Corte costituzionale

Ordinanza n. 489/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1994 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 37, secondo

comma, 38, secondo comma, e 39 del d.P.R.

22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul

processo penale a carico di imputati minorenni), promosso con

ordinanza emessa il 15 aprile 1994 dal Tribunale per i minorenni di

Bologna nel procedimento penale a carico di Polelli Cristian,

iscritta al n. 349 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994; il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Bologna premette in

fatto che, all'esito di un dibattimento celebratosi nei confronti di

un minorenne imputato del reato di "commercio di stupefacenti", è

emerso che le pasticche che l'imputato stesso aveva ammesso di aver

acquistato e spacciato nelle discoteche ritenendole di "exstasy", in

realtà sono risultate contenere sostanze varie, nessuna delle quali

però classificabile come stupefacente;

che alla stregua di tali risultanze il giudice a quo ravvisa

nella fattispecie una ipotesi di reato impossibile, sicché, tenuto

conto della gravità della condotta e della pericolosità

dell'imputato, dovrebbe essere applicata nei suoi confronti con la

sentenza di proscioglimento una misura di sicurezza a norma dell'art.

49, ultima parte, del codice penale;

che a tale conclusione non è peraltro possibile pervenire in

quanto, osserva il rimettente, le misure di sicurezza non sono

applicabili ai minorenni né in caso di proscioglimento, a norma

dell'art. 39 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle

disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni),

né, comunque, quando sussiste il pericolo che l'imputato possa

commettere reati diversi da quelli previsti dall'art. 37, comma 2,

del medesimo decreto;

che la disciplina dettata dagli artt. 37, comma 2, 38, comma 2 e

39 del d.P.R. n. 448 del 1988 risulterebbe pertanto in contrasto con

l'art. 76 della Costituzione in quanto, sostiene il giudice a quo, il

legislatore delegato - per decisione politica autonoma - avrebbe

introdotto regole dirette "a svuotare praticamente di contenuto il

sistema di sicurezza nei confronti dei minori";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato la quale, riportandosi alla sentenza di questa Corte n. 182 del

1991, ha sollecitato l'identica declaratoria di inammissibilità e

non fondatezza;

Considerato che il caso di specie, così come descritto nella

narrativa del provvedimento di rimessione, deve correttamente

inquadrarsi non nella figura del reato impossibile ma nella diversa

ipotesi del reato erroneamente supposto descritta dall'art. 49, primo

comma, del codice penale, cosicché, non potendosi in nessun caso

applicare nel giudizio a quo misure di sicurezza a norma dell'art.

49, ultimo comma, del codice penale, la questione - peraltro già

dichiarata non fondata con la sentenza n. 182 del 1991 - si appalesa

manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 37, comma 2, 38, comma 2, e

39 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle

disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni),

sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal

Tribunale per i minorenni di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:489 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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