Corte costituzionale

Sentenza n. 306/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/07/1993 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma

primo, lettera a), prima e seconda parte, della legge 26 luglio 1975,

n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle

misure privative e limitative della libertà), come modificato

dall'art. 15, comma primo, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306

(Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e

provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), degli artt. da

1 a 10 e 15, comma secondo, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306

convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, promossi con ordinanze

emesse il 10 ed il 3 luglio 1992 dal Tribunale di sorveglianza di

Sassari, il 10 e 17 giugno 1992 dal Tribunale di sorveglianza di

Firenze, il 2 luglio dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari, il 10

giugno 1992 dal Tribunale di sorveglianza di Milano, il 7 agosto 1992

dal Tribunale di sorveglianza di Sassari, il 7 luglio 1992 dal Pretore di Venezia, il 29 settembre 1992 dal Tribunale di sorveglianza

di Palermo, il 15 ottobre 1992 dal Tribunale di sorveglianza di Bari,

il 2 dicembre 1992 dal Tribunale di sorveglianza di Campobasso, il 7

ottobre 1992 dal Tribunale di sorveglianza di Firenze, il 1° ottobre

1992 dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, il 21 ottobre 1992 dal

Tribunale di sorveglianza di Firenze, il 12 novembre 1992 dal

Tribunale di sorveglianza di Bari, il 6 ottobre ed il 24 novembre

1992 dal Tribunale di sorveglianza di Brescia, il 26 novembre 1992

dal Tribunale di sorveglianza di Bari ed il 1° ottobre 1992 dal

Tribunale di sorveglianza di Perugia, rispettivamente iscritte ai nn.

da 511 a 527, da 539 a 544, da 550 a 552, da 565 a 580, 583, da 766 a

768, 774, 775 e 800 del registro ordinanze 1992 e ai nn. 12, 13, 54,

64, 67, 72, 78, 96, 97, 102 e 108 del registro ordinanze 1993 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 40, 41, 42 e

52, prima serie speciale, dell'anno 1992 e nn. 2, 5, 8, 9, 10, 11 e

12, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante "Modifiche

urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di

contrasto alla criminalità mafiosa", dettando, nel titolo IV, "Norme

in materia penitenziaria", prevedendo, all'art. 15, il "divieto di

concessione di benefici per gli appartenenti alla criminalità

organizzata", ha, al comma 1, lettera a), modificato l'art. 4-bis

della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario),

stabilendo tra l'altro - per quanto qui interessa - che:

a) " .. le misure alternative previste dal capo VI della legge

26 luglio 1975, n. 354, possono essere concesse ai detenuti .. per

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo

416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività

delle associazioni previste dallo stesso articolo nonché per i

delitti di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale e

all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre

1990, n. 309, solo nel caso in cui tali detenuti .. collaborano con

la giustizia a norma dell'art. 58-ter": collaborazione che, alla

stregua di quest'ultima disposizione - introdotta con l'art. 1 del

decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,

nella legge 12 luglio 1991, n. 203 - si riferisce a "coloro che,

anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività

delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato

concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella

raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per

l'individuazione o la cattura degli autori dei reati".

Il comma 2 del medesimo art. 15, a sua volta, dispone tra l'altro

che:

b) "nei confronti delle persone detenute .. per taluno dei

delitti indicati nel primo periodo del comma 1 (dell'art. 4-bis) che

fruiscano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, delle

misure alternative alla detenzione .. l'autorità di polizia, ove lo

ritenga, comunica al giudice di sorveglianza competente che le

persone medesime non si trovano nella condizione per l'applicazione

dell'articolo 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354. In tal caso

il Tribunale .. di sorveglianza dispone la revoca della misura

alternativa alla detenzione .. ".

Il predetto decreto-legge n. 306 del 1992 è stato convertito, con

modificazioni, con la legge 7 agosto 1992, n. 356.

Le modifiche al testo del primo comma del citato art. 4-bis della

legge n. 354 del 1975 - così come innovato dall'art. 15, comma 1,

del decreto - sono le seguenti:

c) nella prima parte, si stabilisce che la disposizione si

applica, tra l'altro, alle misure alternative alla detenzione

previste dal capo VI "fatta eccezione per la liberazione anticipata";

d) viene aggiunta una seconda parte, del seguente tenore:

"Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei predetti

delitti, ai quali sia stata applicata una delle circostanze

attenuanti previste dagli articoli 62, n. 6), anche qualora il

risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, o

114 del codice penale, ovvero la disposizione dell'articolo 116,

secondo comma, dello stesso codice, i benefici suddetti possono

essere concessi anche se la collaborazione che viene offerta risulti

oggettivamente irrilevante purché siano acquisiti elementi tali da

escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la

criminalità organizzata".

La legge di conversione ha apportato modificazioni anche al comma

2 dell'art. 15 del decreto-legge, stabilendo che:

e) al primo periodo, le parole: ", ove lo ritenga," sono

soppresse; al secondo periodo, le parole: "In tal caso il tribunale o

il magistrato di sorveglianza" sono sostituite dalle seguenti: "In

tal caso, accertata l'insussistenza della suddetta condizione, il

tribunale di sorveglianza".

2. - Nella vigenza del predetto decreto-legge n. 306, le

disposizioni sub a) e b) hanno formato oggetto di varie questioni di

costituzionalità.

2.1. - La disposizione sub a) (art. 15, comma 1) è stata

impugnata dal Tribunale di sorveglianza di Firenze con ordinanza del

10 giugno 1992 (r.o. n. 550/1992) emessa in un procedimento per la

concessione della liberazione condizionale: e ciò, nel presupposto

che, sebbene il citato art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 - nel

testo modificato con l'art. 15, comma 1, del decreto - non faccia

diretto riferimento alla liberazione condizionale, esso sia

applicabile anche a questa in virtù dell'art. 2 del predetto

decreto-legge n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del

1991, il quale dispone: "I condannati per i delitti indicati nel

comma I dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono

essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono i

relativi presupposti previsti dallo stesso comma per la concessione

dei benefici ivi indicati".

Nella stessa data, poi, il medesimo Tribunale ha sollevato

un'identica questione di costituzionalità nell'ambito di un

procedimento concernente la concessione della liberazione anticipata,

nel presupposto che la norma impugnata si riferisca anche a tale

misura (r.o. n. 552/1992).

Lo stesso art. 15, comma 1 - nella parte, però, in cui prevede la

medesima disciplina descritta sub a) per la concessione dei permessi

premio (art. 30-ter dell'ordinamento penitenziario) - è stato poi

impugnato dal Tribunale di sorveglianza di Sassari con tre ordinanze

identiche emesse il 7 agosto 1992 (r.o. nn. 766, 767 e 768/1992).

2.2. - La disposizione sub b) (art. 15, comma 2, del decreto-legge), a sua volta, è stata impugnata: dal medesimo Tribunale di

sorveglianza di Firenze, con ordinanza del 17 giugno 1992 (r.o. n.

551/1992); dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari con ordinanza

del 2 luglio 1992 (annotata nel registro ordinanze come una

pluralità di ordinanze identiche: r.o. nn. da 565 a 580/1992); dal

Tribunale di sorveglianza di Sassari con sei ordinanze identiche

emesse il 3 luglio 1992 (r.o. nn. da 539 a 544/1992), nonché con

un'ulteriore ordinanza emessa il 10 luglio 1992 (peraltro annotata

come una pluralità di ordinanze relative a ciascuno dei soggetti

interessati: r.o. nn. da 511 a 527/1992).

Tutte le ordinanze ora indicate sono state emesse nell'ambito di

procedimenti di revoca della semilibertà instaurati a seguito

dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 306 nei confronti di

soggetti condannati, tra l'altro, per il delitto di cui all'art. 630

cod. pen. (sequestro di persona a scopo di estorsione).

Tanto il Tribunale di sorveglianza di Firenze che quello di

Sassari riferiscono le censure alla norma sub a) agli artt. 27, terzo

comma e 25, secondo comma, Cost.; il primo la impugna, inoltre, in

riferimento all'art. 24, secondo comma ed il secondo all'art. 3 Cost.

A sua volta, la norma sub b), nella parte in cui dispone la revoca

delle misure alternative alla detenzione, è impugnata: dai Tribunali

di sorveglianza di Firenze e Cagliari in riferimento agli artt. 27,

terzo comma, 24, secondo comma e 25, secondo comma, e dal secondo

anche in riferimento all'art. 3 Cost.; dal Tribunale di sorveglianza

di Sassari, in riferimento al primo, secondo e quarto di tali

parametri.

2.3. - La medesima norma sub b), nella parte in cui stabilisce la

procedura di revoca, è impugnata dai primi due Tribunali di

sorveglianza in riferimento agli artt. 25, primo comma, 101, secondo

comma e 111, primo comma, Cost., e da quello di Firenze anche in

riferimento all'art. 109 Cost. Le censure del Tribunale di

sorveglianza di Sassari assumono invece a parametro gli artt. 24,

secondo comma e 111, primo comma, Cost.

3. - Le sopracitate disposizioni sono state oggetto di numerose

impugnative anche nel testo risultante dalla legge di conversione n.

356 del 1992.

3.1. - In particolare, l'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975,

nel testo risultante dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 306

del 1992, come modificato dalla legge di conversione - e cioè con le

modifiche sopra specificate alle lettere c) e d) (par. 1) - è stato

impugnato, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, 24, secondo

comma e 25, secondo comma, Cost. dal Tribunale di sorveglianza di

Firenze con ordinanza del 7 ottobre 1992 (r.o. n. 64/1993) emessa nel

corso di un procedimento per l'ammissione alla semilibertà, o

all'affidamento in prova al servizio sociale o alla liberazione

condizionale. Inoltre, in un procedimento relativo alla concessione

della prima di tali misure, la medesima norma è stata impugnata

anche dal Tribunale di sorveglianza di Brescia con ordinanza del 24

novembre 1992 (r.o. n. 97/1993), che assume a parametri gli artt. 27,

terzo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, Cost., nonché il

principio di ragionevolezza.

3.2. - Numerose ordinanze hanno poi sollevato questioni di

legittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 15 del decreto-legge n. 306 del 1992, nel testo risultante dalle modifiche

introdotte con la legge di conversione, specificate sub e) (cfr. par.

1), nel corso di procedimenti vertenti tutti sulla revoca della

semilibertà. Tali questioni - per la parte in cui la norma

statuisce la revoca delle misure alternative già concesse - sono

state sollevate: dal Tribunale di sorveglianza di Firenze con

ordinanza del 21 ottobre 1992 (r.o. n. 72/1993) in riferimento agli

artt. 24, secondo comma, 25, secondo comma e 27, terzo comma, Cost.;

dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, con due ordinanze identiche

del 1° ottobre 1992 (r.o. nn. 67 e 108/1993), in riferimento ai primi

due di detti parametri; dal Tribunale di sorveglianza di Bari, con

quattro ordinanze identiche emesse, le prime due il 15 ottobre e le

altre il 12 ed il 26 novembre 1992 (r.o. nn. 12, 13, 78 e 102/1993) e

dal Tribunale di sorveglianza di Campobasso con ordinanza del 2

dicembre 1992 (r.o. n. 54/1993), in riferimento agli artt. 27, terzo

comma, 25, secondo comma e 3 Cost.; dal Tribunale di sorveglianza di

Brescia con ordinanza del 6 ottobre 1992 (r.o. n. 96/1993), che

coinvolge anche il già citato art. 58-ter dell'ordinamento

penitenziario ed assume a parametri, oltre che i tre da ultimo

citati, anche l'art. 24, secondo comma, Cost. ed il principio di

ragionevolezza.

3.3. - I Tribunali di sorveglianza di Firenze e Perugia censurano

anche con le ordinanze dianzi citate, la medesima disposizione nella

parte in cui disciplina la procedura di revoca, assumendo a parametri

gli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma e 109 Cost., ed il

secondo anche l'art. 11, primo comma, Cost.

4. - I motivi di censura addotti dai giudici a quibus sono in

larga misura comuni, sicché nell'esposizione che segue si

assumeranno come base le ordinanze più diffusamente motivate ed il

riferimento alle restanti ordinanze verrà fatto, in via generale,

solo per evidenziarne le peculiarità e/o i tratti differenziali.

4.1. - Censure alla norma sub a).

4.1.1. - La censura mossa dal Tribunale di sorveglianza di Firenze

(r.o. nn. 550 e 552/1993) in riferimento all'art. 27, terzo comma,

Cost. muove dal rilievo che, secondo la sentenza di questa Corte n.

204 del 1974, da tale disposto costituzionale "sorge il diritto per

il condannato a che, verificandosi le condizioni poste dalla norma di

diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa

punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la

quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo

fine rieducativo"; diritto questo - nota ancora la sentenza citata -

che "deve trovare nella legge una valida e ragionevole garanzia

giurisdizionale". Rilevato che tali principi sono stati confermati

nelle successive sentenze nn. 343 del 1987, 282 del 1989 e 125 del

1992 (rispettivamente ai nn. 7, 8 e 4 della motivazione in diritto),

il Tribunale osserva che, in virtù della norma impugnata, la

mancanza di "collaborazione con la giustizia" rende irrilevante il

percorso rieducativo - risocializzativo compiuto dall'interessato,

sicché il diritto del condannato a vedere riesaminato se "la

quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo

fine rieducativo" ne risulta frustrato, e con esso la finalità

assegnata alla pena dal precetto costituzionale. Al riguardo, il

giudice rimettente rileva, innanzitutto, che la "collaborazione" in

questione ha la propria sede naturale ed è prestata di norma nel

processo, prima della condanna e comunque prima che inizi

l'esecuzione della pena, dato che resta confinata al momento

dell'accertamento dei reati e delle loro conseguenze, ed è possibile

ad esecuzione iniziata solo se tale fase di cognizione non si è

ancora esaurita. Il collegamento, poi, tra la "collaborazione" ed il

cammino della rieducazione-riabilitazione che deve caratterizzare il

processo di esecuzione della pena sarebbe sostanzialmente

mistificatorio, perché la prima è un'opzione pratica che nasce

dalla valutazione della convenienza processuale ed è fortemente

condizionata dall'andamento delle indagini e del processo, mentre il

secondo corrisponde invece ad un percorso di rivisitazione dei propri

valori, delle proprie condizioni di vita ed alla creazione, nella

fase riabilitativa, di valori e condizioni che favoriscano un

corretto reinserimento sociale. Di conseguenza, per un verso si può

collaborare senza interessarsi a compiere tale cammino e, per

l'altro, questo può essere correttamente percorso pur se non si sia

in condizione di collaborare. Vi sono infatti - esemplifica il

giudice rimettente - una serie di situazioni in cui la collaborazione

è addirittura impossibile: da quella in cui la flagrante

constatazione o, comunque, la rapida ricostruzione dei fatti abbia

già portato al completo chiarimento delle responsabilità che vi

sono connesse ed alla rimozione della loro conseguenza; a quella in

cui la partecipazione di secondo piano al delitto non consente di

conoscere fatti e condotte dei partecipi di livello superiore; a

quello, ancora, del soggetto il cui ingresso nel processo avvenga

quando ciò che poteva dire o su cui poteva incidere è già stato

detto o fatto; fino ad arrivare al caso, estremo ma pur sempre

possibile (stante la previsione normativa dell'errore giudiziario:

artt. 643 ss. cod. proc. pen.), di chi non sia responsabile del

delitto per cui è stato condannato e non possa perciò prestare

alcuna collaborazione. Inoltre, quanto più ci si distacca dal

momento dei fatti, tanto più la collaborazione può risultare non

verificabile o non praticabile: sicché la norma impugnata,

applicandosi indifferentemente a tutte le situazioni, comprese quelle

in cui la collaborazione è impraticabile, si risolve in una

inammissibilità pura e semplice al sistema di interventi

penitenziari alternativi alla detenzione. D'altra parte, osserva

ancora il giudice a quo, rispetto al presupposto su cui la norma

poggia - e cioè che i delitti in essa considerati siano commessi da

soggetti strettamente inseriti in organizzazioni criminali, dalle

quali è impossibile o improbabile il distacco - il metodo prescelto

per l'individuazione di costoro, ossia la tipizzazione per titoli di

reato, è inidoneo, dato che la casistica rivela che in molti casi il

collegamento con organizzazioni criminali non vi era all'epoca dei

fatti e tantomeno in fase esecutiva. Così è a dire, ad esempio, dei

sequestri di persona, talvolta frutto di aggregazioni estemporanee e

occasionali; o dell'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze

stupefacenti, a volte riconosciuta nei confronti di tossicodipendenti

che gestivano in comune l'approvvigionamento ma non erano inseriti

nelle organizzazioni criminali fornitrici; od anche dell'associazione

di cui all'art. 416-bis cod. pen., dato che la dissociazione può

talvolta verificarsi per varie ragioni, quali la partecipazione di

secondo piano del soggetto, la dissoluzione del gruppo particolare in

cui era inserito, il distacco da persone e ambienti. Il vulnus al

precetto costituzionale starebbe quindi, secondo il Tribunale

rimettente, nella preclusione ad un esame nel merito di tali casi che

consenta di distinguerli da quelli che siano espressione di

permanente pericolosità.

4.1.2. - Ad avviso del giudice rimettente, la disposizione

impugnata viola anche il diritto di difesa (art. 24, secondo comma,

Cost.), che è garantito anche nel procedimento di sorveglianza, dato

che esso ha sicuramente natura giurisdizionale e, per giurisprudenza

ormai costante, contenuto decisorio in quanto si conclude con un

provvedimento che produce il normale effetto del giudicato (sentenza

n. 267 del 1979). Dal momento che tale diritto comporta, in primo

luogo, la garanzia di contraddittorio, ossia la possibilità

dell'interessato di partecipare ad una effettiva dialettica

processuale (sentenza n. 149 del 1983), la relativa garanzia include

non soltanto la disponibilità degli strumenti con cui la difesa si

realizza, ma il merito stesso della difesa, cioè la scelta di una

linea difensiva piuttosto che un'altra: il che comporta

l'impossibilità di imposizione di una determinata linea di difesa.

Donde il rilievo per cui la normativa in esame, condizionando un vero

e proprio diritto del soggetto (il diritto cioè al riesame degli

effetti rieducativi prodotti dalla esecuzione della pena) alla c.d.

collaborazione, vincola il soggetto stesso ad una linea difensiva,

negandogli la libertà di scelta garantita costituzionalmente. Tutto

ciò, in un quadro in cui la collaborazione è cosa ben diversa dal

percorso rieducativo-riabilitativorichiesto per la concessione dei

benefici penitenziari, ed è talvolta impraticabile pur se questo si

sia già compiuto; e nel quale il sacrificio del diritto di difesa

che essa comporta avviene in fase di cognizione ma può essere fatto

valere solo nella procedura di sorveglianza, con sacrificio, in

particolare, delle posizioni di coloro che, pur volendo, non

avrebbero potuto collaborare, cui è preclusa ogni dialettica

processuale nella fase esecutiva.

4.1.3 - Ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata, in

quanto prevede la revoca dei benefici penitenziari già in corso da

tempo e perciò modifica profondamente il regime della pena per

coloro che vi sono già sottoposti, viola anche il principio di

irretroattività della legge penale, garantito dall'art. 25, secondo

comma, Cost. rispetto alla previsione legale non solo della

fattispecie di reato, ma anche della pena. La revoca comporta infatti

che diventi irrilevante il già compiuto percorso rieducativo-riabilitativo ed inammissibile il riesame del suo sviluppo,

finalizzato alla ricognizione che la pena abbia o meno raggiunto il

fine che le è proprio.

4.1.4. - A tali censure il Tribunale di sorveglianza di Sassari

aggiunge quella riferita all'art. 3 Cost., la cui violazione

consisterebbe nell'avere accomunato alla situazione di chi assume un

atteggiamento di non collaborazione o di perdurante solidarietà con

i correi quella di chi, per aver commesso da solo il reato a lui

ascritto o perché - come nei casi di specie - ogni aspetto della

vicenda criminosa che lo riguardi sia stato chiarito, nessuna

collaborazione può più prestare; con la conseguenza che in tale

modo si finisce, paradossalmente, per favorire proprio quei

condannati che, per avere agito nell'ambito di una struttura

criminale più articolata e segreta, sono di solito più pericolosi

ma si trovano poi nella condizione di potere utilmente "spendere" la

propria collaborazione.

4.2. - Censure alla norma sub b). Rispetto a tale disposizione, i

giudici a quibus ripetono le censure ex artt. 27, terzo comma, 24,

secondo comma, 25, secondo comma e 3 Cost. di cui al precedente par.

4.1.

4.2.1. - Il Tribunale di sorveglianza di Firenze osserva, in

particolare, che il contrasto della disposizione sulla revoca delle

misure alternative alla detenzione con l'art. 27, terzo comma, Cost.

è ancor più stridente di quanto non lo sia per la norma che limita

l'ammissibilità ai benefici penitenziari, dato che in tal caso,

essendo già stato compiuto (nella specie, ripetutamente) il riesame

del percorso rieducativo-riabilitativo e quindi del raggiungimento

delle finalità della pena, il diritto al riesame di cui alla

sentenza n. 204 del 1974 è stato già riconosciuto ed esercitato:

ond'è che per effetto della norma impugnata "la pena cambia natura e

finalità, diventando puramente afflittiva". Il Tribunale di

sorveglianza di Sassari osserva, ancora che la collaborazione non è

necessariamente sintomo di emenda, mentre la mancata collaborazione

dovrebbe non ostare alla prosecuzione del "convenuto" trattamento

penitenziario, se accompagnata da un'effettiva rottura con la

pregressa scala di valori.

4.2.2. - In riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. il

Tribunale di sorveglianza di Cagliari integra i rilievi di cui al

precedente punto 4.1.2. osservando che nel giudizio di sorveglianza,

ove la collaborazione con la giustizia deve essere accertata e fatta

valere, l'attività del difensore sarebbe impossibile, non potendo

egli concretamente svolgere alcuna utile funzione di critica e di

illustrazione del caso, posto che l'attività del giudice si

esaurisce in una presa d'atto della presenza o meno dell'attività di

collaborazione, senza alcun potere valutativo.

4.2.3. - In riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., il

predetto Tribunale, premesso che l'irretroattività della legge

penale meno favorevole al reo concerne anche le disposizioni di

natura sostanziale relative alle misure alternative alla detenzione -

che, in quanto incidono sulla quantità e qualità della pena

inflitta, rivestono indubbiamente natura penale - osserva che nei

casi sottoposti al suo esame le condanne concernevano fatti puniti ex

art. 630 cod. pen. per i quali, al momento della loro commissione

(anteriore all'entrata in vigore della legge n. 663 del 1986) non era

consentita l'ammissione alla semilibertà. Ma, ad avviso del

rimettente, il diritto al riesame del percorso rieducativo va

valutato in riferimento alla norma sostanziale che ha consentito

l'ammissione al regime di semilibertà, con la conseguenza che il

principio di irretroattività è violato perché la norma impugnata

fa dipendere la prosecuzione della misura da un elemento

(collaborazione con la giustizia) non richiesto al momento della

concessione di essa. A conferma di tale assunto, il giudice a quo

richiama la norma transitoria introdotta con l'art. 4 della legge 12

luglio 1991, n. 203, di conversione del decreto-legge 13 maggio 1991,

n. 152, che ha circoscritto l'applicabilità della norma limitativa

della concessione dei benefici penitenziari per taluni delitti (di

cui all'art. 58-quater, quarto comma, della legge n. 354 del 1975) ai

condannati per delitti commessi dopo l'entrata in vigore del predetto

decreto: norma con la quale, perciò, il legislatore ha riconosciuto

la valenza del principio di irretroattività della norma penale meno

favorevole anche con riferimento al regime della pena, indicando che

il divieto di retroattività vale ogni qualvolta si voglia introdurre

un nuovo e più sfavorevole regime. Il Tribunale di sorveglianza di

Sassari, a sua volta premesso che il principio di irretroattività si

estende a tutte le norme che descrivono il quadro sanzionatorio,

osserva che "se è vero che è stata autorevolmente criticata la

costruzione teorica di chi voglia "fissare" al momento della

commissione del reato non solo l'entità della pena che da questo

può conseguire ma anche il tipo di trattamento penitenziario, si

dovrà pure ammettere, con la migliore dottrina, che almeno dal

momento del passaggio in giudicato della sentenza, si stabilisca fra

lo Stato e il condannato un "patto" che atterrà alla estensione

della pretesa del primo e - per converso - alle aspettative del

secondo. Patto che non sembra, durante lo svolgimento del trattamento

da esso disciplinato, possa essere modificato, neppure con legge che

stabilisce per il condannato condizioni deteriori e, pertanto aggravi

la punizione alla quale lo ha esposto la sua condotta".

4.2.4. - In riferimento all'art. 3 Cost., il Tribunale di

sorveglianza di Sassari ripete le censure esposte al par. 4.1.4.;

mentre quello di Cagliari, sulla premessa che il provvedimento di

ammissione al regime di semilibertà trova la sua giustificazione nei

progressi compiuti dal condannato nel corso del trattamento

penitenziario, reputa irragionevole una revoca retroattiva che non

sia fondata sulla sopravvenienza di fatti che rivelino la

infondatezza del giudizio prognostico su cui si fonda il

provvedimento di concessione; e ravvisa una violazione del principio

di uguaglianza (art. 3 Cost.) nella sottoposizione allo stesso

trattamento (revoca della misura) sia dei soggetti che si siano

rivelati particolarmente meritevoli, con la loro condotta, della

misura applicata, sia di quelli che abbiano serbato una condotta

diversa e abbiano commesso fatti risultati incompatibili con la

prosecuzione della misura alternativa.

4.2.5. - Quanto alla disposizione che disciplina la procedura di

revoca, il Tribunale di sorveglianza di Firenze, dopo aver rilevato

che il riferimento all'art. 58-ter concerne solo le caratteristiche

della collaborazione con la giustizia, osserva che il suo

accertamento non avviene nei modi previsti da tale norma, bensì

attribuendo l'individuazione dei casi di non collaborazione e

l'iniziativa della procedura di revoca all'autorità di polizia,

rendendo tale iniziativa discrezionale ("ove lo ritenga") ed

assegnando al Tribunale di sorveglianza una funzione meramente

notarile. Di qui l'estensione dell'impugnativa agli artt.: 25, primo

comma, Cost., perché il momento decisionale è sottratto al giudice

naturale precostituito per legge, che per la revoca di una misura

alternativa è il tribunale di sorveglianza: al quale, invece, non

resta che prendere atto di una scelta discrezionale dell'autorità di

polizia nella individuazione dei casi da segnalare e nella

valutazione della sussistenza della collaborazione con la giustizia;

101, secondo comma, 109 e 111, primo comma, Cost., perché l'adozione

e il contenuto del provvedimento di revoca dipendono da una scelta

discrezionale dell'autorità di polizia, così rovesciando il

rapporto tra questa e l'autorità giudiziaria e deferendo a quella

scelta la motivazione del provvedimento medesimo. A tali rilievi il

Tribunale di sorveglianza di Sassari aggiunge quello - riferito agli

artt. 111, primo comma e 24, secondo comma, Cost. - secondo cui, una

volta pervenuta la comunicazione dell'autorità di polizia, il

giudice non può esprimere alcun apprezzamento circa la sussistenza

del presupposto della revoca della misura, sicché il suo

provvedimento si risolve in una mera presa d'atto e non può,

perciò, essere motivato; e che, di conseguenza, viene a mancare la

possibilità per il difensore di svolgere un'effettiva difesa.

5. - Censure alle norme risultanti dalla legge di conversione.

5.1. - In ordine alla norma sull'ammissione ai benefici

penitenziari, così come modificata dalla legge di conversione (sub

a)), con le variazioni specificate sub c)), il Tribunale di

sorveglianza di Firenze (r.o. n. 64/1993) ripropone con identiche

motivazioni le censure ex artt. 27, terzo comma, 24, secondo comma e

25, secondo comma, Cost. illustrate ai precedenti punti 4.1.1.,

4.1.2. e 4.1.3.

5.1.2. - Ad avviso del rimettente, la prima di tali censure (art.

27, terzo comma) non viene meno per effetto dell'innovazione di cui

alla precedente lett. b). Essa, infatti, non fa che prevedere, per

casi particolari e ristretti, la necessità di una collaborazione

attenuata, compensata, però, dalla dimostrazione "in maniera certa"

di un dato negativo quale è la mancanza di attuali "collegamenti con

la criminalità organizzata'; e perciò persiste, attraverso la

tipizzazione per titoli di reato, nell'accomunare situazioni

eterogenee, impedendo ogni distinzione a seconda del loro livello e

della loro pericolosità. Inoltre, dato che la norma fa pur sempre

riferimento ad una collaborazione, pur se attenuata, restano fermi -

ad avviso del rimettente - i rilievi concernenti i casi di

impossibilità o impraticabilità della collaborazione, cui si

aggiunge quello per cui la necessità di provare "in maniera certa"

la mancanza di attuali "collegamenti con la criminalità organizzata"

impone l'onere della prova di un dato negativo, tanto più

irraggiungibile quanto più l'interessato non abbia mai avuto

collegamenti del genere. Per altro verso, le modifiche introdotte

sono, secondo il giudice a quo, scarsamente razionali. Innanzitutto,

perché, rispetto alle fattispecie elencate nell'art. 4-bis, gli

artt. 62, n. 6 (risarcimento del danno) e 116 cod. pen. possono

riguardare solo le prime due ipotesi, legate all'art. 416-bis, e

quella di cui all'art. 630 cod. pen., non le altre. Inoltre, perché

il riferimento all'art. 116 (reato diverso da quello voluto da

taluni dei concorrenti) introduce un regime di minore sfavore per i

casi di maggiore gravità ma non è applicabile in quelli di minore

gravità (ad es. gioca in caso di sequestro di persona aggravato

dalla morte dell'ostaggio e non anche quando tale evento non si

verifichi). Quanto poi all'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.

(minima partecipazione), il Tribunale rileva che essa ricorre solo in

casi eccezionali, anche se il ruolo del compartecipe sia subalterno,

e che, essendo esclusa - in virtù del secondo comma - ove ricorra

l'aggravante di cui all'art. 112, n. 1 cod. pen. (concorso nel reato

di cinque o più persone), risulterà inapplicabile nella grande

maggioranza delle fattispecie considerate nell'art. 4-bis. In

aggiunta a tali rilievi, il Tribunale di sorveglianza di Brescia

(r.o. n. 97/1993) osserva, innanzitutto, che nel caso di specie il

condannato ha espiato oltre i due terzi della pena, ha compiuto

evidenti progressi nel trattamento serbando sempre ottima condotta e

non è socialmente pericoloso; tuttavia, non può collaborare con la

giustizia perché ha sempre negato ogni responsabilità. Posta tale

premessa in fatto, assume che la norma impugnata stabilirebbe "una

specie di presunzione iuris et de iure, senza possibilità di

indagini sulla effettiva, attuale appartenenza alla criminalità

organizzata, sulla effettiva pericolosità sociale (intesa rettamente

come attuale probabilità di commissione di altri reati); sulla

rilevanza del tempo trascorso dalla commissione del reato (nel caso

di specie, 10 anni) sulla impossibilità - oggettiva o soggettiva -

da parte del singolo a conformare la propria attuale condotta

all'art. 58-ter Ord. Penit.; sulla possibilità che molti condannati

per uno dei reati suddetti non appartengano all'area della

criminalità mafiosa".

5.1.3. - Secondo lo stesso Tribunale sarebbe violato, inoltre,

l'art. 25, primo comma, Cost. perché viene inibito al tribunale di

sorveglianza, giudice naturale in tema di misure alternative,

l'esercizio del proprio potere discrezionale, nonché l'art. 24,

secondo comma, perché, al di fuori della collaborazione, è inibito

al condannato di dimostrare alcunché. La complessa normativa in

questione - osserva ancora il giudice rimettente - è stata

condizionata da un clima emergenziale segnato da eventi gravissimi ed

è frutto di inadeguata meditazione: come dimostrerebbe, tra l'altro,

la brevità della discussione e l'approvazione in base a voto di

fiducia nei due rami del Parlamento, nonché la circostanza che al

Senato la relazione fu solo orale e che la discussione si svolse in

assenza del Ministro competente.

5.2. - In ordine alla norma (sub b)) che prevede la revoca delle

misure alternative alla detenzione, nel testo risultante dalla legge

di conversione (e cioè con le modifiche specificate sub e)), i

giudici a quibus ripetono sostanzialmente, con argomentazioni più o

meno ampie, le censure ex artt. 27, terzo comma, 24, secondo comma e

25, secondo comma, Cost. già esposte nei precedenti punti 4.1. e

4.2.

5.2.1. - A tali censure, il Tribunale di sorveglianza di Bari

aggiunge quella di violazione dell'art. 3 Cost., che si fonda sul

rilievo che la norma assoggetta ad identico trattamento sia i

soggetti che si siano rivelati particolarmente meritevoli, con la

loro condotta, della misura applicata, sia quelli che abbiano serbato

una condotta diversa ed abbiano commesso fatti risultati

incompatibili con la prosecuzione della misura alternativa. Secondo

il Tribunale di sorveglianza di Campobasso, poi, l'art. 3 Cost.

sarebbe violato perché la norma accomuna i casi di chi non presta la

collaborazione pur potendolo a quelli "in cui il condannato non può

prestare alcuna collaborazione: a) - perché i complici sono stati

già tutti assicurati alla giustizia; b) - perché l'episodio

criminoso è stato comunque chiarito; c) - perché a distanza di anni

i collegamenti con le strutture dei sodalizi criminosi son venuti

meno e non sussistono più riferimenti di fatto; d) - perché in

alcuni tipi di organizzazioni criminose a compartimento stagno il

soggetto è stato comunque posto ab initio nella impossibilità di

fornire un contributo, come recita l'art. 58-ter della legge

penitenziaria, nella raccolta di elementi decisivi per la

ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli

autori dei reati".

5.2.2. - Il Tribunale di sorveglianza di Brescia (r.o. n.

96/1993), dopo aver rilevato che nel caso sottoposto al suo esame non

poteva applicarsi l'ipotesi di collaborazione attenuata "anche dopo

la condanna" introdotta nell'art. 4-bis della legge di conversione,

in quanto gli autori del reato erano stati tutti identificati e

condannati e non erano state concesse le attenuanti di cui agli artt.

114 e 116 cod. pen., osserva che anche se, in ipotesi, tali

attenuanti fossero state concesse, occorrerebbe pur sempre una

"collaborazione offerta anche se oggettivamente irrilevante", oltre

alla certezza della - mancanza di attuali collegamenti con la

criminalità organizzata -; e peraltro, ad avviso del Tribunale, il

riconoscimento di esse nella procedura di sorveglianza (cioè "dopo

la condanna") non sarebbe possibile "perché inesorabilmente si

stravolgerebbe un giudicato ormai sul punto intoccabile". Né si

potrebbe concedere l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen.,

sia perché, non essendo stata riconosciuta in sede di cognizione, si

urterebbe contro un giudicato ormai intangibile, sia perché nella

specie, a distanza di anni dal fatto, il condannato non potrebbe più

adoperarsi per evitare ulteriori conseguenze di esso. Infine, la

collaborazione "dopo la condanna" mediante apporto di "elementi

decisivi per la ricostruzione dei fatti" potrebbe verificarsi solo

attraverso una procedura di revisione o l'apertura di un procedimento

penale contro soggetti non coinvolti in quello già definito; ond'è

che delle ipotesi di cui all'art. 58-ter l'unica concretamente

possibile dopo la condanna sarebbe quella dell'individuazione e

cattura degli autori dei reati. Rispetto ai suesposti rilievi, il

giudice a quo riconosce che l'art. 58-ter, al secondo comma,

facoltizza il Tribunale di sorveglianza ad "accertare le condotte indicate nel comma 1", ma oppone che "la norma, estremamente generica,

urta contro il principio del giudice naturale garantito dall'art. 25,

1° comma, Cost.; fa sorgere gravi pericoli di contrasti tra giudicati

o conflitti di competenza; pone in serio pericolo la intangibilità

del giudicato penale". In ordine all'art. 58-ter, il rimettente

osserva, ancora, che non è chiaro se i "fatti" ed i "reati" cui

l'art. 58-ter riferisce la collaborazione siano solo quelli di cui

alla sentenza di condanna in espiazione ovvero anche reati diversi:

nel qual caso ritiene che "la costituzionalità della norma verrebbe

definitivamente compromessa". Sul rilievo, poi, che le misure

"emergenziali" previste dalla norma in questione sono definitive e

non temporanee, il giudice rimettente ricorda che questa Corte, con

la sentenza n. 15 del 1982, ritenne che misure consimili (nel caso,

relative alla durata della carcerazione preventiva) perdono

legittimità se si protraggono ingiustificatamente nel tempo fino a

condurre ad una "sostanziale vanificazione della garanzia"; ed

osserva che la disposizione impugnata, fondando il giudizio di

pericolosità sul solo reato anziché sulla personalità complessiva

dell'autore, desunta - attraverso un accertamento caso per caso - da

tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (e non solo da

quelli di cui ai nn. 1 e 2), snatura il sistema penitenziario. Il

giudice a quo ricorda anche che la più recente giurisprudenza di

questa Corte (cfr. sentenza n. 313 del 1990) ha ritenuto superata

quella precedente che limitava la rieducazione alla fase esecutiva

della pena e ha confermato, invece, la polifunzionalità di questa e

l'essenzialità - accanto alla difesa sociale ed alla dissuasione -

della finalità rieducativa. È ben vero - soggiunge - che con la

sentenza n. 107 del 1980 e ordinanza n. 10 del 1981 la Corte ha

ritenuto rientrante nella discrezionalità legislativa l'esclusione

dall'affidamento in prova e dalla semilibertà dei condannati per

determinati delitti, e legittimo il divieto di concessione di misure

alternative ai condannati per determinati reati commessi

anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 354 del 1975: ma

la liceità, da ciò desumibile, del ritorno al regime di rigore

anteriore a tale legge non toglie che ciò dovrebbe valere solo per

il futuro, cioè senza "pretese di revoca" nei confronti di

condannati per reati ormai lontani nel tempo (come è avvenuto con il

precedente decreto-legge n. 152 del 1991, che ha riguardato solo i

reati commessi dopo la sua entrata in vigore).

5.2.3. - Rispetto, poi, alla parte della disposizione in esame che

disciplina la procedura di revoca, il Tribunale di sorveglianza di

Firenze (r.o. n. 72/1993) osserva che, anche nel nuovo testo

risultante dalle modifiche specificate sub c), la norma prevede che

il procedimento di revoca non sorga senza l'iniziativa dell'autorità

di polizia. Mentre nei primi tre commi del citato art. 4-bis

introdotti con la legge 12 luglio 1991, n. 203 i ruoli dell'organo

giudiziario, con funzione procedente e decidente, e dell'organo di

polizia, con esclusiva funzione informativa, sono rispettati nella

nuova disposizione - tanto nel comma 3-bis inserito nell'art. 4-bis

che nel comma secondo, inseriti con l'impugnato art. 15 - alla

funzione informativa dell'autorità di polizia si aggiunge quella di

iniziativa, che ha carattere discrezionale e condiziona e limita gli

spazi decisionali dell'organo di sorveglianza. Poiché, infatti, le

comunicazioni "presuppongono, in sostanza, un'attività di polizia

che verifica o la specifica pericolosità del caso o/e anche la

inutilità della gestione dello stesso a fini informativi", esse

potranno non esserci, a discrezione dell'organo di polizia, nei casi

che possono essere utili a fini informativi, con la conseguenza che

non potrà giungersi alla revoca ove la comunicazione sia omessa:

rilievi, questi, che, ad avviso del rimettente, non sono scalfiti dal

fatto che, alla stregua del nuovo testo, il tribunale decide non

automaticamente, ma "accertata la insussistenza" della collaborazione

e può previamente disporre ulteriori verifiche. Sulla base di

questi rilievi, il giudice a quo ritiene violato, innanzitutto,

l'art. 25, primo comma, Cost. perché l'iniziativa discrezionale

della autorità di polizia e, quindi, la possibilità della stessa di

dare o meno la "comunicazione", può sottrarre al giudice naturale

precostituito per legge, che è il tribunale di sorveglianza, la

revoca di una misura alternativa. La circostanza, poi, che sia la

scelta discrezionale della autorità di polizia che consente di

aprire la procedura di revoca e di pervenire alla pronuncia relativa,

comporta il rovesciamento del rapporto che dovrebbe intercorrere fra

organo giudiziario decidente e organo informativo di polizia, e

perciò infirma la soggezione del giudice "soltanto alla legge"

garantita dall'art. 101, secondo comma, Cost. Sarebbe violato, infine, anche l'art. 109 Cost., che, pur "se è scritto con riferimento

ad un aspetto organizzativo del procedimento di cognizione,

presuppone ovviamente ed esprime chiaramente la relazione necessaria

che deve intercorrere fra funzione informativa e funzione decisionale

e fra gli organi che, anche fuori del procedimento di cognizione,

gestiscono le funzioni stesse". Analoghi rilievi svolge, più

sinteticamente, il Tribunale di sorveglianza di Perugia, che assume a

parametro anche l'art. 111, primo comma, Cost.

6. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, è intervenuto, con atti

distinti, in tutti i predetti giudizi.

6.1. - Rispetto alle censure avanzate nei confronti delle norme

del decreto-legge (sub a) e b)), l'Avvocatura chiede, innanzitutto,

la restituzione degli atti ai giudici a quibus per riesame della

rilevanza alla luce delle modifiche apportate dalla legge di

conversione: ciò, a motivo sia della previsione di concedibilità

della liberazione anticipata, sia della "copertura" del segmento

ipotizzato dai remittenti (impossibilità di collaborazione)

attraverso la previsione del caso di chi - per posizione marginale

rivestita nello svolgimento dei fatti, o per intervenuto globale

chiarimento dei fatti stessi in sede processuale - offra una

collaborazione "oggettivamente irrilevante". La restituzione degli

atti si imporrebbe anche rispetto alle censure concernenti la

procedura di revoca, dato che la legge di conversione chiarisce in

modo inequivoco che la decisione del tribunale in ordine alla revoca

della misura alternativa in precedenza disposta deve essere adottata

previo accertamento dell'insussistenza delle condizioni richieste

dalla legge per la applicazione dei benefici: con il che sarebbe

lasciato intatto il pieno potere di accertamento giurisdizionale,

senza alcun "automatismo" nella previsione sulla revoca e senza alcun

indebito slittamento di competenze proprie dell'autorità giudiziaria

in capo a quella di polizia. Le questioni, ad avviso

dell'Avvocatura, sarebbero, comunque, inammissibili o infondate, dato

che:

a) non vi è contrasto neppure formale tra principio

costituzionale della finalità rieducativa della pena e fissazione

(per legge, col che la riserva è rispettata) di tetti e gradi di

fruizione di certi benefici, in relazione di proporzione diretta con

la gravità del reato per cui si è condannati;

b) collegare determinati effetti favorevoli a riscontrabili

comportamenti di segno positivo ed antagonistici rispetto alla

pregressa optata illegalità non solo non è affatto irrazionale, ma

è perfettamente coerente con larga parte della disciplina penale, in

particolare proprio sotto il profilo della sanzione e dell'esecuzione

correlativa, frequentemente "condizionati" da siffatti comportamenti,

che la legge penale valorizza in termini disparati (dalle attenuanti

ex art. 62 n. 6 cod. pen., al regime di comparazione delle

circostanze, all'entità della pena ex art. 133 cod. pen., ecc.);

c) una siffatta valorizzazione non "coarta" in alcun modo il

diritto di difesa, essendo il portato di opzione libera dell'imputato

(e poi condannato) quello dell'offerta di collaborazione e delle

conseguenze che ne derivano;

d) il tema della retroattività è, nelle ordinanze, incentrato

sul modo del trattamento di esecuzione, e così sovrapposto alla

nozione di pena di cui all'art. 25, secondo comma, Cost.: mentre la

consistenza ed entità di questa rimane intatta, dato che le

impugnative giocano solo sul piano degli istituti attuativi della

pena.

6.2. - Rispetto alle questioni concernenti il testo delle norme

impugnate risultante dalla legge di conversione, l'Avvocatura dello

Stato, dopo aver richiamato i suesposti rilievi, aggiunge che non vi

è conflitto tra la prima parte del primo comma dell'art. 4-bis e la

finalità rieducativa della pena perché, al contrario, il fatto che

al detenuto sia richiesto un sincero pentimento, manifestato dalla

collaborazione effettiva ed attuale con gli organi della giustizia,

esalta il ruolo emendativo della sanzione penale. Né vi sarebbe,

secondo l'Avvocatura, violazione del diritto di difesa, "per

l'assorbente ragione che la "collaborazione" con la giustizia non è

solo una "particolare linea di difesa", lasciata quindi alla libera

valutazione dell'interessato, bensì il percorso riabilitativo per

eccellenza del condannato". E del resto, l'azione riparatrice "post

delictum" o, almeno, dopo l'esecuzione della condotta penalmente

censurabile, è contemplata da diverse norme del sistema penale (cfr.

art. 56, quarto comma, e 62, n. 6, cod. pen.) come motivo di

attenuazione della pena, senza che sia stata mai rilevata una lesione

alla libertà di scelta delle condotte difensive nel fatto che la

norma pretendesse specifici comportamenti del soggetto, volti ad

attenuare le conseguenze del reato. Quanto poi alle censure

concernenti la procedura di revoca (cfr. r.o. n. 72/1993),

l'Avvocatura sostiene l'irrilevanza della questione, perché nel caso

di specie l'iniziativa dell'autorità amministrativa vi è stata e

quindi non mette conto di discutere della sua eventuale inerzia.

Circa la violazione dell'art. 3 Cost. dedotta dal Tribunale di Bari,

l'Avvocatura osserva che appare tutt'altro che irrazionale collegare

pari effetti negativi a due situazioni pur differenti fra loro ma

valutate entrambe negativamente dal legislatore: l'una (quella in

questione) di non collaborazione o comunque di pericolosità attuale,

l'altra di violazione di obblighi di comportamento. Infondata

sarebbe anche la censura ex art. 25, primo comma, Cost. prospettata

dal Tribunale di Brescia, posto che la norma costituzionale non

impedisce certo al legislatore ordinario di porre determinate

condizioni per poter godere di certi benefici nella fase esecutiva

della pena; e che, comunque, al giudice è rimessa, dalla norma in

questione, la valutazione della consistenza della collaborazione

offerta (che in certi casi può essere addirittura "oggettivamente

irrilevante").

7. - Ulteriori questioni di legittimità costituzionale sono state

sollevate nei confronti della seconda parte del comma 1 dell'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, così come sostituito dall'art. 15,

comma 1, del decreto-legge n. 306 del 1992, che recita: "Quando si

tratta di detenuti o internati per delitti commessi per finalità di

terrorismo o di eversione dell'ordinamentocostituzionale ovvero di

detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 628

terzo comma, 629 secondo comma del codice penale e all'articolo 73,

limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80 comma

2, del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente

della Repubblica n. 309 del 1990, i benefici suddetti possono essere

concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la

sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o

eversiva". Tale disposizione è rimasta testualmente inalterata con

la legge di conversione, ma risente delle modifiche alla prima parte

dello stesso comma precisate sub c) e d) (v. par. 1).

7.1. - Nel corso di una procedura concernente la concessione della

liberazione anticipata ad Adamoli Roberto, detenuto per delitti

commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine

costituzionale, il Tribunale di sorveglianza di Milano esponeva che

nella specie il diniego della misura era stato annullato dalla Corte

di cassazione perché non erano state assunte le informazioni

finalizzate all'acquisizione di "elementi tali da escludere

l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata o

eversiva" prescritte in tali casi dall'art. 4-bis della legge n. 354

del 1975 nel testo introdotto con l'art. 1 del decreto-legge 13

maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni nella legge 12

luglio 1991, n. 203; e che, peraltro, nel frattempo, tale

disposizione era stata modificata dall'art. 15 del decreto-legge 8

giugno 1992, n. 306, con la previsione che le misure alternative alla

detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354

possono essere concesse "solo se non vi sono elementi tali da far

ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità

eversiva". Ciò premesso, il Tribunale ha sollevato, con ordinanza

del 10 giugno 1992 (r.o. n. 583/1992), una questione di legittimità

costituzionale di quest'ultima disposizione, assumendone il contrasto

con gli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione. In riferimento all'art.

3, il Tribunale rimettente osserva che, al di là della sua impropria

collocazione nel capo VI della legge penitenziaria, la liberazione

anticipata realizza una riduzione di parte della pena detentiva,

abbreviandone la durata, quale premio in favore dei detenuti che

abbiano dato prova di partecipazione all'opera rieducativa, ed ha

perciò contenuto ed effetti diversi dalle vere e proprie misure alternative alla detenzione, che sono invece sostitutive di un altro

trattamento penale. Quanto agli altri parametri, il giudice a quo

sostiene che l'obbligatorietà (e non facoltatività) degli

accertamenti imposti dalla norma impugnata comporta una grave

alterazione della valenza incentivante e pedagogica dell'istituto

della liberazione anticipata e quindi un grave svilimento della

finalizzazione rieducativa della pena. Il remittente sostiene, infine, che, per le stesse ragioni, l'illegittimità costituzionale

dovrebbe essere estesa, ex art. 27 della legge n. 87 del 1953, alla

prima parte del citato art. 4-bis, comma primo, nel punto in cui

richiede obbligatoriamente, ai fini della stessa liberazione

anticipata, accertamenti in ordine alla collaborazione con la

giustizia a norma dell'art. 58-ter della stessa legge.

7.1.1. - In ordine a tale questione il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, ha chiesto la restituzione degli atti al giudice a quo per

riesame della rilevanza, dato che la legge di conversione ha escluso

la liberazione anticipata dal novero dei benefici cui si applicano le

disposizioni restrittive introdotte con la prima parte dello stesso

comma.

7.2. - Dovendo decidere sull'istanza di liberazione anticipata

avanzata da Tripi Paolino, condannato per il delitto di rapina

aggravata (art. 628, terzo comma, cod. pen.), il Tribunale di

sorveglianza di Palermo ha sollevato, con ordinanza del 29 settembre

1992 (r.o. n. 800/1992), una questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4-bis, primo comma, seconda parte, della legge 26 luglio

1975, n. 354, così come modificato dall'art. 15, primo comma, del

decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui non consente la

concessione di liberazione anticipata per i condannati per i delitti

ivi indicati - tra i quali quello sopracitato - assumendone il

contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. Il Tribunale

premette, sul piano interpretativo, che l'inciso "fatta eccezione per

la liberazione anticipata", introdotto con la legge di conversione

nella prima parte dell'art. 15, va inteso nel senso che per i delitti

in questa indicati i benefici penitenziari possano essere concessi

solo a chi collabora con la giustizia, ma che per costoro sia esclusa

la concedibilità della liberazione anticipata. Ciò si ricaverebbe

"non solo dall'evidente tenore letterale della norma, ma anche dalla

lettura sistematica di tutta la normativa contenuta nella stessa

legge concernente la c.d. protezione dei collaboratori, per i quali,

se è possibile accedere ai benefici indicati nell'art. 13 della

legge 356/1992 anche in deroga alle disposizioni 'relative ai limiti

di pena', non esiste alcuna ragione trattamentale che giustifichi la

concessione soltanto di una riduzione di 45 giorni di pena per ogni

semestre". La dizione "i benefici suddetti" usata nella seconda e

terza parte della lettera a) dell'art. 4-bis significherebbe, poi,

che la liberazione anticipata sarebbe da escludere anche per le

categorie in essa indicate. Ciò si ricaverebbe, per altro verso,

"dalla constatazione che nella quarta categoria di condannati presa

in esame dall'art. 15, legge n. 356/1992 ('detenuti e internati per

delitti dolosi' per i quali 'il Procuratore Nazionale Antimafia o il

Procuratore Distrettuale comunica .. l'attualità di collegamenti con

la criminalità organizzata') si torna a fare riferimento alle

'misure alternative alla detenzione previste dal capo VI'": sicché

"se il legislatore avesse inteso comprendere la liberazione

anticipata fra i benefici concedibili alla categoria di condannati in

esame (artt. 575, 628 cpv., 629 cpv., cod. pen., 73 e 80 cpv. del

d.P.R. n. 309 del 1990), non avrebbe dovuto usare il riferimento ai

"benefici suddetti", ma avrebbe dovuto parlare di "misure alternative

alla detenzione". Tanto premesso, il giudice a quo osserva che il

divieto di liberazione anticipata per coloro che risultino condannati

"per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione

dell'ordinamento costituzionale", per omicidio volontario, per rapina

e estorsione aggravata, per detenzione di ingenti quantità di

sostanze stupefacenti, introduce nel nostro ordinamento penitenziario

una discriminazione assolutamente ingiustificata e priva di qualsiasi

ragionevolezza. Non ha infatti alcun senso, a suo avviso, che tutti i

benefici penitenziari siano esclusi qualora siano stati acquisiti

"elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la

criminalità organizzata o eversiva", mentre ove questi elementi non

vi siano il detenuto può accedere a tutti i benefici ma non alla

liberazione anticipata. In riferimento, poi, all'art. 27, terzo

comma, Cost., il Tribunale rimettente sostiene che con la norma

impugnata non si è fatto buon uso del c.d. "sinallagma carcerario",

che consente di modulare la pena detentiva in funzione della

personalità del condannato, della sua attuale pericolosità e delle

possibilità di reinserimento sociale; essendo paradossale che chi ha

dato prova di fattiva e consapevole partecipazione all'opera di

rieducazione possa accedere - sussistendone le condizioni di

ammissibilità - all'affidamento in prova al servizio sociale ed alla

semilibertà ma non anche alla liberazione anticipata.

7.2.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la

predetta questione sia dichiarata infondata in quanto basata su un

erroneo presupposto interpretativo. L'innovazione apportata in sede

di conversione andrebbe, infatti, intesa nel senso che la liberazione

anticipata non è soggetta ad alcuna delle restrizioni e dei limiti

indicati nell'intero comma 1 dell'articolo 4-bis: il che comporta che

tale istituto, che non ha natura premiale ma consegue alla sola

corretta partecipazione all'opera di rieducazione in carcere, sarà

applicato per tutti i reati indicati nell'articolo 4-bis seguendo le

regole generali previste dall'articolo 54 in riferimento a qualunque

reato.

8. - Con due ordinanze di identico tenore emesse il 7 luglio 1992,

(r.o. nn. 774 e 775/1992), il Pretore di Venezia ha sollevato

questioni di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 10

(titolo I) del citato decreto-legge n. 306 del 1992, assumendone il

contrasto con l'art. 77, secondo comma, Cost. Premesso, in punto di

rilevanza, di dover applicare nei giudizi - di cui peraltro non

indica l'oggetto - quantomeno l'art. 238 cod. proc. pen., il

remittente contesta la sussistenza dei requisiti di necessità e

urgenza per introdurre con decreto-legge modifiche al codice di

procedura penale: sia perché avrebbe dovuto essere adottata la

procedura di cui all'art. 7 della legge delega n. 81 del 1987, sia

perché la sussistenza di tali requisiti non potrebbe riconoscersi

nell'esigenza di contrasto della criminalità mafiosa. Questa,

infatti, è fenomeno diffuso da decenni, e d'altra parte le modifiche

apportate dalle norme impugnate si applicano a tutti i procedimenti

penali e non solo a quelli di criminalità organizzata.

8.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la

predetta questione sia dichiarata inammissibile, per una pluralità

di motivi, e cioè: a) perché investe un intero gruppo di

disposizioni del decreto-legge n. 306 del 1992, di contenuto

disparato e non collegate necessariamente tra di loro; b) perché non

indica quali norme entrano in gioco, e di quali istituti il giudice a

quo possa o debba fare applicazione: con la conseguenza, fra l'altro,

che non può controllarsi se le modifiche apportate dalla legge di

conversione non ne abbiano fatto venir meno la rilevanza; c) perché

la rilevanza di questioni ex art. 77 Cost. viene meno quando il

decreto-legge sia stato convertito (cfr. ordinanza n. 810 del 1988);

d) per l'inapplicabilità della procedura ex art. 7 della legge

delega, essendo incompatibili con questa talune delle innovazioni

introdotte col decreto; e) per la singolarità dell'assunto della

non-urgenza della lotta al fenomeno della criminalità mafiosa, che

è il substrato di fondo che sorregge i singoli, specifici articoli

del complesso provvedimento. Considerato in diritto

1. - Le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche o

analoghe, o comunque coinvolgenti lo stesso articolo o altre

disposizioni del medesimo testo legislativo. È perciò opportuna la

riunione dei relativi giudizi.

2. - Il Pretore di Venezia, con le due ordinanze di identico

tenore indicate in epigrafe, dubita che gli artt. da 1 a 10 (titolo

I) del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 contrastino con l'art. 77,

secondo comma, della Costituzione, dato che a suo avviso non

ricorrono i requisiti di necessità ed urgenza per introdurre con

tale strumento modifiche al codice di procedura penale. La questione

è però manifestamente inammissibile perché il giudice a quo,

omettendo qualsivoglia indicazione in ordine al procedimento

principale, non ha posto la Corte in condizione di verificare la

rilevanza rispetto ad esso di tutte, o anche di una soltanto delle

disposizioni impugnate, che nell'ordinanza è solo apoditticamente

affermata.

3. - Il Tribunale di sorveglianza di Milano dubita, con l'ordinanza

indicata in epigrafe, che l'art. 4-bis, primo comma, seconda parte,

della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo modificato con l'art.

15, primo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, nella parte

in cui prevede che ai condannati per delitti commessi per finalità

di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, la

liberazione anticipata - così come le misure alternative alla

detenzione - può essere concessa "solo se non vi sono elementi tali

da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità

eversiva", contrasti: - con l'art. 3 Cost., dato che la liberazione

anticipata ha contenuto ed effetti diversi dalle vere e proprie

misure alternative, in quanto non è sostitutiva di un altro

trattamento penale ma realizza una riduzione di parte della pena

detentiva; - con gli artt. 24 e 27, terzo comma, Cost., dato che

l'obbligatorietà dei predetti accertamenti comporta una grave

alterazione della valenza incentivante e pedagogica dell'istituto

della liberazione anticipata e quindi un grave svilimento della

finalizzazione rieducativa della pena.

3.1. - Con la legge di conversione n. 356 del 1992, la prima parte

del primo comma del predetto art. 4- bis è stata modificata, nel

senso che si è stabilito che la limitazione alla concessione dei

benefici penitenziari ai soli collaboratori con la giustizia vale per

le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI "fatta

eccezione per la liberazione anticipata". Poiché tale locuzione,

come si dirà meglio in seguito, va intesa nel senso che la predetta

limitazione non opera per tale istituto, ne consegue che esso non è

ricompreso tra i "benefici suddetti" cui si applica la condizione

posta dalla seconda parte del primo comma. Perciò la questione in

esame deve essere dichiarata inammissibile.

4. - Muovendo dal presupposto interpretativo che l'inciso "fatta

eccezione per la liberazione anticipata" introdotto dalla legge di

conversione n. 356 del 1992 nel testo del citato art. 4-bis, primo

comma, prima parte, sia da intendere nel senso che la liberazione

anticipata non possa essere concessa neanche a coloro che collaborano

con la giustizia, e che perciò essa sia da escludere anche per i

condannati per i delitti indicati nella seconda parte del medesimo

primo comma, il Tribunale di sorveglianza di Palermo dubita, con

l'ordinanza indicata in epigrafe, che tale preclusione, per questi

ultimi, contrasti: - col principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.),

posto che sarebbe privo di giustificazione che tutti i benefici

penitenziari siano esclusi qualora siano stati acquisiti "elementi

tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la

criminalità organizzata o eversiva", mentre ove questi elementi non

vi siano il detenuto può accedere a tutti i benefici ma non alla

liberazione anticipata; - con l'art. 27, terzo comma, Cost., essendo

in contrasto con la funzione rieducativa della pena che chi ha dato

prova di fattiva e consapevole partecipazione all'opera di

rieducazione possa accedere - sussistendone le condizioni di

ammissibilità - all'affidamento in prova al servizio sociale ed alla

semilibertà ma non anche alla liberazione anticipata.

4.1. - L'interpretazione dell'inciso "fatta eccezione per la

liberazione anticipata" che il giudice a quo pone a base della

questione sollevata - e cioè che in virtù di essa tale beneficio

non sarebbe mai concedibile ai condannati per i delitti specificati

nella stessa norma, neanche se essi "collaborano con la giustizia a

norma dell'articolo 58- ter" - è contraddetta da quella adottata

dalla Corte di cassazione, da gran parte dei giudici di merito e da

questa stessa Corte (cfr. ordinanze nn. 413 e 483 del 1992, 83 del

1993). In effetti, che l'inciso in questione sia volto ad escludere

l'applicabilità alla liberazione anticipata della disposizione

limitativa in cui esso è inserito lo si deduce non solo dal dato

letterale, ma soprattutto dai lavori preparatori, univocamente

contrassegnati dall'intento di mitigare il rigore della norma

originaria del decreto-legge (come dimostrano anche le altre

modifiche inserite in sede di conversione nei commi primo e secondo

dello stesso art. 15). Sarebbe stato ben strano, del resto, che in un

testo legislativo in cui ad accentuate restrizioni nei confronti dei

condannati per reati di criminalità organizzata si accompagnano

misure di marcato favore (come quelle di cui al secondo comma

dell'art. 13) nei confronti di quanti collaborano con la giustizia,

venisse introdotta per costoro una limitazione incisiva quale

l'esclusione dalla liberazione anticipata. La questione in esame va

quindi dichiarata infondata perché poggia su un presupposto

interpretativo erroneo.

5. - Le restanti questioni, sollevate dai Tribunali di

sorveglianza di Firenze, Cagliari, Sassari, Perugia, Bari, Brescia e

Campobasso, investono le disposizioni restrittive che in materia di

misure alternative alla detenzione (ed in un caso, anche di permessi

premio) sono state dettate con l'art. 15 del decreto-legge n. 306 del

1992 - nel testo originario, ovvero in quello modificato con la legge

di conversione n. 356 del 1992 - nei confronti dei detenuti per

taluni delitti c.d. di criminalità organizzata, e cioè "per delitti

commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis

del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle

associazioni previste dallo stesso articolo nonché per i delitti di

cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale e all'articolo 74

del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309".

