il profilo economico quanto sotto quello disciplinare, morale e

professionale;

che da ciò deriverebbe appunto - come reso evidente dalla

comparazione della fattispecie in esame con quella dell'art. 11 cod.

proc. pen., dove è previsto l'obbligatorio spostamento della

competenza territoriale tanto nell'ipotesi in cui il magistrato sia

soggetto passivo dell'azione penale quanto in quella in cui egli

assuma la veste di parte lesa dal reato - la violazione del diritto

di difesa del magistrato danneggiante e, insieme, del principio di

uguaglianza per irragionevole disparità di trattamento di situazioni

sostanzialmente analoghe;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,

concludendo per la declaratoria di inammissibilità o comunque di

infondatezza della sollevata questione.

Considerato che, successivamente alla proposizione dell'odierno

incidente di costituzionalità, questa Corte - con sentenza n. 301

del 1999 - ha dichiarato la manifesta infondatezza di altra

questione, sollevata dallo stesso rimettente, a questa

sostanzialmente identica, fatta eccezione per la sola circostanza che

nel presente giudizio a quo il magistrato attore esercitava le sue

funzioni nel medesimo distretto del tribunale sia al momento del

fatto, sia anche all'atto della proposizione della domanda

risarcitoria;

che, in questa sede, deve ulteriormente sottolinearsi come,

nel prospettare la questione, il tribunale non abbia adeguatamente

tenuto conto della peculiarità del giudizio ex lege n. 117 del 1988,

che è volto all'accertamento dell'esistenza o non di un'obbligazione

di danni a carico dello Stato, in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri, unica parte convenuta (in senso sostanziale e

formale) nel giudizio stesso; e che dunque, proprio in ragione di

tale peculiarità, è erroneo porre sullo stesso piano e tra loro

rapportare la figura dell'attore e quella del magistrato al cui

comportamento, atto o provvedimento, si faccia risalire l'asserita

responsabilità dei richiesti danni;

che, non sussistendo i presupposti per la comparabilità

delle situazioni all'interno di codesto autonomo sistema processuale

- la cui ratio si fonda, per precisa ed incensurabile scelta di

politica legislativa, sull'esigenza di evitare un contenzioso diretto

tra il danneggiato e l'organo giurisdizionale cui si faccia risalire

l'asserita responsabilità civile -, non è ravvisabile il vulnus al

principio di uguaglianza in correlazione al diritto di difesa,

prospettato sotto lo specifico profilo di cui sopra;

che, inoltre, sotto un più ampio profilo, va ribadito come -

con riguardo al bilanciamento degli opposti valori e interessi in

materia - la netta differenza strutturale e funzionale tra processo

civile e processo penale porti ad escludere che la regola derogatoria

della competenza di cui al richiamato art. 11 cod. proc. pen. sia da

assumere necessariamente a criterio generale (ordinanza n. 462 del

1997); e come il solo legislatore possa, nell'esercizio del suo

potere discrezionale, stabilire quando ricorra quell'identità di

ratio che imponga l'estensione del criterio di cui a tale articolo, e

quando invece ciò non avvenga affatto o la stessa finalità sia

realizzabile attraverso la previsione di un foro derogatorio

appropriato alla specifica materia (sentenza n. 51 del 1998);

che tali considerazioni valgono evidentemente anche a

proposito della regola derogatoria di cui alla denunciata norma,

giacché la scelta di regolamentare la relazione tra la qualità

dell'attore, di magistrato esercente le funzioni nel distretto, e

l'ufficio giudiziario del distretto medesimo, chiamato a decidere

sulla sua domanda, ricade - allo stesso modo che con riguardo alle

cause civili aventi qualunque altro oggetto - nella sfera riservata

al legislatore, il quale può ritenere sufficienti ad assicurare

l'imparzialità del giudicante le norme sull'astensione e la

ricusazione, ovvero scegliere di ampliare la portata della necessaria

garanzia in materia con l'introduzione di ulteriori norme

derogatorie;

che costituisce appunto esercizio di detta discrezionalità

il successivo intervento attuato con legge 2 dicembre 1998, n. 420,

la quale - dettando nuove e diverse disposizioni in materia, peraltro

non applicabili, ratione temporis nel giudizio a quo -, non solo ha

modificato gli artt. 4, comma 1, ed 8, comma 2, della legge n. 117

del 1988 e lo stesso art. 11 cod. proc. pen., ma ha anche inserito

nel codice di procedura civile l'art. 30-bis dove si prevede che

tutte le cause in cui sono comunque parti i magistrati appartengono

alla competenza del giudice, ugualmente competente per materia,

determinato ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen;

che, pertanto, la sollevata questione è manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge

13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati

nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile

dei magistrati), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal tribunale di Messina, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 2 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:458 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari