Riguardo alla misura di sicurezza del riformatorio giudiziario le disposizioni degli artt. 36, secondo comma, e 22, quarto comma, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, che, limitandone l'applicabilità ai più gravi delitti, prevedono che debba eseguirsi mediante il collocamento in comunità, e che, in caso di allontanamento ingiustificato, il giudice può ordinare la custodia del minore in carcere per non più di un mese, disciplinano unicamente gli aspetti esecutivi dell'istituto. Le scelte discrezionali operate, nell'emanarle, dal legislatore delegato, nell'ambito della delega (art. 3 l. 16 febbraio 1987, n. 81), che lo stesso si è limitato ad attuare, non sono sindacabili (v. massima A) dalla Corte costituzionale. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 36, secondo comma, e 22, quarto comma, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sollevata in riferimento all'art. 77, primo comma, Cost.).
Art. 77 cost. · Art. 214 c.p. · Art. 76 cost. · Art. 36 Processo penale minorile