In particolare, le questioni investono:

a) la norma che dispone che per i suddetti delitti le misure

alternative alla detenzione (o i permessi premio: r.o. nn. 766, 767 e

768/1992) possono essere concesse "solo nei casi in cui tali detenuti

.. collaborano con la giustizia a norma dell'articolo 58- ter", e

cioè solo "a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati

per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze

ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o

l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la

ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli

autori dei reati": art. 4-bis, lettera a), primo comma, prima parte

della legge n. 354 del 1975, nel testo modificato col primo comma

dell'art. 15 del decreto;

b) la medesima norma sub a), così come integrata dalla legge

di conversione, la quale ha previsto che "Quando si tratta di

detenuti o internati per uno dei predetti delitti, ai quali sia stata

applicata una delle circostanze attenuanti previste dagli articoli

62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto

dopo la sentenza di condanna, o 114 del codice penale, ovvero la

disposizione dell'articolo 116, secondo comma, dello stesso codice, i

benefici suddetti possono essere concessi anche se la collaborazione

che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante purché siano

stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa

l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata";

c) la norma (art. 15, secondo comma) che prevede che le misure

alternative alla detenzione di cui i detenuti per i predetti delitti

fruiscano alla data di entrata in vigore del decreto sono revocate

dal tribunale di sorveglianza a seguito di comunicazione

dell'autorità di polizia che i medesimi "non si trovano nelle

condizioni per l'applicazione dell'articolo 58-ter";

d) la norma originaria del decreto che dispone che la revoca

avvenga in base a comunicazione fatta, "ove lo ritenga",

dall'autorità di polizia che i medesimi non si trovano nelle

condizioni (collaborazione con la giustizia) per l'applicazione

dell'art. 58-ter;

e) la medesima norma, nel testo modificato dalla legge di

conversione, la quale prevede che la revoca avvenga in base alla

predetta comunicazione, ma non più discrezionale e previo

accertamento da parte del tribunale di sorveglianza

dell'insussistenza della predetta condizione.

6. - Rispetto alla norma sub c), è da precisare che, in quanto è

impugnata nel testo risultante dalla legge di conversione, essa deve

ritenersi integrata da quella specificata sub b), pur se di questa

manca un esplicito richiamo per un chiaro difetto di coordinamento.

È infatti evidente che se le condizioni considerate in tale norma

legittimano l'ammissione ai benefici in discorso, a maggior ragione

esse debbono valere a precludere la revoca di quelli già concessi.

In ragione di tale modifica, di quella alla norma sub d) specificata

sub e) e di quella alla norma sub a) indicata sub b), nonché

dell'esclusione della liberazione anticipata dal novero delle misure

considerate in tali disposizioni (cfr. par. 4.1.), per le questioni

sollevate nei confronti delle norme originarie del decreto-legge n.

306 dai Tribunali di sorveglianza di Firenze (r.o. nn. 550, 551,

552/1992), Cagliari (r.o. nn. da 565 a 580/1992) e Sassari (r.o. nn.

da 539 a 544, da 511 a 527, da 766 a 768/1992) deve disporsi la

restituzione degli atti ai giudici a quibus perché riesaminino la

rilevanza delle questioni sollevate alla stregua delle modificazioni

sopravvenute.

7. - La norma che disciplina la procedura di revoca delle misure

alternative alla detenzione (sub e)) è stata impugnata dai Tribunali

di sorveglianza di Firenze (r.o. n. 72/1993) e Perugia (r.o. nn. 67 e

108/1993) nonostante che nel testo risultante dalla legge di

conversione l'iniziativa al riguardo dell'autorità di polizia non

risulti più discrezionale (essendo stato soppresso l'inciso "ove lo

ritenga") e si preveda che, a seguito della comunicazione di detta

autorità circa la mancanza della condizione della "collaborazione

con la giustizia", il tribunale di sorveglianza dispone la revoca

"accertata l'insussistenza della suddetta condizione". Si sostiene,

al riguardo, che l'iniziativa dell'autorità di polizia è comunque

indispensabile perché sorga il procedimento di revoca, resta

discrezionale quanto alla verifica della specifica pericolosità del

caso e può essere omessa in quelli che possono essere utili ai fini

informativi. Di conseguenza, sarebbero violati: - l'art. 25, primo

comma, Cost. perché tale facoltà comporterebbe la possibile

sottrazione del potere di revoca al giudice naturale precostituito

per legge, che è il tribunale di sorveglianza; - gli artt. 101,

secondo comma e 109 Cost., perché tale discrezionalità

comporterebbe il rovesciamento del rapporto tra organo giudiziario

decidente, soggetto "soltanto alla legge", e organo informativo di

polizia; - l'art. 111, primo comma, Cost., perché la motivazione del

provvedimento sarebbe rimessa alla scelta dell'autorità di polizia.

7.1. - La questione non è fondata. Le predette censure, invero,

muovono dal presupposto che la norma attribuisca all'autorità di

polizia la facoltà discrezionale di segnalare o meno i casi di non

collaborazione all'autorità giudiziaria. Ma ciò non risulta affatto

dal testo della disposizione, la quale, stabilendo che detta

autorità "comunica" tali casi, prevede la comunicazione come

obbligatoria: il che è reso evidente dalla soppressione dell'inciso

"ove lo ritenga" contenuto nel testo originario del decreto. Che poi

l'iniziativa della comunicazione sia attribuita all'autorità di

polizia è coerente sia con le funzioni informative a questa demandate, sia con l'attribuzione ad essa del potere di avere con i

detenuti "colloqui" "al fine di acquisire informazioni utili per la

prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata"

prevista dal successivo art. 16. Il che non toglie, per altro verso,

che la magistratura di sorveglianza, ove abbia in altro modo notizia

di casi di non collaborazione, abbia il potere-dovere di promuovere

essa stessa la procedura di revoca. Né può dirsi che i poteri del

tribunale di sorveglianza siano in qualche modo menomati, perché ad

esso spetta di accertare la condizione di non collaborazione,

svolgendo al riguardo tutte le opportune verifiche.

8. - Tanto la norma (sub a)) che condiziona alla collaborazione

con la giustizia l'ammissione alle misure alternative alla

detenzione, quanto quella (sub c)) che prevede la revoca di tali

misure in caso di non collaborazione - entrambe, con l'integrazione

specificata sub b) - sono variamente censurate dai giudici a quibus

in riferimento agli artt. 27, terzo comma, 24, secondo comma, 25,

secondo comma, 3 Cost. ed al principio di ragionevolezza. Le censure

ex art. 27, terzo comma, poggiano sul presupposto che esso garantisca

al condannato il diritto a vedere riesaminato se "la quantità di

pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine

rieducativo" (sentenze nn. 204 del 1974, 343 del 1987, 282 del 1989,

125 del 1992): e la violazione consisterebbe in ciò, che in mancanza

di collaborazione con la giustizia - che peraltro nasce da una

valutazione di convenienza processuale ed è possibile in fase

esecutiva solo se quella di cognizione non si è ancora esaurita -

viene reso irrilevante il percorso rieducativo-riabilitativo già

compiuto, dal quale la collaborazione è, per altro verso,

scollegata. Tali motivi di censura varrebbero a maggior ragione in

caso di revoca di benefici già concessi, dato che in essi è stato

già riconosciuto il raggiungimento della finalità rieducativa -

sicché la pena diventa puramente afflittiva - e che, in assenza di

motivi di demerito del condannato e di possibilità del medesimo di

collaborare, viene stabilita una presunzione di non rieducabilità.

Ancora all'art. 27, terzo comma, ma anche all'art. 3 Cost. è

riferito il motivo di censura fondato sulla considerazione dei casi

in cui la collaborazione con la giustizia è impossibile, quali

quelli: di flagrante constatazione o rapida ricostruzione dei fatti

o, comunque, di completo accertamento delle responsabilità; di

partecipazione di secondo piano al delitto (ad es., nelle

organizzazioni criminali strutturate a compartimenti stagni) che non

consente di conoscere fatti e condotte dei partecipi di livello

superiore; di cessazione, a distanza di anni, dei collegamenti con

l'organizzazione criminale; di innocenti che siano vittime di errore

giudiziario. Rispetto a tali casi, il requisito della collaborazione,

da un lato si tradurrebbe - rispetto alla norma sub a) - in una pura

e semplice inammissibilità ai benefici penitenziari, contraria al

principio rieducativo (Tribunale di sorveglianza di Firenze);

dall'altra comporterebbe - ai fini della revoca (sub e)) -

un'ingiustificabile assimilazione nel trattamento penitenziario tra

chi non può prestare alcuna collaborazione e chi assume, invece, un

atteggiamento di non collaborazione o di perdurante solidarietà con

i correi (Tribunale di sorveglianza di Campobasso). Incoerente col

principio rieducativo sarebbe, inoltre, l'adozione del metodo di

tipizzazione per titoli di reato, perché il presupposto - su cui la

norma poggia - dell'inserimento del soggetto in stabili

organizzazioni criminali, da cui è impossibile o improbabile il

distacco, è suscettibile di non verificarsi, come nei casi di

aggregazioni estemporanee ed occasionali per il compimento di

sequestri di persona, o di dissoluzione del gruppo marginale, non

inserito nell'organizzazione mafiosa o dedita al traffico di

stupefacenti. Con la conseguenza che, nei casi suddetti, è precluso

un esame di merito che consenta di distinguerli da quelli in cui la

pericolosità permanga. I suesposti rilievi incentrati sui casi di

impossibilità di collaborazione e sulle conseguenze della

tipizzazione per titoli di reato, ad avviso del Tribunale di

sorveglianza di Firenze, investono la norma (sub a)) concernente

l'ammissibilità ai benefici penitenziari, anche in quanto integrata

dalla previsione (sub b)) di casi di collaborazione attenuata,

peraltro compensata dall'onere di provare un dato negativo, quale la

mancanza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata. Al

riguardo, il giudice rimettente sottolinea la ristrettezza di tali

casi, osservando che le attenuanti di cui agli artt. 62, n. 6 e 116

cod. pen. sarebbero inapplicabili al delitto di cui all'art. 74 del

d.P.R. n. 309 del 1990, la seconda sarebbe applicabile ai casi più

gravi (ad es., sequestro di persona seguito da morte dell'ostaggio)

ma non a quelli meno gravi (mancanza di tale evento), e l'attenuante

di cui all'art. 114 cod. pen. sarebbe inapplicabile nella grande

maggioranza della fattispecie di cui all'art. 4-bis, essendo esclusa

ove ricorra l'aggravante di cui all'art. 112, n. 1, cod. pen.

(concorso nel reato di cinque o più persone). Il Tribunale di

sorveglianza di Brescia aggiunge che le predette attenuanti, se non

applicate in sede di cognizione, non potrebbero essere riconosciute

nella procedura di sorveglianza, ostandovi un giudicato ormai

intangibile e - in riferimento a quella di cui all'art. 62, n. 6 -

ché non sarebbe possibile, a distanza di anni dalla condanna,

adoperarsi per evitare ulteriori conseguenze del reato. Rileva,

inoltre, che delle ipotesi di collaborazione di cui all'art. 58-ter,

l'unica concretamente possibile dopo la condanna sarebbe quella

dell'individuazione e cattura degli autori del reato. In

riferimento, poi, all'art. 24, secondo comma, Cost. i giudici a

quibus sostengono che il diritto di difesa - garantito nel

procedimento di sorveglianza in quanto questo ha natura

giurisdizionale e contenuto decisorio - sarebbe violato in ragione

del fatto che la norma impugnata, condizionando alla c.d.

collaborazione il diritto al riesame degli effetti rieducativi,

costringerebbe alla scelta di una determinata linea difensiva e

precluderebbe ogni dialettica processuale a chi, pur volendo, non

avrebbe potuto collaborare: ed aggiungono che, al di fuori della

collaborazione, è inibito al condannato di dimostrare alcunché.

Tra le ordinanze qui in esame, la censura di violazione dell'art.

25, secondo comma, Cost. è svolta dal Tribunale di sorveglianza di

Firenze anche in quella (r.o. n. 64/1993) che, in quanto emessa in un

procedimento relativo alla concessione di benefici penitenziari,

investe solo la norma sull'ammissibilità di questi. In realtà,

però, la motivazione sul punto concerne solo la retroattività della

revoca di essi: ond'è che tale censura può essere considerata -

unitamente a quelle analoghe dello stesso Tribunale (r.o. n. 72/1993)

e di quelli di Bari e di Brescia (r.o. n. 96/1993) - solo in

riferimento alla disposizione di cui al secondo comma dell'art. 15.

