Non è fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, secondo comma, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (recante: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà"), il quale - a differenza di quanto previsto dall'art. 47, comma 3, dell'ordinamento penitenziario, riguardo all'affidamento in prova al servizio sociale, cui il condannato può essere ammesso sulla base della valutazione della sua condotta in libertà, anche senza un previo periodo di osservazione in carcere - non consente, per pene da scontare rientranti negli stessi limiti che condizionano la possibilità del suddetto affidamento, la concessione del <<minore beneficio>> della semilibertà, subordinando in tal modo la misura all'espiazione di un periodo di pena in carcere anche quando sussistano le condizioni per un graduale reinserimento del condannato medesimo nella società, in quanto - premesso che l'affidamento in prova al servizio sociale e la semilibertà sono due misure alternative alla detenzione non solo di contenuto diverso, ma anche fondate su diversi presupposti - il denunciato vizio di irragionevolezza in merito alla diversità di disciplina relativa alle due misure appare insussistente, come del resto non sussiste alcuna <<necessità giuridica>>, sul piano della legittimità costituzionale, che le stesse presentino <<i medesimi requisiti di ammissibilità>>, non essendo <<funzionalmente omogenee>>; ne' infine si può ritenere irragionevole la scelta del legislatore di consentire la concessione della semilibertà 'ab initiò, senza la necessità di un periodo di espiazione in carcere, per le pene non superiori a sei mesi, dato che, in questo caso, proprio la brevità della pena da espiare ha suggerito di ammettere con maggiore larghezza il ricorso alla misura alternativa. È del pari infondata la censura relativa alla violazione dell'art. 27 Cost., non potendosi affermare che l'imposizione di un periodo di espiazione in regime carcerario di per sé contraddica la finalità rieducativa cui deve sempre tendere la pena in tutte le sue forme di esecuzione. - Cfr., altresì, S. n. 569/1989, con la quale la Corte ha dichiarato <<costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost. - l'art. 47, comma terzo, L. 26 luglio 1975 n. 354, come modificato dall'art. 11, L. 10 ottobre 1986 n. 663, nella parte in cui non prevede che, anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare, il condannato possa essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale se, in presenza delle altre condizioni, abbia serbato un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo>>. red.: G. Leo
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 50 Ordinamento penitenziario