Art. 25 — Conversione dei contratti associativi

Entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, i contratti di mezzadria e quelli di colonia parziaria anche con clausola migliorataria sono convertiti in affitto a richiesta di una delle parti, salvo quanto stabilito dagli articoli 28, 29, 36 e 42. La conversione in affitto e' estesa ai contratti di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali, ai contratti di soccida con conferimento di pascolo e ai contratti di soccida parziaria, ove vi sia conferimento di pascolo, quando l'apporto del bestiame da parte del soccidante e' inferiore al venti per cento del valore dell'intero bestiame conferito dalle parti. La parte che intende ottenere la conversione comunica la propria decisione all'altra mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della fine dell'annata agraria. 1 5

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 7 maggio 1984, n. 138 (in G.U. 1a s.s. 16/05/1984, n. 134) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 25 della l. 3 maggio 1982 n. 203 nella parte in cui prevede che, nel caso di concedente il quale sia imprenditore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 l. 9 maggio 1975 n. 153 o comunque abbia dato un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa di cui ai contratti associativi previsti nel primo comma dello stesso art. 25, la conversione richiesta dal mezzadro o dal colono abbia luogo senza il consenso del concedente stesso".

L. 14 febbraio 1990, n. 29

5

La L. 14 febbraio 1990, n. 29 ha disposto (con l'art. 2) che "La conversione del contratto di mezzadria, colonia, compartecipazione o soccida in affitto, prevista dall'articolo 25 della legge 3 maggio 1982, n. 203, non ha luogo, salvo diverso accordo tra le parti, oltre che nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 29 della legge medesima, anche quando, da almeno due anni prima della data di entrata in vigore della predetta legge 3 maggio 1982, n. 203, il concedente dia un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 4 della presente legge."

Testo vigente dal 9 marzo 1990

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 138/1984

    Ha colpito questo articolo
    7 maggio 1984

    Il principio di eguaglianza esige la stessa disciplina per situazioni identiche o sostanzialmente analoghe, mentre richiede un regolamento differenziato per quelle che siano caratterizzate da intrinseca eterogeneità. Nel merito, la posizione di imprenditore riconosciuta dalla consolidata giurisprudenza ordinaria al mezzadro (che, in base all'art. 6 della L. 15 settembre 1964 n. 756, ha ottenuto, insieme al concedente, la contitolarità del potere di direzione dell'impresa) non impedisce che il legislatore possa tenere conto degli effettivi contenuti dei rapporti sociali i quali, se pure in precedenza unificati e confluenti in un'analoga qualifica giuridico-formale, pur tuttavia nella realtà fenomenica metagiuridica conservano una loro intrinseca diversità, alla quale la legge successiva, in base a mutati orientamenti, intende dare rilievo: ed è evidente come alla comune condirezione (nel cui ambito non è d'altronde pacifico che i poteri delle due parti siano identici) il mezzadro aggiunge il lavoro manuale e con esso un vincolo più intenso e diretto con il fondo, elementi questi che non irrazionalmente possono determinare nei suoi confronti una maggiore attenzione e una più spiccata considerazione da parte del legislatore. Pertanto, il migliore trattamento riservato al mezzadro in tema di conversione in affitto di contratti associativi agrari in corso non è arbitrario ma trova fondamento in una scelta economico-sociale e politica che, come tale, è riservata al legislatore. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 25, comma primo, della L. 3 maggio 1982 n. 203, sotto il profilo della diversità ingiustificata di trattamento, dato che, mentre la richiesta del mezzadro trasforma senz'altro il contratto associativo in affitto, l'analoga richiesta del concedente è operativa solo se vi è l'adesione dell'altra parte).

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 412/1989

    Questione infondata
    18 luglio 1989

    In base alla regola dell'assorbimento - che determina la disciplina dei contratti misti - nel caso in cui l'apporto di bestiame da parte del soccidante sia inferiore al quinto del valore dell'intero bestiame, la soccida parziaria con conferimento di pascolo va ricondotta allo schema della soccida con conferimento di pascolo, la quale, a differenza della soccida parziaria, è automaticamente convertibile in affitto, essendo 'ex legè esclusa la possibilità di contributo del soccidante alla direzione dell'impresa. Consegue che, nel caso di cui trattasi, la convertibilità in affitto per volontà unilaterale del soccidario non è altro che un'applicazione dell'analoga norma sulla soccida con conferimento di pascolo. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 41 e 42 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma secondo, L. 3 maggio 1982 n. 203, nella parte in cui prevede l'incondizionata convertibilità in affitto dei contratti di soccida parziaria con conferimento di pascolo se l'apporto di bestiame del soccidante è inferiore al quinto del valore complessivo). - S. n. 138/1984.

    Art. 41 cost. · Art. 44 cost. · Art. 25 Contratti agrari

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 163/1986

    Questione infondata
    27 giugno 1986

    Sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42 e 44 Cost, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, 26, 28 e 30 della l. 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), sollevate in quanto tali norme prevedono la conversione c.d. "automatica" della mezzadria in affitto (attuabile cioè attraverso il solo esercizio del diritto del mezzadro), che si ipotizza lesiva dei diritti del concedente a non essere trattato in maniera deteriore rispetto alla controparte negoziale, del suo diritto al lavoro, nonché dei suoi diritti di iniziativa economica e di proprietà. La Corte infatti ha già deciso tali questioni, dichiarando la illegittimità dell'art. 30 e parzialmente dell'art. 25 della l. n. 203 cit.), escludendo però che l'istituto della conversione violi, di per sé, alcuno dei parametri costituzionali richiamati. - S. n. 138/1984; O. nn. 88 e 250/1985.

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 9 marzo 1990

Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1984 al 9 marzo 1990.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 14 febbraio 1990, n. 29

    La L. 14 febbraio 1990, n. 29 ha disposto (con l'art. 2) che "La conversione del contratto di mezzadria, colonia, compartecipazione o soccida in affitto, prevista dall'articolo 25 della legge 3 maggio 1982, n. 203, non ha luogo, salvo diverso accordo tra le parti, oltre che nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 29 della legge medesima, anche quando, da almeno due anni prima della data di entrata in vigore della predetta legge 3 maggio 1982, n. 203, il concedente dia un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 4 della presente legge."

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urn:nir:stato:legge:1982-05-03;203~art25 · fonte del testo

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