Art. 30-bis — Provvedimenti e reclami in materia di permessi

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[1]Prima di pronunciarsi sull'istanza di permesso, l'autorita' competente deve assumere informazioni sulla sussistenza dei motivi addotti, a mezzo delle autorita' di pubblica sicurezza, anche del luogo in cui l'istante chiede di recarsi. La decisione sull'istanza e' adottata con provvedimento motivato. Il provvedimento e' comunicato immediatamente senza formalita', anche a mezzo del telegrafo o del telefono, al pubblico ministero e all'interessato, i quali, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, possono proporre reclamo, se il provvedimento e' stato emesso dal magistrato di sorveglianza, alla sezione di sorveglianza, o, se il provvedimento e' stato emesso da altro organo giudiziario, alla corte di appello. La sezione di sorveglianza o la corte di appello, assunte, se del caso, sommarie informazioni, provvede entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo dandone immediata comunicazione ai sensi del comma precedente. Il magistrato di sorveglianza, o il presidente della corte d'appello, non fa parte del collegio che decide sul reclamo avverso il provvedimento da lui emesso. Quando per effetto della disposizione contenuta nel precedente comma non e' possibile comporre la sezione di sorveglianza con i magistrati di sorveglianza del distretto, si procede all'integrazione della sezione ai sensi dell'articolo 68, terzo e quarto comma. L'esecuzione del permesso e' sospesa sino alla scadenza del termine stabilito dal terzo comma e durante il procedimento previsto dal quarto comma, sino alla scadenza del termine ivi previsto. Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai permessi concessi ai sensi del primo comma dell'articolo 30. In tale caso e' obbligatoria la scorta. Il procuratore generale presso la corte d'appello e' informato dei permessi concessi e del relativo esito, con relazione trimestrale, degli organi che li hanno rilasciati.

[2]24

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

24

La Corte Costituzionale con sentenza 8-16 febbraio 1993, n. 53 (in G.U. 1a s.s. 24/02/01993, n. 9) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'14-ter, primo, secondo e terzo comma, e 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non consentono l'applicazione degli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale nel procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione il periodo trascorso in permesso-premio.

Testo in vigore dal 25 febbraio 1993 al 1 maggio 2020

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 78/2025

    Ha colpito questo articolo
    3 giugno 2025

    L’effettività del diritto di difesa è ingiustificatamente pregiudicata dall’apposizione di un termine breve rispetto alla necessità, per il detenuto interessato, di articolare compiutamente nel reclamo, a pena di inammissibilità, gli specifici motivi in fatto e in diritto sui quali il tribunale di sorveglianza dovrà esercitare il proprio controllo sulla decisione del primo giudice; ciò anche in ragione della oggettiva difficoltà, per il detenuto, di ottenere in un così breve lasso di tempo l’assistenza tecnica di un difensore, parte integrante del diritto di difesa. (Precedenti: S. 113/2020 - mass. 43326; S. 143/2013 - mass. 37157; S. 120/2002 - mass. 26875; S. 175/1996).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 24 Cost., l’art. 30-bis, terzo comma, ordin. penit. nella parte in cui prevede che il provvedimento relativo ai permessi di necessità è soggetto a reclamo, da parte del detenuto, entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché entro quindici giorni. La brevità del termine lede l’effettività del diritto di difesa sia in ragione della difficoltà, per il detenuto, di ottenere in un così breve lasso di tempo l’assistenza tecnica di un difensore sia per la pratica impossibilità di ottenere entro tale termine copia di tutti i documenti acquisiti ex officio dal giudice che ha pronunciato il provvedimento. Il rimedio al vulnus riscontrato può essere assicurato dalla disciplina del reclamo giurisdizionale avverso le decisioni delle autorità penitenziarie che riguardano il detenuto, che fornisce un preciso punto di riferimento, già rinvenibile nel sistema legislativo ancorché non costituente l’unica soluzione costituzionalmente obbligata. Non muta, invece, il termine di ventiquattro ore per il reclamo da parte del PM, essendo la questione calibrata sull’esigenza di garantire il diritto di difesa del detenuto cui sia stata respinta l’istanza di permesso di necessità. Valuterà, in ogni caso, il legislatore se riconsiderare la complessiva disciplina, eventualmente ricalibrando per entrambe le parti i termini per l’impugnazione e la disciplina della sospensione dell’esecuzione del permesso nella loro pendenza, in modo che sia, comunque, consentito il pieno esplicarsi del diritto di difesa). (Precedenti: S. 37/2025 - mass. 46714; S. 31/2025 - mass. 46641; S. 46/2024 - mass. 46030; S. 113/2020 - mass. 43326; S. 242/2019 - mass. 40813; S. 99/2019 - mass. 42190; S. 40/2019 - mass. 42186; S. 233/2018; S. 222/2018 - mass. 40937; S. 236/2016 - mass. 39110).

    Art. 30-bis Ordinamento penitenziario

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 113/2020

    Illegittimità dichiarata
    12 giugno 2020

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede, mediante rinvio al precedente art. 30-bis, che il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza entro ventiquattro…

    Art. 30-ter Ordinamento penitenziario · Art. 30-bis Ordinamento penitenziario

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 289/2000

    Questione infondata
    14 luglio 2000

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 236, comma 2 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, 30 'bis', comma quarto e 30 'ter', comma settimo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, censurati - in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione - nella parte in cui, nel fissare il termine (di dieci giorni dalla ricezione del reclamo) entro il quale il tribunale di sorveglianza deve provvedere in ordine all'impugnazione dell'interessato in materia di permessi premio, non consentirebbero di applicare gli artt. 666 e 678 cod. proc. pen. (che, per il procedimento di esecuzione, prevedono che sia dato avviso all'interessato e al suo difensore della udienza in camera di consiglio, con un termine per comparire). Va, infatti, osservato che il rimettente, nel sollevare la questione, muove da un presupposto interpretativo erroneo in quanto non tiene conto del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il reclamo proposto dal detenuto in materia di permessi premio davanti al tribunale di sorveglianza deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, con le forme stabilite dagli artt. 666 e 678 cod. proc. pen. - ord. n. 45 del 1999 ove è stato affermato il principio secondo cui la ritenuta applicabilità degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen. al procedimento di reclamo in materia di permessi premio deriva dalla necessità di rinvenire nel sistema regole che assicurino, in una delle forme possibili, il diritto di difesa e il contraddittorio.

    Art. 236 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 1993

Confronto con la versione in vigore dal 2 agosto 1977 al 25 febbraio 1993.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 8-16 febbraio 1993, n. 53 (in G.U. 1a s.s. 24/02/01993, n. 9) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'14-ter, primo, secondo e terzo comma, e 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non consentono l'applicazione degli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale nel procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione il periodo trascorso in permesso-premio.

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art30bis · fonte del testo

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