Corte costituzionale

Sentenza n. 32/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1990 · relatore Luigi Mengoni

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, della

legge 26 maggio 1965, n. 590 ("Disposizioni per lo sviluppo della

proprietà coltivatrice") e 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817

("Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo

sviluppo della proprietà coltivatrice"), promosso con ordinanza

emessa il 18 aprile 1989 dalla Corte d'appello di Venezia nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra Pavanello Lucia ved. Schiavo

e Ortica Wally ed altri, iscritta al n. 405 del registro ordinanze

1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37,

prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Ortica Wally;

Udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1989 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Udito l'avv. Alberto Borella per Ortica Wally;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Chiamata ad applicare nel giudizio di rinvio il principio di

diritto, enunciato dalla Corte di cassazione, secondo cui "fuori

dalle ipotesi contemplate dal terzo e dall'ultimo comma dell'art. 8

della legge 26 maggio 1965, n. 590, in caso di trasferimento a titolo

oneroso della propria quota da parte del proprietario di quota

indivisa del fondo rustico non spetta al comproprietario il diritto

di prelazione", la Corte di appello di Venezia, con ordinanza del 18

aprile 1989, ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 44

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del

citato art. 8 della legge n. 590 del 1965 e dell'art. 7 della legge

14 agosto 1971, n. 817 "nella parte in cui non attribuiscono il

diritto di prelazione e di riscatto anche al comproprietario di quota

indivisa di un fondo, oggetto di comunione volontaria, che coltivi

direttamente una parte individuata del fondo stesso".

Secondo il giudice a quo la disparità di trattamento, che

nell'ipotesi di comunione volontaria è riservata dalle norme

denunciate, così come interpretate nella sentenza di rinvio, al

comproprietario coltivatore di una parte individuata del fondo

comune, rispetto al coltivatore diretto di un fondo confinante, non

sarebbe giustificata né da una sostanziale differenza delle

rispettive posizioni soggettive, ché anzi il primo avrebbe titoli

maggiori del secondo al riconoscimento del diritto di prelazione, né

da una diversità di ratio in relazione agli obiettivi di politica

fondiaria ai quali è preordinato l'istituto della prelazione

agraria.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la parte

alienante eccependo in principalità l'inammissibilità, in subordine

l'infondatezza della questione.

L'inammissibilità è affermata sia sul riflesso che al giudice

sarebbe preclusa la promozione di incidenti di costituzionalità in

contrasto col principio di diritto enunciato dalla Cassazione, al

quale è tenuto ad uniformarsi, sia sul riflesso che nella specie non

sarebbe stata dimostrata la qualità di coltivatore diretto del

comproprietario che pretende di riscattare la quota di fondo

alienata.

Nel merito si sostiene l'infondatezza della questione facendo

osservare anzitutto la diversità di ratio delle ipotesi di

prelazione legale previste dalle norme impugnate e il loro carattere

di norme di stretta interpretazione, in quanto limitatrici del

diritto di proprietà garantito dall'art. 42 Cost., in secondo luogo

la differenza sostanziale tra la comunione volontaria di un fondo,

della quale si tratta nella specie, e l'ipotesi, contemplata nel

terzo comma dell'art. 8 citato, di comunione ereditaria tra i membri

della famiglia coltivatrice insediata sul fondo.

D'altro lato, l'alienazione di una quota indivisa del fondo, in

quanto lascia immutata la comunione del diritto di proprietà, non è

nemmeno assimilabile all'ipotesi di fondi contigui, di cui uno venga

alienato, alla quale l'art. 7 della legge n. 817 del 1971, ha esteso

il diritto di prelazione. Considerato in diritto

1. - La Corte d'appello di Venezia dubita della legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 44 della Costituzione,

dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965 e dell'art. 7 della legge n.

817 del 1971 "nella parte in cui non attribuiscono il diritto di

prelazione e di riscatto anche al comproprietario di quota indivisa

di un fondo, oggetto di comunione volontaria, che coltivi

direttamente una parte individuata del fondo stesso".

Vanno preliminarmente disattese due eccezioni di inammissibilità

opposte dall'appellante in riassunzione. La prima riprende la tesi

contraria all'ammissibilità della questione di costituzionalità

sollevata dal giudice di rinvio contro il principio di diritto

enunciato dalla Corte di cassazione, al quale è vincolato. Gli

argomenti addotti non sono però tali da scalfire la tesi favorevole

all'ammissibilità, seguita dalla giurisprudenza costante di questa

Corte (cfr. sentenze nn. 138 del 1977, 11 del 1981, 21 del 1982, 2 e

345 del 1987).

Sotto un altro profilo l'inammissibilità è eccepita sul riflesso

che la questione è basata sul presupposto che il comproprietario, il

quale pretende il riscatto della quota alienata, sia coltivatore

diretto di una parte individuata del fondo, mentre di tale fatto non

sarebbe stata ancora acquisita la prova. Sotto questo profilo

l'eccezione coinvolge la valutazione del materiale probatorio di

causa, per la quale è competente esclusivamente il giudice a quo.

2. - La questione non è fondata.

Le norme impugnate non violano il principio di eguaglianza perché

la situazione del comproprietario di un fondo, nel caso in cui un

altro partecipante alla comunione alieni la propria quota, non è

paragonabile a nessuna delle posizioni considerate dalla legge come

titolo del diritto di prelazione. Non, evidentemente, alla posizione

dell'affittuario, del mezzadro o colono contemplati nel primo comma

dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965, o del coerede

dell'alienante, membro della famiglia coltivatrice insediata sul

fondo, contemplato nel terzo comma; ma neppure alla posizione del

coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi

offerti in vendita, al quale il diritto di prelazione è stato esteso

dall'art. 7 della legge n. 817 del 1971, perché la contiguità è un

concetto spaziale inapplicabile alle quote pro indiviso (ideali) di

un fondo in comunione tra più persone, la quota essendo la misura,

non l'oggetto, del diritto di ciascuna sul fondo.

3. - Nemmeno è violato il principio di razionalità, rapportato

alle varie ragioni che, nell'ambito delle finalità indicate

dall'art. 44 Cost., giustificano volta a volta il diritto di

prelazione nelle tre ipotesi testé ricordate. Nel caso di cui si

controverte non ricorre la ratio sottesa all'art. 8, primo comma,

della legge n. 590 del 1965, che mira a far coincidere la titolarità

dell'impresa agricola con la titolarità della proprietà del fondo,

e quindi inerisce ai rapporti di affitto a coltivatore diretto, di

mezzadria e di colonia, mentre è estranea ai rapporti tra

proprietari. Non ricorre la ratio sottesa al terzo comma dell'art. 8,

il quale tutela l'interesse dei coeredi dell'alienante a evitare

l'ingerenza di un estraneo nella conduzione familiare del fondo.

Non ricorre infine la ratio sottostante all'ipotesi aggiunta

dall'art. 7, secondo comma, n. 2 della legge n. 817 del 1971, intesa

a favorire la ricomposizione fondiaria mediante l'accorpamento di

terreni limitrofi. Nella specie si tratta, invece, di unico fondo in

comproprietà: l'alienazione della quota di un partecipante non

scioglie la comunione, non produce un frazionamento del fondo,

difronte al quale possa prospettarsi un interesse alla

ricomposizione. L'alienazione lascia immutata la condizione giuridica

del fondo, che è quella di un fondo indiviso, onde si tratta di

impedire, in ossequio alla direttiva costituzionale di razionale

sfruttamento del suolo, che la divisione ne pregiudichi la funzione

economica. A tale esigenza provvedono gli artt. 720 e 1114 cod. civ.

vietando la divisione in natura delle cose non comodamente

divisibili.

4. - Non solo manca una ragione che, ai sensi dell'art. 44 Cost.,

possa giustificare l'imposizione al diritto di libera disponibilità

della quota (art. 1103 cod. civ.), garantito dall'art. 42 Cost., del

limite proposto dal giudice remittente, ma il diniego al

comproprietario del diritto di prelazione nel caso oggetto del

giudizio a quo ha una specifica ragion d'essere nell'art. 714 cod.

civ., richiamato dall'art. 1116 per la divisione delle cose comuni.

In questo caso il diritto di prelazione frustrerebbe la norma

citata del codice civile, secondo cui per sottrarre alla comunione, e

quindi alla divisione, una parte individuata del fondo comune non

basta che un partecipante l'abbia goduta separatamente, ma occorre

che l'abbia usucapita. Fino a quando non sia intervenuta l'usucapione

per effetto del possesso esclusivo, il godimento separato di una

parte concreta del fondo è giuridicamente irrilevante, e quindi non

è idoneo ad attribuire al fruitore la qualità di coltivatore

diretto, che è un presupposto essenziale della prelazione agraria.

Il godimento separato non dà diritto, in sede di divisione,

all'inclusione della parte individuata nel proprio lotto: in via di

estrazione a sorte, se le porzioni sono eguali, o in via di

attribuzione ad opera del giudice se sono diseguali, essa potrà

trovarsi nel lotto assegnato a un altro condividente. Concedere il

diritto di prelazione nell'ipotesi in esame significherebbe

consentire al comproprietario di far cessare la comunione,

acquistando la proprietà del fondo intero, senza sottostare alla

regola della divisione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 ("Disposizioni per lo

sviluppo della proprietà coltivatrice") e dell'art. 7 della legge 14

agosto 1971, n. 817 ("Disposizioni per il rifinanziamento delle

provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice"),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 44 della Costituzione, dalla

Corte di Appello di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari