Art. 48 — Regime di semilibertà

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1975 al 31 ottobre 1986. Leggi il testo vigente →

Il regime di semiliberta' consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attivita' lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. I condannati e gli internati ammessi al regime di semiliberta' sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili. La concessione della semiliberta' non e' ammessa nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 47.

Testo in vigore dal 9 agosto 1975 al 31 ottobre 1986

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 78/2007

    Ha colpito questo articolo
    16 marzo 2007

    Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 47, 48 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ove interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative alla detenzione in essi previste. Nel formulare, nella sentenza di annullamento, il principio di diritto vincolante per il giudice di rinvio, la Corte di cassazione ha aderito all'orientamento secondo cui la condizione di clandestinità o irregolarità preclude senz'altro l'accesso alle misure alternative, in quanto non potrebbe ammettersi che l'esecuzione della pena nei confronti dello straniero presente contra legem nel territorio abbia luogo con modalità tali da comportare violazione delle regole che configurano detta condizione di illegalità. Questa linea di lettura, peraltro contrastata da opposto filone giurisprudenziale, viola il principio della finalità rieducativa della pena ex art. 27, comma terzo, Cost., perché preclude l'accesso ai benefici ed esclude dal processo riabilitativo un'intera categoria di soggetti individuata sulla base di un indice - il mancato possesso di titolo abilitativo alla permanenza nello Stato - che di per sé non è univocamente sintomatico né di una particolare pericolosità sociale, incompatibile con il perseguimento di un percorso rieducativo, né della sicura assenza di un collegamento col territorio, che impedisca la proficua applicazione della misura. - Sulle molteplici funzioni attribuite dalla Costituzione alla pena v., citate, sentenze n. 257/2006 e n. 306/1993. - Sulla incostituzionalità dell'art. 177, comma 1, ultimo periodo, cod. pen., v., citata, sentenza n. 161/1997. - Che la presenza illegale nel territorio dello Stato non osti alla concessione delle misure alternative si legge nella sentenza della Corte di cassazione, Sezioni unite, 28 marzo 2006, n. 14500.

    Art. 47 Ordinamento penitenziario · Art. 48 Ordinamento penitenziario · Art. 50 Ordinamento penitenziario · Art. 5 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 129/1984

    Altra decisione
    30 aprile 1984

    Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 25, comma secondo, e 27, comma terzo, Cost. - degli artt. 47 cpv., 48, ultimo comma, e 54, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (sull'ordinamento penitenziario), nella parte in cui escludono misure alternative alla detenzione per i condannati che abbiano precedentemente commesso un reato della stessa indole, e con specifico riguardo al profilo di eslcusione della "liberazione anticipata" per i condannati per il delitto di rapina, essendo stata emanata nel frattempo la legge 12 gennaio 1977, n. 1 (di modifica dell'ordinamento penitenziario), i cui artt. 4 e 5 hanno, rispettivaemnte, innovato il sistema ex artt. 47 e 48 della legge impugnata, eliminando (per le misure alternative in genere) la condizione ostativa della precedente commissione di un reato della stessa indole ed abrogato l'art. 54, ultimo comma, stessa legge, che prevedeva (con riguardo al precedente art. 47) cause di non ammissione al beneficio della liberazione anticipata, per cui si rende necessario il riesame della rilevanza delle questioni sollevate alla luce della sopravvenuta normativa.

    Art. 47 Ordinamento penitenziario · Art. 48 Ordinamento penitenziario · Art. 54 Ordinamento penitenziario · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 29/1984

    Questione infondata
    15 febbraio 1984

    Non rientra nella competenza della Corte costituzionale l'adozione di sentenze additive che rendano deteriore la posizione del condannato in ordine all'esecuzione della pena. Peraltro, la denunciata sfasatura fra le norme sull'assegnazione al lavoro all'esterno e la disciplina concernente la concessione della semilibertà riguardano il momento applicativo delle norme, per cui alla Corte non è dato porvi rimedio, sostituendosi al legislatore. Pertanto, non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 48, terzo comma, in relazione all'art. 47, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354. - S. n. 107/1980; O. nn. 8/1981, 10/1981 e 167/1983.

    Art. 48 Ordinamento penitenziario · Art. 47 Ordinamento penitenziario · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art48 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari