Corte costituzionale

Sentenza n. 107/1977

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/06/1977 · relatore Michele Rossano

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 8,

commi decimo e undicesimo, della legge 26 maggio 1965, n. 590

(Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice), promossi

con le ordinanze emesse il 4 dicembre 1974 dal pretore di Saluzzo e il

22 luglio 1975 dal pretore di Empoli, nei procedimenti civili vertenti

tra Pietro Ferrero e Beatrice Ferrero, e tra Lorenzo Pozzolini e Ugo

Pozzolini, iscritte ai nn. 45 e 435 del registro ordinanze 1975 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 5 marzo

1975 e n. 306 del 19 novembre 1975.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 aprile 1977 il Giudice relatore

Michele Rossano;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini

Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento civile promosso da Pietro Ferrero, con

ricorso 16 settembre 1974, al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 8,

comma decimo, legge 26 maggio 1965, n. 590 (Disposizioni per lo

sviluppo della proprietà coltivatrice), il riscatto della quota di

comproprietà spettante alla sorella e coerede Beatrice Ferrero su

terreni situati in Villanova Solaro e Murello - il Pretore di Saluzzo,

con ordinanza 4 dicembre 1974, ha ritenuto non manifestamente infondate

e pregiudiziali ai fini della decisione della controversia le questioni

proposte dalla convenuta, Beatrice Ferrero, e concernenti la

legittimità costituzionale delle norme di cui ai commi decimo e

undicesimo art. 8 citata legge n. 590 del 1965, in riferimento agli

artt. 3, 24, 41, 42 e 43 della Costituzione.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del

5 marzo 1975.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti

private.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto

depositato il 24 marzo 1975, chiedendo che le questioni di legittimità

costituzionale vengano dichiarate non fondate.

Nel corso del procedimento civile - promosso da Lorenzo Pozzolini,

con ricorso 26 maggio 1975, per ottenere, ai sensi dell'art. 8, comma

decimo, legge 26 maggio 1965, n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo

della proprietà coltivatrice), il riscatto della quota di

comproprietà spettante al fratello, coerede, Ugo Pozzolini sul terreno

denominato Campolungo - il Pretore di Empoli, con ordinanza 22 luglio

1975, ha ritenuto non manifestamente infondate e pregiudiziali ai fini

della decisione della controversia le questioni di legittimità

costituzionale proposte dal convenuto, Ugo Pozzolini, e concernenti la

legittimità costituzionale delle norme di cui ai commi decimo e

undicesimo art. 8 citata legge n. 590 del 1965, in riferimento agli

artt. 3, 24, 42 e 43 della Costituzione.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del

19 novembre 1975.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti

private.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto

depositato il 9 dicembre 1975, chiedendo che le questioni di

legittimità costituzionale vengano dichiarate non fondate. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza 4 dicembre 1974 il pretore di Saluzzo ha

prospettato questioni di legittimità costituzionale delle norme di cui

all'art. 8, commi decimo e undicesimo, legge 26 maggio 1965, n. 590

(Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice), in

riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42 e 43 della Costituzione.

Le medesime questioni di legittimità costituzionale delle norme

sopra citate sono state prospettate, in riferimento agli artt. 3, 24,

42 e 43 della Costituzione, dal pretore di Empoli, che nell'ordinanza

22 luglio 1975 ha esposto motivi sostanzialmente uguali a quelli

dell'ordinanza 4 dicembre 1974 del pretore di Saluzzo.

I due giudizi possono, quindi, essere riuniti e definiti con unica

sentenza.

2. - La prima questione concerne la legittimità costituzionale del

comma decimo art. 8 legge n. 590 del 1965.

Secondo i pretori, la norma impugnata sarebbe in contrasto con

l'art. 3 della Costituzione, perché determinerebbe una disparità di

trattamento tra coeredi e comproprietari solo in dipendenza della

diversa attività economica di ciascuno di essi, dato che attribuisce

il diritto di conservare in natura la quota di comproprietà del fondo

solo a coloro che continuino l'attività di coltivatore diretto.

La questione non è fondata.

Il comma decimo dell'art. 8 legge n. 590 del 1965 prescrive: "Se il

componente di famiglia coltivatrice, il quale abbia cessato di far

parte della conduzione colonica in comune, non vende la quota di sua

spettanza entro cinque anni dal giorno in cui ha lasciato l'azienda,

gli altri componenti hanno diritto di riscattare la predetta quota al

prezzo ritenuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura,

con le agevolazioni previste dalla presente legge, sempre che

l'acquisto sia fatto allo scopo di assicurare il consolidamento di

impresa coltivatrice familiare di dimensioni economicamente efficienti.

Il diritto di riscatto viene esercitato, se il proprietario della quota

non consente alla vendita, mediante la procedura prevista dalle vigenti

leggi per l'affrancazione dei fondi enfiteutici".

Questa Corte ha costantemente affermato che la violazione del

principio di eguaglianza in tanto può ritenersi sussistente in quanto

siano regolate diversamente situazioni omogenee e non vi sia razionale

giustificazione di tale diversità. Ha, in particolare, riconosciuto

riservato al potere discrezionale del legislatore lo stabilire

discipline differenziate per regolare situazioni che egli ritiene

ragionevolmente e non arbitrariamente diverse e per il perseguimento di

finalità apprezzabili costituzionalmente (sentenze n. 55 del 1974. n.

158 del 1975 e n. 50 del 1976). Nella specie è di tutta evidenza la

diversità obiettiva tra la situazione dei comproprietari, coeredi, che

coltivano il fondo, e quella dell'altro comproprietario che ha

abbandonato da cinque anni la conduzione dello stesso fondo.

Inoltre, la norma in esame, come è precisato nella relazione

parlamentare di maggioranza al disegno di legge divenuto legge 26

maggio 1965, n. 590, persegue il particolare fine di ordine sociale di

assicurare il consolidamento dell'impresa coltivatrice familiare. E la

dottrina ha individuato la ratio della norma negli intenti di evitare

il frazionamento del fondo, su cui si esercita l'impresa agricola, e,

in ogni caso, di evitare l'intromissione, in tale impresa, di persone

estranee alla famiglia coltivatrice, che potrebbero pregiudicare la

regolare amministrazione della cosa comune e soprattutto lo sviluppo

tecnico ed economico dell'impresa.

3. - La seconda questione riguarda la legittimità costituzionale

delle norme di cui ai commi decimo e undicesimo dell'art. 8 legge n.

590 del 1965. Il richiamato da queste norme, secondo i pretori di

Saluzzo e di Empoli, sarebbe in contrasto con l'art. 24 della

Costituzione, in quanto consentirebbe di pervenire all'ordinanza

pretorile di privazione della proprietà di un bene senza concedere

alla parte, che lo subisce, pienezza di difesa in ordine alla

fondatezza della richiesta di riscatto: sulla base di una

documentazione amministrativa rilasciata senza contraddittorio con la

controparte e senza che quest'ultima sia stata in grado di proporre

eccezioni.

Neppure questa seconda questione è fondata.

"La procedura prevista dalle vigenti leggi per l'affrancazione dei

fondi enfiteutici", prescritta dal comma decimo, sopra integralmente

riportato, dell'art. 8 legge n. 590 del 1965, è quella disciplinata

dalla legge 26 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e

prestazioni fondiarie perpetue) ed è caratterizzata da due fasi, la

prima, a cognizione sommaria, davanti al pretore, la seconda davanti al

giudice specializzato agrario, fasi che si integrano in unico processo

interamente a carattere giurisdizionale, come ha più volte affermato

la Corte di cassazione anche a Sezioni unite.

Questa Corte ha già riconosciuto che è esclusa la supposta

menomazione del diritto di difesa nella fase del suddetto procedimento

giurisdizionale che si svolge davanti al pretore, dato che a questo

giudice è riservata ampia cognizione su tutti i presupposti della

domanda (sentenza n. 37 del 1969 e n. 5, del 1974).

Né può considerarsi; in contrasto con il principio di diritto di

difesa il comma undicesimo dell'art. 8 legge n. 590 del 1965, il quale

demanda l'accertamento delle condizioni o requisiti indicati dal

precedente comma, all'Ispettorato agrario provinciale competente per

territorio. Tale accertamento è affidato a quell'organo tecnico,

particolarmente qualificato, per le particolari caratteristiche delle

circostanze sopra precisate e non può ritenersi configurato dalla

legge come dotato di particolare forza probatoria vincolante per il

giudice ordinario, al quale, quindi, spetta sempre di valutare le

risultanze del suddetto accertamento e di compiere tutte le indagini

necessarie al fine di stabilire se sussistono i presupposti prescritti

per l'esercizio del diritto di riscatto.

4. - La terza questione è stata prospettata solo dal pretore di

Saluzzo e riguarda la legittimità costituzionale del comma decimo

dell'art. 8 legge n. 590 del 1965, che violerebbe il principio della

libertà di iniziativa economica, enunciato dall'art. 41 della

Costituzione, dato che considererebbe l'attività economica del

comproprietari criterio selettivo per la conservazione della quota in

natura.

La questione non è fondata.

La norma impugnata non impone alcuna restrizione alla iniziativa

economica del comproprietario, che ha cessato volontariamente di far

parte della famiglia colonica ed ha abbandonato la coltivazione del

fondo, in quanto esso non incontra limiti nella scelta e nello

svolgimento di alcuna attività.

L'art. 41, poi, va considerato nel suo complesso: il principio

della libera iniziativa economica è affermato nel primo comma, ma

trova limiti nel secondo e particolarmente nel terzo comma, nel quale

è previsto l'intervento del legislatore nel determinare i programmi ed

i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata

possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali (sentenze nn.

5,7,54 del 1962; n. 37 del 1969 e n. 9 del 1973). E tra questi fini

sociali rientra quello, già sopra precisato, perseguito dalla legge n.

590 del 1965.

5. - La quarta ed ultima questione concerne la legittimità

costituzionale del menzionato comma decimo art. 8 legge n. 590 del 1965

che, secondo i pretori di Saluzzo e di Empoli, violerebbe le garanzie

del diritto di proprietà (artt. 42 e 43 della Costituzione), dato che

creerebbe altri casi di espropriazione al di fuori di quelli previsti

dal comma terzo dell'art. 42 della Costituzione; e, comunque,

consentirebbe il trasferimento coattivo della proprietà a favore di

soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 43 della Costituzione

("enti pubblici" o "comunità di lavoratori" o "utenti determinate

imprese", "che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti

di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di

preminente interesse generale").

Nemmeno questa questione è fondata.

È del tutto arbitrario equiparare all'espropriazione per pubblica

utilità la particolare forma di riscatto prevista dalle norme

denunciate a favore dei comproprietari, componenti di famiglia

coltivatrice che coltivino in comune un fondo, nei confronti del

comproprietario che da cinque anni abbia cessato di dedicarsi alla

coltivazione del fondo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 8, commi decimo e undicesimo, legge 26 maggio 1965, n. 590

(Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice), proposte

dal pretore di Saluzzo, con ordinanza 4 dicembre 1974, in riferimento

agli artt. 3, 24, 41, 42 e 43 della Costituzione, e dal pretore di

Empoli, con ordinanza 22 luglio 1975, in riferimento agli artt. 3, 24,

42 e 43 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari