La disciplina prevista dall'art. 48, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, a norma del quale non è possibile concedere la semilibertà in determinate ipotesi, è ovviamente applicabile anche ai soggetti che si trovano ad espiare la pena per reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge citata; ciò, tuttavia, non comporta che la norma denunciata incida sull'ambito temporale di efficacia della norma penale in forza della quale fu emessa la condanna, concernendo, al contrario, soltanto l'applicabilità della ben diversa disciplina attinente al regime di espiazione della pena detentiva già inflitta al momento dell'entrata in vigore della legge in esame. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., dell'art. 48, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione all'art. 47, secondo comma, stessa legge). - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondate, perché già decise, le questioni di legittimità costituzionale dello stesso art. 48, terzo comma, in relazione all'art. 47, secondo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, e 111, primo comma, Cost.. Al riguardo, v. nota a massime sent. n. 107/1980.
Art. 48 Ordinamento penitenziario · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost.