Corte costituzionale

Sentenza n. 53/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/02/1993 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 236, secondo

comma, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale),

dell'art. 14-ter, primo, secondo e terzo comma, della legge 26 luglio

1975, n. 354 (introdotto dall'art. 2 della legge 10 ottobre 1986, n.

633) e dell'art. 30-bis, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio

1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione

delle misure privative e limitative della libertà), così come

modificato dall'art. 2 della legge 20 luglio 1977, n. 450, promosso

con ordinanza emessa il 6 maggio 1992 dal Tribunale di sorveglianza

di Brescia nel procedimento di sorveglianza sul reclamo di Zambo

Gaetano, iscritta al n. 406 del registro ordinanze 1992 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie

speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso dell'esame del reclamo di un detenuto avverso il

decreto con cui il magistrato di sorveglianza, per l'irregolare

condotta tenuta dal condannato, aveva disposto il recupero a

detenzione del periodo trascorso in permesso premio, il Tribunale di

sorveglianza di Brescia, con ordinanza emessa il 6 maggio 1992, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 27, terzo

comma, nonché all'art. 76 della Costituzione (in relazione all'art.

2 della direttiva 96 della legge n. 81 del 1987), degli artt. 236,

secondo comma, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, 14-ter, primo,

secondo e terzo comma, e 30-bis, terzo e quarto comma, della legge 26

luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevedono l'applicazione

del "nuovo" procedimento di sorveglianza per la trattazione dei

reclami avverso i decreti di esclusione dei permessi-premio dal

computo della pena.

Il giudice a quo, elencate alcune delle proprie attribuzioni (la

sorveglianza particolare di detenuti, il computo del periodo di

permesso o licenza, i permessi ai detenuti) osserva che, per effetto

dell'esclusione dal nuovo procedimento di sorveglianza contenuta nel

secondo comma dell'art. 236 delle disposizioni di coordinamento, deve

essere ancora seguito, nei casi in argomento, un procedimento

decisorio circa i reclami "che non presenta certamente i caratteri

della giurisdizionalità".

La mancanza della vocatio in ius e la non ricorribilità per

Cassazione del provvedimento terminativo non appaiono più

compatibili al giudice a quo con lo spirito del nuovo codice in cui

emergerebbe la volontà di giurisdizionalizzare tutta la fase

esecutiva della pena così come reso esplicito dalla Relazione.

Nel testo di quest'ultima, in particolare, a fronte dell'intento

di regolare nell'art. 666 un procedimento giurisdizionale unitario

per tutte le competenze del Tribunale di sorveglianza, non si

leggerebbe alcuna spiegazione della "grave deroga" introdotta per i

procedimenti di cui sopra, deroga ritenuta lesiva dell'art. 13 della

Costituzione (non potendo la materia essere relegata nell'ambito

amministrativo) ma ancor più lesiva della direttiva n. 96 della

legge delega che impone garanzie di giurisdizionalitànella fase di

esecuzione con riferimento ai provvedimenti concernenti le pene ed

esige il contraddittorio nei procedimenti incidentali.

La sopravvivenza sine die delle già viste procedure in tema di

sorveglianza particolare e recupero ad espiazione dei periodi di

permesso, viceversa, non assicurerebbe alcuna delle suddette

garanzie, malgrado la delicatezza della materia.

Anche i procedimenti de quibus andrebbero annoverati tra quelli

"incidentali" e non potrebbero svolgersi ormai al di fuori dell'area

giurisdizionale, senza vulnerare l'art. 24, secondo comma, della

Costituzione.

Né sarebbe più possibile - a pena della violazione dell'art. 27,

terzo comma, della Costituzione - considerare il permesso premio

un'accidentale modalità dell'esecuzione, ovvero argomentare nel

senso della sentenza n. 188 del 1990, con la quale questa Corte ha

escluso l'illegittimità degli artt. 14-ter, terzo comma, e 53-bis,

della legge n. 354 del 1975 con riferimento alla partecipazione

dell'imputato all'udienza, ma vigente il vecchio codice.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza con

riguardo alla mancata previsione del ricorso per Cassazione e per

l'infondatezza della stessa in quanto la partecipazione del difensore

alla camera di consiglio garantirebbe pienamente il detenuto

interessato (il quale ha anche facoltà di presentare memorie

proprie).

Quanto alla natura e funzione del permesso premio, l'Avvocatura

richiama la già citata sentenza n. 188 del 1990 dalla quale sarebbe

mutuabile la coerenza del rapporto tra finalità rieducativa della

pena e la disciplina (anche procedimentale) dei permessi. Considerato in diritto

1. - È prospettata l'illegittimità costituzionale dell'art. 236

del d.lgs. n. 271 del 1989, recante le norme di attuazione del codice

di procedura penale dell'art. 14-ter, primo secondo e terzo comma,

della legge n. 354 del 1975, concernente l'ordinamento penitenziario,

nonché 30-bis, terzo e quarto comma, della stessa legge.

La prima di dette norme dispone che, nelle materie di competenza

del Tribunale di sorveglianza, anche dopo l'entrata in vigore del

nuovo codice di procedura penale, continuino ad osservarsi le regole

procedimentali dettate dalla seconda delle norme impugnate. E l'art.

14-ter, nel disciplinare il reclamo avverso i provvedimenti

riguardanti il regime di sorveglianza particolare, descrive un

sintetico procedimento camerale, sia pure con la partecipazione del

pubblico ministero e del difensore del detenuto e con la previsione

della facoltà, per quest'ultimo e per l'amministrazione

penitenziaria, di presentare memorie.

Per effetto del rinvio contenuto nel secondo comma dell'art. 53-bis

del richiamato ordinamento penitenziario, tale procedimento viene

seguito anche nel caso - qual è quello di cui al giudizio a quo - di

esclusione dal computo della pena del periodo di permesso o licenza,

mentre sul punto nulla aggiunge l'art. 30-bis della stessa legge n.

354 del 1975. A parere del Tribunale di sorveglianza di Brescia, alla

luce del nuovo e ben più articolato modello processuale introdotto

dagli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale, proprio per

tale giudice, la deroga che la denunciata normativa consente

risulterebbe lesiva dell'inviolabilità della libertà personale, del

diritto di difesa, delle finalità rieducative della pena, nonché,

in particolare, delle direttive poste dalla legge delega.

2. - La questione è fondata.

Preliminare ed assorbente rispetto a tutte le prospettate

violazioni dei precetti costituzionali è la verifica di

compatibilità tra il rito ex art. 14 -ter ed il punto 96, art. 2,

della legge di delegazione 16 febbraio 1987, n. 81 che, nella fase

della esecuzione, con riferimento ai provvedimenti concernenti le

pene , impone "garanzie di giurisdizionalità", consistenti nella

"necessità del contraddittorio" e nell'"impugnabilità dei

provvedimenti". Finalità del legislatore delegante è quindi il

rispetto integrale - e senza possibilità di distinzioni tra le diverse misure - delle garanzie costituzionali del diritto di difesa e

della tutela della libertà personale anche nella fase esecutiva

della pena, in coerenza con il progetto rieducativo che questa

sottende, nel porsi non più soltanto come giusta , ma anche come

utile .

Questa Corte ha già esaminato la particolare situazione legata al

recupero a detenzione del permesso-premio nel caso di immeritevolezza

del condannato, escludendo ogni carattere di afflittività ulteriore

per la decisione di non sottrarre tale periodo dal computo della pena

(sentenza n. 188 del 1990). Tale considerazione, fondata sulla natura

sostanzialmente fiduciaria del permesso e sul suo carattere di

premialità progressiva, non vale tuttavia a consentire l'esclusione

del beneficio dall'ambito della esecuzione, attesa l'ampia accezione

che la delega conferisce a tale categoria, indistintamente

richiamandovi "i provvedimenti concernenti le pene e le misure di

sicurezza".

Ne consegue che la regola processuale non può difettare dei

requisiti, posti come necessari, della vocatio in ius,

dell'appagamento integrale dell'esigenza di contraddittorio,

dell'impugnabilità del provvedimento.

Le conclusioni raggiunte nella citata sentenza, infatti, si

rapportavano al previgente regime, né avrebbero potuto tener conto

del nuovo modulo procedimentale che l'art. 666 del codice di

procedura penale ha tracciato per il processo di esecuzione, che

l'art. 678 - nel richiamare questa norma - ha altresì esteso al

Tribunale di sorveglianza, ma che l'art. 236 delle disposizioni di

attuazione non ha reso applicabile in subiecta materia, senza

peraltro alcuna ragionevole spiegazione.

Nel consentire la vigenza ulteriore del procedimento ex art.

14-ter per il reclamo dei provvedimenti che imputano a detenzione il

periodo di permesso, l'art. 236 si pone in contrasto con le

indicazioni nascenti dal citato punto 96 e realizzate nel nuovo

processo di sorveglianza, onde ne va dichiarata l'illegittimità

costituzionale per eccesso di delega.

È evidente infatti che la ristrettezza dello spatium deliberandi

di dieci giorni imposta al tribunale preclude la possibilità di

osservare il termine di cui al terzo comma del più volte citato art.

666, la impossibilità per l'interessato di partecipare al giudizio

non può essere validamente sostituita dalla facoltà di presentare

memorie, la non ricorribilità per Cassazione della decisione sul

reclamo (talvolta affermata dalla giurisprudenza di legittimità) è

elemento idoneo a privare definitivamente il procedimento delle

richieste garanzie di giurisdizionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 236, secondo

comma, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), 14-ter,

primo, secondo e terzo comma, e 30-bis della legge 26 luglio 1975, n.

354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle

misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non

consentono l'applicazione degli artt. 666 e 678 del codice di

procedura penale nel procedimento di reclamo avverso il decreto del

magistrato di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione

il periodo trascorso in permesso-premio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1993.

Il Presidente e redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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