Corte costituzionale

Sentenza n. 182/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1991 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 37, secondo

comma, e 39 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle

disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni),

promosso con ordinanza emessa il 25 giuno 1990 dal Tribunale per i

minorenni dell'Emilia-Romagna in Bologna nel procedimento penale a

carico di Caravello Pietro, iscritta al n. 637 del registro ordinanze

1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41,

prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di procedimento penale a carico di un minore nei

confronti del quale il Pubblico Ministero aveva richiesto

l'applicazione in via provvisoria di una misura di sicurezza, il

Tribunale per i minorenni di Bologna, con ordinanza emessa in data 25

giugno 1990, ha sollevato, in relazione all'art. 76 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.

37, secondo comma, e 39 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448

(Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di

imputati minorenni).

Il giudice a quo osserva che i fatti per i quali si procede ed il

comportamento contestato all'imputato - oltre ai reati di furto

aggravato e guida senza patente, specificamente l'incendio di un

cassonetto della nettezza urbana - rientrano nella normale

delinquenza minorile e non denotano quella proclività ad attentare

alla "sicurezza collettiva" richiesta dalla legge per l'applicazione

della misura. Ciò motiverebbe il rigetto della richiesta del

Pubblico Ministero".

Tuttavia, secondo il Tribunale, la circostanza che le norme

impugnate abbiano circoscritto la possibilità di ricorrere alle

misure di sicurezza (non essendo più sufficiente la tradizionale

pericolosità sociale, ma richiedendosi la più accentuata tendenza

ad attentare alla sicurezza collettiva) rappresenterebbe uno

"sconfinamento" rispetto ai poteri conferiti dalla delega.

In proposito l'art. 3 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, pur

contenendo, con riguardo al processo minorile, la previsione di

adeguamento ed integrazione dei princip/' generali del nuovo

processo, non contemplerebbe le misure di sicurezza.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per

l'infondatezza della questione in ragione dell'ampiezza della delega,

da intendersi estesa a tutti gli istituti suscettibili di

applicazione nel processo.

A parere dell'Autorità intervenuta, le norme impugnate rispondono

all'esigenza di rendere espliciti i parametri di valutazione della

pericolosità, nonché di armonizzare la disciplina delle misure di

sicurezza con altri istituti analoghi. Considerato in diritto

1. - Sono impugnati gli artt. 37, secondo comma, e 39 del d.P.R.

22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul

processo penale a carico di imputati minorenni), concernenti,

rispettivamente, l'applicazione provvisoria e quella disposta nel

dibattimento delle misure di sicurezza a carico degli imputati

minorenni.

Secondo il Tribunale rimettente l'aver circoscritto a ben

delimitate ipotesi i presupposti per tale applicazione concreterebbe

una modificazione di carattere sostanziale e non già soltanto

processuale della normativa, con conseguente violazione dell'art. 76

della Costituzione, per l'asserito eccesso dall'ambito della delega

di cui all'art. 3 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega

legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo

codice di procedura penale).

2. - La questione concerne quindi due ben distinti profili, ma

soltanto il primo di questi viene in evidenza nel giudizio a quo, il

cui oggetto è l'accertamento della pericolosità del minore al fine

dell'applicazione provvisoria della misura di sicurezza. A tale

giudizio il Tribunale è chiamato per effetto della trasmissione

degli atti disposta dal giudice delle indagini preliminari - ex art.

37, terzo comma, della legge n. 448 del 1988 - dopo che questi, con

decreto di archiviazione del procedimento penale ha contestualmente

respinto la richiesta di misura di sicurezza in via provvisoria

formulata dal Pubblico Ministero.

È evidente quindi come il tema dell'applicazione in via

definitiva, prevista cioè con sentenza dibattimentale di assoluzione

o di condanna, sia estraneo alla fattispecie di rinvio e come la

relativa questione - risultando irrilevante - vada dichiarata

inammissibile.

3. - Non fondata è invece la questione concernente il denunciato

eccesso di delega nella individuazione dei presupposti della misura

di sicurezza, ai fini dell'applicazione provvisoria.

La direttiva di cui al n. 96 dell'art. 2 della legge di

delegazione impone un "giudizio di effettiva pericolosità ove questa

debba essere accertata per l'applicazione, l'esecuzione o la revoca

delle misure di sicurezza". Con riferimento specifico all'imputato

minorenne, il Governo è altresì delegato - ex art. 3 della legge

citata - a porre una disciplina "secondo i princip/' generali del

nuovo processo penale, con le modificazioni ed integrazioni imposte

dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua

maturità e dalla esigenza della sua educazione". Ancor più in

particolare, la medesima norma individua al punto e), tra i princip/'

informatori del processo, il "dovere del giudice di valutare

compiutamente la personalità del minore sotto l'aspetto psichico,

sociale e ambientale".

Il sistema risultante dalla legge 22 settembre 1988, n. 448

appare, in subiecta materia, pienamente informato ai princip/' della

delega: il momento processuale nel quale, necessariamente, si

realizza l'applicazione della misura di sicurezza è adeguato alle

esigenze educative ed alle finalità di recupero sociale che

connotano la specificità minorile. L'istituto della misura di

sicurezza viene rapportato a tali istanze fondamentali attraverso

un'accentuazione del carattere giurisdizionale del procedimento, in

tutti i passaggi descritti dall'art. 37 e, per di più, con il

richiamo espresso al procedimento di sorveglianza. Ma tale

funzionalizzazione dei meccanismi processuali alla personalità del

minore si coglie ancor meglio nella valutazione della pericolosità.

In tale fase, quale presupposto per l'applicazione della misura è

richiesto, oltre alle condizioni di cui all'art. 224 del codice

penale, anche il concreto pericolo - per le specifiche modalità e

circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato - "che

questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza

personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine

costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità organizzata".

Tutto ciò non soltanto non contraddice il quadro normativo

descritto dal codice penale, ma si pone in quella prospettiva

evolutiva che, a seguito dell'ampia giurisprudenza di questa Corte in

tema di pericolosità presunta, aveva condotto all'emanazione

dell'art. 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 con l'imposizione

dell'effettivo accertamento della pericolosità.

Il collegamento finalistico tra l'accertamento della personalità

del minore e la decisione da assumere, reso esplicito dall'art. 9

della citata legge n. 448 del 1988 e di cui la norma impugnata è uno

dei casi, partecipa della complessiva aspirazione rieducativa del

processo. È il sistema nel suo insieme ad appagare quelle esigenze

di "prognosi (.. .. ..) individualizzate in ordine alle prospettive

di recupero del minore deviante" già avvertite da questa Corte fin

dalla sentenza n. 46 del 1978 ed inscrivibili nel più ampio ambito

del diritto alla valutazione della stessa capacità dell'imputato

minorenne, quale espressione del principio di tutela del minore ex

art. 31 della Costituzione, affermato nella sentenza n. 128 del 1987.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 39 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle

disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni),

sollevata, in relazione all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale

per i minorenni di Bologna con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 37, secondo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448,

sollevata, in relazione all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale

per i minorenni di Bologna con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:182 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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