Art. 48 — Regime di semilibertà
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Il regime di semiliberta' consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attivita' lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. I condannati e gli internati ammessi al regime di semiliberta' sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili. La concessione della semiliberta' non e' ammessa nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 47.
Testo in vigore dal 9 agosto 1975 al 31 ottobre 1986