Le censure a quest'ultima disposizione muovono dal presupposto che il

principio di irretroattività della legge penale meno favorevole al

reo riguardi non solo la previsione della fattispecie legale di

reato, ma anche le disposizioni di natura sostanziale (quali quelle

relative alle misure alternative alla detenzione) che incidono sulla

qualità e quantità della pena. Ciò stante, i giudici a quibus

osservano che la revoca delle misure già in godimento comporta che

il regime della pena venga retroattivamente modificato in peius,

rendendo con ciò irrilevante il già compiuto percorso rieducativo-riabilitativo (r.o. n. 72/1993); ed aggiungono (r.o. n. 96/1993)

che, se è vero che è stata riconosciuta (sentenza n. 107 del 1980 e

ordinanza n. 10 del 1981) la legittimità costituzionale

dell'esclusione dall'affidamento in prova e dalla semilibertà dei

condannati per determinati delitti - e perciò lecito il ripristino

di un precedente regime più rigoroso - ciò dovrebbe valere solo per

il futuro, ma non dovrebbe autorizzare la revoca dei benefici già

concessi ai condannati per reati ormai lontani nel tempo. La norma

sulla revoca, infine, è censurata dal Tribunale di Bari in

riferimento all'art. 3 Cost. in quanto assoggetta ad identico

trattamento sia i detenuti che si siano rivelati particolarmente

meritevoli, con la loro condotta, della misura applicata, sia quelli

che abbiano serbato una condotta diversa ed abbiano commesso fatti

risultati incompatibili con la prosecuzione della misura alternativa.

9. - La normativa in esame è frutto di scelte di politica

criminale che si muovono in una triplice direzione, l'analisi delle

quali è utile premessa allo scrutinio delle censure dianzi illustrate. La prima di tali scelte consiste nell'enucleazione di una

serie di figure delittuose che, per se stesse o per le modalità

della condotta, sono espressive del fenomeno della c.d. criminalità

organizzata e nella statuizione, in via generale, che ai condannati

per tali reati non sono concedibili - e se già concessi, vanno

revocati - i benefici che comportano un sia pur temporaneo distacco,

totale o parziale, dal carcere (c.d. misure extramurali): scelta,

questa, che nel testo originario del decreto-legge si estendeva a

tutti i benefici penitenziari, e che è stata poi, in sede di

conversione, ridimensionata mantenendo la concedibilità a tutti i

detenuti della liberazione anticipata. A fronte, cioè, dell'acuto

allarme sociale creatosi nella contingenza in cui il decreto fu

emanato - ampiamente testimoniato dai lavori parlamentari - il

legislatore ha ritenuto di adottare una misura drastica, nettamente

ispirata a finalità di prevenzione generale e di tutela della

sicurezza collettiva, nella convinzione che per il contenimento del

crimine organizzato fosse necessaria una decisa inversione di

tendenza rispetto agli indirizzi della legge n. 663 del 1986:

inversione che si era già in parte manifestata con la legge n. 203

del 1991, di conversione del decreto-legge n. 152 dello stesso anno,

(nonché con i decreti-legge non convertiti che precedettero

quest'ultimo: nn. 324 del 1990, 5 e 76 del 1991). La seconda scelta

legislativa è consistita nello stabilire che, invece, tutti i

benefici penitenziari sono concedibili ai detenuti per delitti di

criminalità organizzata che si inducano a collaborare con la

giustizia. Tale indirizzo di favore per i collaboratori si era già

concretizzato, nella legislazione più recente, con l'introduzione di

specifiche attenuanti (art. 8 legge n. 203 del 1991); v. anche l'art.

630, comma settimo, cod. pen. ), l'ammissione a speciali programmi di

protezione (capo II della legge n. 82 del 1991, di conversione del

decreto-legge n. 8 del 1991) e l'esenzione dagli inasprimenti della

quota di pena necessaria per l'ammissione a taluni benefici

penitenziari (art. 58-ter, introdotto con l'art. 1 della citata legge

n. 203). Ma con il decreto-legge n. 306 del 1992 l'indirizzo è stato

significativamente rafforzato, eccettuando i collaboratori dalla

generalizzata esclusione dai benefici penitenziari prevista per gli

altri detenuti per gli stessi reati (art. 15) e stabilendo, tra

l'altro, che per coloro che sono stati ammessi a speciale programma

di protezione i benefici penitenziari siano concedibili "anche in

deroga alle vigenti disposizioni" (art. 13). Tale differenziazione

- che certo rappresenta un forte incentivo alla collaborazione - è

essenzialmente espressione di una scelta di politica criminale, e non

penitenziaria: come si evince dalla stessa dichiarazione del Ministro

Guardasigilli proponente (Assemblea del Senato, seduta del 6 agosto

1992, resoconto stenografico, p. 61) che l'ha rappresentata come

"l'arma più efficace .. per contrastare la criminalità

organizzata", dato che "praticamente tutti i processi che hanno

ottenuto qualche risultato .. sono stati fondati .. sulla

collaborazione di ex appartenenti alle associazioni di stampo

mafioso". Va peraltro rilevato che lo stesso Ministro ha pure

sostenuto, nella relazione alla legge di conversione del decreto-legge n. 306 del 1992 (p. 11), che il fulcro dell'intervento

legislativo non sta solo nel contributo alle indagini che la

collaborazione comporta, ma che la scelta collaborativa è la sola ad

esprimere con certezza la volontà di emenda, onde essa assume una

valenza anche penitenziaria. Ma sotto questo profilo, non può non

convenirsi con i giudici a quibus quando sostengono che la condotta

di collaborazione ben può essere frutto di mere valutazioni

utilitaristiche in vista dei vantaggi che la legge vi connette, e non

anche segno di effettiva risocializzazione. Con la legge di

conversione, infine, si è in parte temperato il rigore dei due

predetti indirizzi, ammettendo ai benefici penitenziari anche chi

offra una collaborazione oggettivamente irrilevante nei risultati,

alla condizione che vi sia la prova dell'inesistenza di collegamenti

attuali con la criminalità organizzata. Tale condizione - già

introdotta come requisito di ammissione ai benefici penitenziari

dall'art. 1 della citata legge n. 203 del 1991 (e prima ancora, di

concessione dei permessi premio: art. 13 legge n. 55 del 1990) - è

stata peraltro assunta nella sua accezione più rigorosa (e quindi di

più difficile dimostrazione), richiedendosi non già che non sia

provata l'esistenza dei predetti collegamenti ma che sia certa la

loro insussistenza; e soprattutto ne è stata riconosciuta la

rilevanza solo per i condannati cui siano state concesse le

circostanze attenuanti di cui agli artt. 114 o 116 cod. pen., o che

abbiano provveduto, anche dopo la sentenza di condanna, al

risarcimento del danno. Si deve qui rilevare, peraltro, che, pur nei

detti limiti, si è adottato, con la condizione in questione, un

criterio pertinente all'area della prevenzione speciale, deducendosi

dalla commissione di determinati delitti di criminalità organizzata

una presunzione di persistenza dei collegamenti con questa - e quindi

di pericolosità specifica - e richiedendosi la dimostrazione della

loro rottura come requisito da aggiungere a quelli già vigenti per

l'ammissione alle misure alternative alla detenzione.

10. - Alla luce delle suesposte premesse, le censure alla

disposizione sull'ammissione ai benefici penitenziari (art. 4-bis,

lettera a), prima parte, primo e secondo periodo) riferite all'art.

27, terzo comma, Cost. non possono ritenersi fondate. Va

innanzitutto ribadito, al riguardo, che tra le finalità che la

Costituzione assegna alla pena - da un lato, quella di prevenzione

generale e difesa sociale, con i connessi caratteri di afflittività

e retributività, e, dall'altro, quelle di prevenzione speciale e di

rieducazione, che tendenzialmente comportano una certa flessibilità

della pena in funzione dell'obiettivo di risocializzazione del reo -

non può stabilirsi a priori una gerarchia statica ed assoluta che

valga una volta per tutte ed in ogni condizione (cfr. sentenza n. 282

del 1989). Il legislatore può cioè - nei limiti della

ragionevolezza - far tendenzialmente prevalere, di volta in volta,

l'una o l'altra finalità dellapena, ma a patto che nessuna di esse

ne risulti obliterata. Per un verso, infatti, il perseguimento della

finalità rieducativa - che la norma costituzionale addita come

tendenziale sol perché prende atto "della divaricazione che nella

prassi può verificarsi tra quella finalità e l'adesione di fatto

del destinatario al processo di rieducazione" (sentenza n. 313 del

1990) - non può condurre a superare "la durata dell'afflittività

insita nella pena detentiva determinata nella sentenza di condanna"

(sentenza n. 282 cit.). Per altro verso, il privilegio di obiettivi

di prevenzione generale e di difesa sociale non può spingersi fino

al punto da "autorizzare il pregiudizio della finalità rieducativa

espressamente consacrata dalla Costituzione nel contesto

dell'istituto della pena" (sentenza n. 313 del 1990 cit.): tant'è

che questa Corte ha dedotto dal precetto dell'art. 27, terzo comma,

Cost. che l'incentivo ad un'attiva partecipazione all'opera di

rieducazione costituito dalla concedibilità della liberazione

anticipata non può essere precluso neanche nei confronti dei

condannati all'ergastolo (sentenza n. 274 del 1983).

11. - In questo quadro appare certamente rispondente alla esigenza

di contrastare una criminalità organizzata aggressiva e diffusa, la

scelta del legislatore di privilegiare finalità di prevenzione

generale e di sicurezza della collettività, attribuendo determinati

vantaggi ai detenuti che collaborano con la giustizia. Non si può

tuttavia non rilevare come la soluzione adottata, di inibire

l'accesso alle misure alternative alla detenzione ai condannati per

determinati gravi reati, abbia comportato una rilevante compressione

della finalità rieducativa della pena. Ed infatti la tipizzazione

per titoli di reato non appare consona ai principi di proporzione e

di individualizzazione della pena che caratterizzano il trattamento

penitenziario, mentre appare preoccupante la tendenza alla

configurazione normativa di "tipi di autore", per i quali la

rieducazione non sarebbe possibile o potrebbe non essere perseguita.

Inoltre, non può non destare serie perplessità, pur in una

strategia di incentivazione della collaborazione, la vanificazione

dei programmi e percorsi rieducativi (in atto magari da lungo tempo)

che sarebbe conseguita alla drastica impostazione del decreto-legge,

particolarmente nei confronti di soggetti la cui collaborazione sia

incolpevolmente impossibile o priva di risultati utili e, comunque,

per i soggetti per i quali la rottura con le organizzazioni criminali

sia adeguatamente dimostrata. Il Parlamento, peraltro, ha corretto

tale impostazione, smentendo la tesi affacciata nella relazione alla

legge di conversione del predetto decreto - legge, secondo cui si

dovrebbe presumere pericoloso chi non collabora con risultati

rilevanti. Detta presunzione infatti, non è coerente con la

possibilità - recepita nella legge di conversione - per tutti i

soggetti, collaboranti o meno, qualunque sia stato il reato da essi

commesso, di usufruire della liberazione anticipata. Quest'ultima

disposizione ha certamente mantenuto aperta la possibilità per tutti

i detenuti che perseguono un programma di rieducazione di avvalersi

di uno degli istituti volti a tale scopo: e ciò esclude che possa

ritenersi vanificato, per i condannati di cui è questione, il

perseguimento in concreto della finalità rieducativa della pena e

perciò che sia violato l'art. 27, terzo comma, Cost. Tale

finalità, tuttavia, rimane compressa in misura rilevante per la

preclusione assoluta di tutte le misure extramurarie, delle quali il

legislatore ha riconosciuto l'utilità per il raggiungimento

dell'obiettivo di risocializzazione: ed al proposito i giudici a

quibus lamentano, più specificamente, che il principio rieducativo

sarebbe violato in una serie di casi in cui la condotta positiva

richiesta - e cioè la collaborazione - sarebbe oggettivamente

impossibile. Tra quelli che essi elencano, però, non può certo

farsi rientrare quello del condannato che assume di non poter

collaborare perché si protesta innocente, giacché dopo il giudicato

una simile evenienza può assumere giuridica rilevanza solo a seguito

dell'apposita procedura di revisione. Quanto agli ulteriori casi

menzionati, ad essi ben può essere estesa, in via interpretativa, la

disposizione aggiuntiva introdotta con la legge di conversione.

All'ipotesi in cui vi sia offerta di collaborazione oggettivamente

irrilevante nei risultati può infatti agevolmente assimilarsi, per

identità di ratio, quella in cui un'utile collaborazione non sia

possibile perché fatti e responsabilità sono già stati

completamente acclarati o perché la posizione marginale

nell'organizzazione non consente di conoscere fatti e compartecipi

pertinenti al livello superiore. Per entrambe le ipotesi, peraltro,

la concessione dei benefici è subordinata alla assenza di

collegamenti con la criminalità organizzata: ed inoltre, al fatto

che anche dopo l'accertamento giudiziale si sia provveduto al

risarcimento del danno, ovvero che la sentenza di condanna sia stata

pronunziata riconoscendo o l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, o

le diminuzioni di pena di cui agli artt. 114 e 116, cod. pen. Ora,

è ben vero che queste ultime - come osservano i giudici a quibus -

sono fattispecie normativamente assai ristrette, e che possono darsi

ipotesi ad esse così prossime sul piano fattuale, da poterne

sostenere ragionevolmente l'assimilazione. Ma nessuna delle ordinanze

in esame ha mosso specifiche censure in questa prospettiva, né ha,

soprattutto, dato conto, ai fini della rilevanza, di aver accertato

l'ulteriore requisito posto dalla norma in esame, costituito dalla

prova certa, nel caso oggetto del giudizio principale,

dell'inesistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.

