Art. 58-ter — Persone che collaborano con la giustizia

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((I limiti di pena previsti dalle disposizioni del comma)) 1 dell'articolo 21, del comma 4 dell'articolo 30- ter e del comma 2 dell'articolo 50, concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4- bis, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali e' stata prestata la collaborazione.

Testo in vigore dal 25 marzo 2001 al 8 agosto 2009

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 227/2022

    Altra decisione
    10 novembre 2022

    È ordinata la restituzione degli atti alla Corte di cassazione, prima sez. pen., per la valutazione, alla luce dello ius superveniens , della perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost. - degli artt. 4- bis , comma 1, e 58- ter della legge n. 354 del 1975, nonché dell'art. 2 del d.l. n. 152 del 1991, conv., con modif., nella legge n. 203 del 1991, nella parte in cui escludono che possa essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato all'ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416- bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia. Le disposizioni introdotte con il d.l. n. 162 del 2022 - adottato per dare seguito ai moniti contenuti nell'ord. n. 97 del 2021 - incidono immediatamente e direttamente sulle norme oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, trasformando da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità del condannato all'ergastolo per reati ostativi non collaborante, cui è ora concessa - sia pur in presenza di stringenti requisiti - la possibilità di domandare la liberazione condizionale e, così, di vedere vagliata nel merito la propria istanza. Spetta, pertanto, al rimettente valutare la portata applicativa delle nuove norme, anche all'esito del procedimento di conversione del decreto-legge. ( Precedenti: O. 122/2022 - mass. 44818; O. 97/2021 - mass. 43874 ).

    Art. 4-bis Ordinamento penitenziario · Art. 58-ter Ordinamento penitenziario · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

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  • Ordinanza n. 122/2022

    Altra decisione
    13 maggio 2022

    rinvia all'udienza pubblica dell'8 novembre 2022 la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione, prima sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede dalla Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente e Redattore Roberto MILANA, Direttore della C…

    Art. 4-bis Ordinamento penitenziario · Art. 58-ter Ordinamento penitenziario

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 242/2021

    Questione inammissibile
    13 dicembre 2021

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Messina in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 3 e 6 CEDU - degli artt. 4- bis , comma 1, e 58- ter ordin. penit., che precludono l'accesso ai benefici penitenziari ai condannati per i reati c.d. ostativi, i quali non abbiano collaborato con la giustizia. L'ordinanza di rimessione risulta priva di una qualunque descrizione della concreta fattispecie posta ad oggetto del giudizio principale e prospetta la integrale ablazione (per qualunque reato, tra quelli ricompresi nell'art. 4- bis , comma 1, ordin. penit., e per qualunque beneficio penitenziario) della presunzione di pericolosità connessa all'atteggiamento non collaborativo del condannato, basandosi sulla motivazione di provvedimenti che, al contrario, hanno censurato solo il carattere assoluto della presunzione medesima, e solo in relazione al permesso premio. Inoltre, l'intervento richiesto comporterebbe una vera e propria novità di sistema e si collocherebbe al di fuori dell'area del sindacato di legittimità costituzionale, richiedendo il più ampio ricorso all'esercizio della discrezionalità legislativa. ( Precedente: S. 253/2019 - mass. 41928 ).

    Art. 4-bis Ordinamento penitenziario · Art. 58-ter Ordinamento penitenziario · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 25 marzo 2001

Confronto con la versione in vigore dal 13 luglio 1991 al 25 marzo 2001. 1 parola tolta, 6 parole aggiunte.

tolto: Leaggiunto: I limiti di pena previsti dalle disposizioni del comma 1 dell'articolo 21, del comma 4 dell'articolo 30- ter e …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art58ter · fonte del testo

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