Art. 133 — Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza

L'articolo 485 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 485. - (Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza). - Il giudice, quando abbia disposto una misura di sicurezza, puo', nei casi consentiti dall'articolo 206 del codice penale, ordinarne con la sentenza la provvisoria esecuzione. La sentenza e' impugnabile anche per il capo che dispone l'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza; ma l'impugnazione non ne sospende l'esecuzione".

Testo vigente dal 30 novembre 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art133 · fonte del testo

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