Prelazione di piu' confinanti Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, del diritto di riscatto di cui all'articolo 8, quinto comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, e del diritto di prelazione nelle procedure di alienazione e locazione di cui all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nel caso di piu' soggetti confinanti, sono preferiti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, con priorita', tra di essi, nell'ordine, per quelli di cui alla lettera a), alla lettera b) e alla lettera c), e, a parita' di condizioni, il soggetto che e' in possesso di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e della pertinente normativa nazionale di attuazione. L'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e' abrogato.

Testo vigente dal 26 marzo 2024

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2024-03-15;36~art8 · fonte del testo

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