Esclusa, pertanto, la violazione dell'art. 27, terzo comma, va

altresì respinta la censura di lesione dell'art. 24, secondo comma,

della Costituzione, incentrata sul rilievo che nel procedimento per

l'ammissione alle misure alternative il detenuto non sarebbe ammesso

a provare altro che la collaborazione e sarebbe costretto alla scelta

di una determinata linea difensiva. Per costante giurisprudenza di

questa Corte, infatti, il diritto di difesa opera nei limiti della

norma sostanziale che disciplina il diritto fatto valere, sicché se

essa vi appone limiti o condizioni è giocoforza che sia solo in

quest'ambito che le ragioni difensive abbiano modo di esplicarsi.

12. - Le censure alla norma che prevede la revoca delle misure alternative alla detenzione per chi non collabori con la giustizia o

non rientri nella condizione descritta nell'art. 4-bis, lettera a),

prima parte, secondo periodo (cfr. par. 6) sono principalmente

incentrate sulla dedotta violazione del principio di irretroattività

della legge penale sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost. Circa

il presupposto da cui i giudici a quibus muovono, e cioè che detto

principio sia dettato, oltre che per la pena, anche per le

disposizioni che ne regolano l'esecuzione, può astrattamente

ipotizzarsi - nel caso che tale assunto, che potrebbe meritare una

seria riflessione, fosse riconosciuto valido - che il divieto di

introdurre siffatte innovazioni sia fatto risalire, alternativamente:

o al momento della commissione del reato; o al momento del passaggio

in giudicato della sentenza di condanna; o al momento dell'inizio

dell'esecuzione; o, ancora, al momento della maturazione dei

presupposti ovvero a quello della concessione della misura

alternativa. In relazione a ciò, si deve rilevare che i sei casi

descritti nelle ordinanze concernono la revoca della semilibertà

(cui si accede dopo l'espiazione di metà della pena) nei confronti

dei condannati per i delitti di cui all'art. 630 cod. pen. (cinque

casi) o all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, per i quali sono previsti

livelli di pena assai elevati; che la disciplina della semilibertà

ha subito nel tempo modificazioni in tema di preclusioni oggettive

alla sua concessione; che, infine, le ordinanze di rimessione non

contengono i riferimenti in fatto idonei a precisare quale fosse la

legge applicabile in ciascuno dei predetti momenti. Di conseguenza,

al di fuori dell'ipotesi in cui debba farsi riferimento all'ultimo di

questi, l'indagine sul quesito principale circa l'applicabilità

dell'art. 25, secondo comma, Cost. nella materia in esame, dovendo

necessariamente muovere dalla premessa della sua sicura rilevanza nei

giudizi a quibus, non può essere compiuta perché rischia di restare

astratta.

13. - Ciò non significa, però, che la revoca di una misura che

ha comportato una sostanziale modificazione nel grado di privazione

della libertà personale possa considerarsi fenomeno privo di rilievo

sotto il profilo costituzionale. Questa Corte ha invero più volte

riconosciuto, anche in materie - quale quella dei diritti

patrimoniali - non soggette al principio di irretroattività della

legge, che la vanificazione con legge successiva di un diritto

positivamente riconosciuto da una legge precedente non può sottrarsi

al necessario scrutinio di ragionevolezza (cfr., ad esempio, la

sentenza n. 822 del 1988 e le altre ivi citate); e ciò,

evidentemente, vale a maggior ragione nella materia in esame. Sotto

questo profilo, occorre considerare che, con la concessione della

semilibertà, l'aspettativa del condannato a veder riconosciuto

l'esito positivo del percorso di risocializzazione già compiuto si

è trasformata nel diritto ad espiare la pena con modalità idonee a

favorire il completamento di tale processo; e che alla base

dell'ammissione alla misura sta il riconoscimento giudiziale che la

pericolosità sociale del reo è talmente scemata da consentire un

parziale riacquisto della libertà personale senza apprezzabile

pericolo per la sicurezza collettiva. Ora, se si considerano i

principi costituzionali vigenti in materia penitenziaria, si deve

constatare che tra di essi va innanzitutto annoverato il principio di

colpevolezza di cui all'art. 27, primo comma, Cost. che è "criterio

garantistico (non solo) dell'irrogazione(ma anche) dell'esecuzione

della pena" (sentenza n. 282 del 1989). A tale principio, del resto,

la legislazione ordinaria in materia di benefici penitenziari si è

costantemente attenuta, dato che la revoca di essi è stata sempre

ancorata ad una condotta addebitabile al condannato (cfr. artt. 47,

comma undicesimo, 47-ter, comma sesto, 51, 51-ter, 53-bis, 54, Vcomma

terzo, della legge sull'ordinamento penitenziario); ed esso è stato

osservato - proprio per i condannati per i delitti di cui all'art.

4-bis - nello stesso testo legislativo qui in esame, che prevede

(art. 14) che la revoca dei benefici in corso di fruizione debba

essere disposta in caso di commissione di un delitto doloso punito

con pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione. In

materia di benefici penitenziari, questa Corte ha inoltre stabilito

il principio che l'effetto della revoca di essi deve essere

proporzionato (oltre che al quantum di afflittività che da essi è

derivato) alla gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che

ha determinato la revoca (cfr. sentenze nn. 343 del 1987 e 282 del

1989): principio che consegue a quelli di proporzionalità e

individualizzazione della pena, cui l'esecuzione deve essere

improntata, i quali a loro volta discendono dagli artt. 27, primo e

terzo comma (cfr. sentenze nn. 50 del 1980 e 203 del 1991) e 3 della

Costituzione. L'uguaglianza di fronte alla pena significa infatti

"'proporzione' della pena rispetto alle 'personali' responsabilità

ed alle esigenze di risposta che ne conseguono" (sentenza n. 299 del

1992). Esaminando la fattispecie in discorso alla stregua di questi

principi, si deve innanzitutto rilevare che essa si caratterizza per

l'assenza di motivi di demerito da parte del condannato in

semilibertà ed anzi - come alcuni dei giudici a quibus sottolineano

- per l'avanzato stadio del processo di risocializzazione. Il

requisito della collaborazione con la giustizia non è d'altra parte,

coerente con i suddetti principi, perché nell'ottica della norma

esso è strumento di politica criminale (cfr. par. 9) e non indice di

colpevolezza o criterio di individualizzazione del trattamento. È

ben vero che la collaborazione consente di presumere che chi la

presta si sia dissociato dalla criminalità e che ne sia perciò più

agevole il reinserimento sociale. Ma dalla mancata collaborazione non

può trarsi una valida presunzione di segno contrario, e cioè che

essa sia indice univoco di mantenimento dei legami di solidarietà

con l'organizzazione criminale: tanto più, quando l'esistenza di

collegamenti con quest'ultima sia stata altrimenti esclusa. In caso

di revoca della semilibertà per condannati per i delitti in

questione, giocano infatti in senso contrario - oltre alle

considerazioni generali svolte dianzi in tema di revoca - il più

specifico dato costituito dal lungo tempo normalmente trascorso dal

momento del fatto, quale si desume dall'elevatezza delle pene per

essi comminate e dalla concedibilità del beneficio solo dopo

l'espiazione di metà di quelle irrogate. I casi dedotti nel

presente giudizio sono, inoltre, quasi tutti riferiti ad un reato -

il sequestro di persona a scopo di estorsione - che può bensì far

capo ad organizzazioni criminali stabili, ma non di rado è frutto di

aggregazioni occasionali o comunque di strutture criminali

circoscritte, che tendono a dissolversi con la cattura dei

compartecipi. In siffatte condizioni, la mancata collaborazione non

può essere assunta come indice di pericolosità specifica, ben

potendo essere frutto - come i giudici rimettenti sottolineano - di

incolpevole impossibilità di prestarla, ovvero essere conseguenza di

valutazioni che non sarebbero ragionevolmente rimproverabili, quale,

ad esempio, l'esposizione a gravi pericoli per sé o per i propri

familiari che la collaborazione del condannato possa eventualmente

comportare. La norma in esame (che come già detto ricomprende

necessariamente l'ipotesi della collaborazione con esiti rilevanti),

offre peraltro un criterio che - come già si è osservato - è

coerente coi canoni di colpevolezza ed individualizzazione cui una

previsione di revoca deve conformarsi, e che è nel contempo

sufficiente a soddisfare i bisogni di tutela della sicurezza

collettiva perseguiti dal legislatore. La persistenza dei

collegamenti con la criminalità organizzata è, in effetti, un indice di pericolosità sociale che può ragionevolmente autorizzare la

revoca della misura alternativa in quanto è addebitabile al

condannato e testimonia un'effettiva carenza del processo di

risocializzazione. Ma poiché in sede di concessione della misura la

pericolosità sociale del condannato è già stata valutata ed in

tale valutazione ben può essere stato considerato - pur se all'epoca

non espressamente prescritto - l'elemento concernente la persistenza

di collegamenti con la criminalità organizzata, è logica

conseguenza dei suesposti principi - considerati anche nel loro

raccordo con quello di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. - che la

revoca non possa essere legittimamente disposta se non quando sia

stata accertata l'attuale esistenza di siffatti collegamenti. Nel

contesto di tale verifica, la mancata collaborazione con la giustizia

può certo assumere valore indiziante. Ma quando il predetto

accertamento dia esito negativo, stabilire che la misura alternativa

già concessa debba essere revocata sulla sola base della mancata

collaborazione trasmoda in regolamentazione irragionevole della

materia. L'art. 15, secondo comma, va quindi dichiarato

costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che la

revoca delle misure alternative alla detenzione sia disposta, per i

condannati per i delitti di cui al primo comma che non collaborano

con la giustizia a norma dell'art. 58-ter, anche quando non sia stata

accertata la sussistenza di collegamenti attuali dei medesimi con la

criminalità organizzata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15,

secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche

urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di

contrasto alla criminalità mafiosa), convertito con la legge 7

agosto 1992, n. 356, nella parte in cui prevede che la revoca delle

misure alternative alla detenzione sia disposta, per i condannati per

i delitti indicati nel primo periodo del primo comma che non si

trovano nella condizione per l'applicazione dell'art. 58-ter della

legge 26 luglio 1975, n. 354, anche quando non sia stata accertata la

sussistenza di collegamenti attuali dei medesimi con la criminalità

organizzata;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità

costituzionale del predetto art. 15, secondo comma, nella parte in

cui prevede che il tribunale di sorveglianza dispone la revoca delle

misure alternative alla detenzione "accertata l'insussistenza della

suddetta condizione", sollevate in riferimento agli artt. 25, primo

comma, 101, secondo comma e 109 della Costituzione dal Tribunale di

sorveglianza di Firenze con l'ordinanza iscritta al n. 72 del

registro ordinanze 1993, nonché dal Tribunale di sorveglianza di

Perugia, in riferimento ai predetti articoli ed anche all'art. 111,

primo comma, della Costituzione, con le ordinanze indicate in

epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, lettera a), prima parte,

primo e secondo periodo della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), nel testo modificato con

l'art. 15, primo comma, del decreto - legge 8 giugno 1992, n. 306,

come convertito con la legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevate in

riferimento agli artt. 27, terzo comma, 24, secondo comma, 25, primo

e secondo comma e 3 della Costituzione dai Tribunali di sorveglianza

di Firenze e di Brescia con le ordinanze iscritte, rispettivamente,

ai nn. 64 e 97 del registro ordinanze 1993;

4) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 4-bis,

prima parte, nel testo come sopra modificato, nella parte in cui

riferisce la disciplina ivi contenuta alle misure alternative alla

detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354,

"fatta eccezione per la liberazione anticipata", sollevata in

riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione dal

Tribunale di sorveglianza di Palermo con l'ordinanza indicata in

epigrafe;

5) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4-bis, lettera a), primo comma, seconda

parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo modificato con

l'art. 15, primo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,

sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 27, terzo comma, della

Costituzione dal Tribunale di sorveglianza di Milano con l'ordinanza

indicata in epigrafe;

6) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 10 (titolo I) del

decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, sollevata in riferimento

all'art. 77, secondo comma, della Costituzione dal Pretore di Venezia

con le ordinanze indicate in epigrafe;

7) ordina la restituzione ai Tribunali di sorveglianza di

Firenze, Cagliari e Sassari degli atti relativi alle ordinanze

iscritte, rispettivamente, ai numeri: da 550 a 552; da 565 a 580; da

539 a 544, da 511 a 527, da 766 a 768 del registro ordinanze 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria l'8 luglio 1993.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1993:306 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari