Art. 55 — Semilibertà sostitutiva

La semiliberta' sostitutiva comporta l'obbligo di trascorrere almeno otto ore al giorno in un istituto di pena e di svolgere, per la restante parte del giorno, attivita' di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione ed al reinserimento sociale, secondo il programma di trattamento predisposto e approvato ai sensi dei commi seguenti. I condannati alla semiliberta' sostitutiva sono assegnati in appositi istituti o nelle apposite sezioni autonome di istituti ordinari, di cui al secondo comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, situati nel comune di residenza, di domicilio, di lavoro o di studio del condannato o in un comune vicino. Durante il periodo di permanenza negli istituti o nelle sezioni indicate nel primo periodo, il condannato e' sottoposto alle norme della legge 26 luglio 1975, n. 354, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto compatibili. Nei casi di cui all'articolo 66, il direttore riferisce al magistrato di sorveglianza e all'ufficio di esecuzione penale esterna. Il semilibero e' sottoposto a un programma di trattamento predisposto dall'ufficio di esecuzione penale esterna ed approvato dal giudice, nel quale sono indicate le ore da trascorrere in istituto e le attivita' da svolgere all'esterno. L'ufficio di esecuzione penale esterna e' incaricato della vigilanza e dell'assistenza del condannato in liberta', secondo le modalita' previste dall'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 101, commi 1, 2 e da 5 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Al condannato alla pena sostitutiva della semiliberta' non si applica l'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 279/1987

    Questione inammissibile
    23 luglio 1987

    Alla (richiesta di automatica) estensione della possibilita` di applicare le sanzioni sostitutive (delle pene detentive brevi) ai reati militari "rientranti nella astratta competenza del pretore", commessi da militari maggiorenni, non e` dato pervenire attraverso un intervento additivo della Corte: non consentito, nella specie, dati problemi e difficolta` di non agevole soluzione, relativi sia alla individuazione della categoria dei reati per i quali e` consentita l'applicazione delle sanzioni sia alla stessa operativita` di queste non sempre adeguabili allo 'status' di militare. La soluzione di detti problemi, in ogni caso, comporta l'apprestamento di un'apposita disciplina che, implicando una pluralita` di scelte discrezionali e previsioni anche di natura organizzativa, ricade, dunque, nella competenza del legislatore; cui deve essere, tuttavia, segnalata l'ormai indifferibile esigenza di colmare la lacuna con una piu` adeguata normativa della materia. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 53, 54, 55, 59, 77, 78, 79 e 84 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 27 Cost.). - S. nn. 141/1984, 234/1984, 242/1984, 294/1984; 292/1985, 350/1985; 14/1986.

    Art. 53 Modifiche al sistema penale · Art. 54 Modifiche al sistema penale · Art. 55 Modifiche al sistema penale · Art. 59 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1981 al 30 dicembre 2022. 131 parole tolte, 214 parole aggiunte in 5 capoversi.

La tolto: semidetenzione comporta in ogni caso aggiunto: semiliberta' sostitutiva comporta l'obbligo di trascorrere almeno tolto: dieci aggiunto: otto ore al giorno tolto: negli aggiunto: in un istituto di pena e di svolgere, per la restante parte del giorno, attivita' di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione ed al reinserimento sociale, secondo il programma di trattamento predisposto e approvato ai sensi dei commi seguenti. I condannati alla semiliberta' sostitutiva sono assegnati in appositi istituti o nelle tolto: sezioni indicati nel aggiunto: apposite sezioni autonome di istituti ordinari, di cui al secondo comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, tolto: e situati nel comune di residenzaaggiunto: , di domicilio, di lavoro o di studio del condannato o in un comune vicino. tolto: La determinazione delle ore e l'indicazione dell'istituto sono effettuate in relazione alle comprovate esigenze di lavoro o di studio del condannato. La semidetenzione comporta altresi':

tolto: 1) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se e' stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;

tolto: 2) la sospensione della patente di guida;

tolto: 3) il ritiro del passaporto, nonche' la sospensione della validita', ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;

tolto: 4) l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato l'ordinanza emessa a norma dell'articolo 62 e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalita' di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 64. Durante il periodo di permanenza negli istituti o nelle sezioni indicate nel primo tolto: comma aggiunto: periodo, il condannato e' sottoposto alle norme della legge 26 luglio 1975, n. 354, e del decreto del Presidente della Repubblica tolto: 29 aprile 1976 aggiunto: 30 giugno 2000, n. 230, in quanto compatibili. Nei casi di cui all'articolo 66, il direttore riferisce al magistrato di sorveglianza e all'ufficio di esecuzione penale esterna. Il semilibero e' sottoposto a un programma di trattamento predisposto dall'ufficio di esecuzione penale esterna ed approvato dal giudice, nel quale sono indicate le ore da trascorrere in istituto e le attivita' da svolgere all'esterno. L'ufficio di esecuzione penale esterna e' incaricato della vigilanza e dell'assistenza del condannato in liberta', secondo le modalita' previste dall'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. tolto: 431 aggiunto: 230. Si applicano, in quanto tolto: applicabili aggiunto: compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 101, commi 1, 2 e da 5 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Al condannato alla pena sostitutiva della semiliberta' non si applica l'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art55 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari