Corte costituzionale

Sentenza n. 235/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/07/1996 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis, terzo

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), promosso con ordinanza emessa l'8 agosto 1995 dal

tribunale di sorveglianza di Brescia, nel procedimento di

sorveglianza nei confronti di Buso Antonio, iscritta al n. 950 del

registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 maggio 1996 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Chiamato a giudicare sul reclamo proposto da un detenuto il 2

giugno 1995 avverso il diniego, ad opera del magistrato di

sorveglianza, di un permesso premio, provvedimento notificato

all'interessato il 31 maggio 1995, il tribunale di sorveglianza di

Brescia, rilevata la tardività del gravame in quanto proposto oltre

il termine previsto dall'art. 30-bis, terzo comma, della legge 26

luglio 1975, n. 354, ha, con ordinanza dell'8 agosto 1995, sollevato,

in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, questione di

legittimità della detta disposizione dell'ordinamento penitenziario

nella parte in cui concede al condannato ed al pubblico ministero il

solo termine di ventiquattro ore per il reclamo avverso il

provvedimento di diniego del permesso premio, anziché quello

"ordinario" di dieci giorni.

Rileva il giudice a quo che il detto termine - "accettabile se

riferito al permesso di urgenza e ordinario" - risulta del tutto

incongruo rispetto ai permessi premio.

Tanto più che la Corte costituzionale mentre, da un lato, ha, con

sentenza n. 53 del 1993, dichiarato (fra l'altro) l'illegittimità

dell'art. 30-bis della legge n. 354 del 1975 nella parte in cui non

consente l'applicazione degli artt. 666 e 678 del codice di procedura

penale nel procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato

di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione il periodo

trascorso in permesso premio, dall'altro lato, con le sentenze n.

349 del 1993 e 227 del 1995, ha affermato "la natura giurisdizionale

del permesso premio".

E, se pure l'art. 172 del codice di procedura penale stabilisce che

i termini si computano anche in ore, sta di fatto che l'art. 585

dello stesso codice stabilisce il termine per l'impugnazione non

inferiore ai quindici giorni, mentre l'ordinamento penitenziario

contempla il termine di dieci giorni per i reclami avverso i

provvedimenti concernenti il regime di sorveglianza particolare (art.

14-ter, primo comma) e le licenze (art. 53-bis, comma secondo, che

richiama l'art. 14-ter).

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Nessun contrasto - rileva l'avvocatura - con il principio di

eguaglianza sotto il profilo della irrazionale identità di

trattamento sarebbe ravvisabile perché, nonostante la diversità di

presupposti, sia il permesso ordinario quanto il permesso premio

consistono in una deroga temporanea alla detenzione carceraria e ad

entrambi devono applicarsi le stesse cautele. Donde anche la non

pertinenza - sotto il profilo della irrazionale diversità di

trattamento - delle norme del codice e dell'ordinamento penitenziario

richiamate.

La dedotta violazione degli artt. 25 e 27 della Costituzione

sarebbe, poi, del tutto incomprensibile. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di sorveglianza di Brescia, dubita, in

riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, della

legittimità dell'art. 30-bis, terzo comma, della legge 26 luglio

1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione

delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in

cui concede al condannato ed al pubblico ministero il solo termine di

ventiquattro ore per proporre reclamo avverso i provvedimenti in

materia di permessi premio adottati dal magistrato di sorveglianza.

Più in particolare, il giudice a quo chiamato a decidere su un

reclamo avverso il diniego di un permesso premio, reclamo proposto un

solo giorno oltre il termine previsto dalla norma di cui viene

denunciata la illegittimità, ha lamentato la eccessiva brevità di

tale termine che, originariamente dettato in via esclusiva per i

permessi ordinari, è stato esteso ai permessi premio dall'art.

30-ter, sesto comma, della legge n. 354 del 1975, articolo introdotto

dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, con il semplice

richiamo ("si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo e al

quarto comma dello stesso articolo") all'art. 30-bis della stessa

legge n. 354 del 1975.

A sostegno della illegittimità della norma ora denunciata, il

giudice a quo deduce l'irragionevolezza dell'assimilazione fra il

regime del reclamo in materia di permessi premio a quello del reclamo

avverso i provvedimenti concernenti i permessi ordinari. E ciò

nonostante che due significativi interventi della Corte

costituzionale facciano implicitamente propendere per una disciplina

differenziata. Il primo (sentenza n. 53 del 1993) che ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale "anche" dell'art. 30-bis

della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede

l'applicazione al reclamo in materia di permessi premio della

procedura prevista dall'art. 666 del codice di procedura penale. Il

secondo (sentenza n. 349 del 1993; ma anche sentenza n. 504 del

1995), volto a "ribadire" la "natura giurisdizionale del permesso

premiale".

Proprio in forza dell'avvenuta giurisdizionalizzazione della

procedura, del tutto incongruo si rivela, allora, il termine per

proporre reclamo avverso i provvedimenti concernenti i permessi

premio, assolutamente eccezionale risultando un termine determinato

in ore "che non si ritrova in altre norme del codice di procedura

penale", pure se, ai sensi dell'art. 172 dello stesso codice, i

termini processuali possono essere fissati anche in ore.

A ciò aggiungasi che è lo stesso ordinamento penitenziario a

contemplare un regime relativo al termine per i reclami avverso i

provvedimenti del magistrato di sorveglianza, termine da identificare

in quello di dieci giorni, previsto in materia di reclamo contro i

provvedimenti sulla sorveglianza particolare.

2. - La questione è inammissibile.

È opportuno premettere - anche per pervenire ad una necessaria

chiarificazione nella materia dei permessi premio, la cui disciplina

è stata più volte dichiarata non conforme alla Costituzione ad

opera di decisioni di questa Corte - che il richiamo ad opera del

giudice a quo volto a stabilire una sorta di diretta

conseguenzialità tra la sentenza n. 53 del 1993 e la disciplina

concernente il termine per proporre reclamo in materia di permessi

premio non appare del tutto pertinente.

Con la detta sentenza, infatti, la Corte dichiarò l'illegittimità

costituzionale, per violazione della legge-delega, dell'art. 236

delle norme di attuazione del codice di procedura penale (norme

approvate, insieme alle norme di coordinamento e transitorie, con il

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), nonché dell'art.

14-ter, primo, secondo e terzo comma, della legge n. 354 del 1975,

nella parte in cui non consentono l'applicazione degli artt. 666 e

678 del codice di procedura penale al procedimento di reclamo avverso

il decreto del magistrato di sorveglianza che esclude dal computo

della detenzione il periodo trascorso in permesso premio.

Una decisione che non è in grado di incidere - neppure sul piano

interpretativo - sulla questione sottoposta ora all'esame della

Corte, sia perché l'estensione del sistema giurisdizionalizzato

riguarda esclusivamente la procedura e non anche il termine per

attivarla, sia perché la detta decisione aveva esclusivo riguardo ad

una specifica procedura, quella, cioè, relativa al procedimento di

reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che escluda

dal computo di detenzione il periodo trascorso in permesso premio.

3. - Poste tali premesse, le argomentazioni del giudice a quo circa

la eccessiva brevità del termine di ventiquattro ore stabilito dalla

legge per proporre reclamo avverso i provvedimenti in materia di

permessi premio non sono prive di una qualche plausibilità.

Questa Corte non può, invero, non sottolineare come l'esperienza

dei permessi premio, da ritenere parte integrante del trattamento,

rappresenta, come già si è avuto occasione di precisare sin dalle

prime pronunce in materia, "incentivo alla collaborazione del

detenuto con l'istituzione carceraria, appunto in funzione del premio

previsto, in assenza di particolare pericolosità sociale quale

conseguenza di regolare condotta, tanto da venir considerato esso

stesso strumento di rieducazione in quanto consente un iniziale

reinserimento del condannato nella società, così da potersene

trarre elementi utili per l'eventuale concessione di misure

alternative alla detenzione" (v. sentenza n. 188 del 1990, ma anche

la sentenza n. 504 del 1995). Tanto più che, pur non essendo

compreso dal capo sesto della legge penitenziaria, relativo alle

misure alternative alla detenzione, esso diviene comunque "uno

strumento cruciale ai fini del trattamento" perché può rivelarsi

funzionale - in applicazione del principio di progressività -

all'affidamento in prova (v., oltre alla già ricordata sentenza n.

504 del 1995, anche la sentenza n. 227 del 1995), ferma, peraltro,

restando la natura ampiamente discrezionale che contrassegna il

provvedimento che concede il permesso.

Si spiega così come, in tempi recenti, questa Corte, superando la

costruzione che vedeva nel permesso premio un istituto non eccedente

l'ambito della regolamentazione della vita di relazione all'interno

degli stabilimenti carcerari senza alcuna possibile incidenza

sostanziale sugli effetti e sulla durata del rapporto instauratosi

con l'inizio dell'esecuzione della pena (cfr., invece, in tal senso,

le ordinanze n. 1163 del 1988 e n. 436 del 1989), abbia incluso i

permessi premio fra le misure che ammettono a forme di espiazione

della pena fuori del carcere, come tali incidenti "sull'esecuzione

della pena e, quindi, sul grado di libertà personale del detenuto"

(v. sentenze n. 227 del 1995 e n. 349 del 1993).

4. - Così verificata la funzione del permesso premio, ne consegue

una profonda distinzione tra tale istituto e quello del permesso c.d.

di necessità previsto dall'art. 30 della legge n. 354 del 1975,

istituto peraltro non connaturato alla esecuzione della pena, potendo

essere concesso il permesso di necessità anche prima del passaggio

in giudicato della sentenza (v. art. 30, primo comma, secondo e terzo

periodo, della legge n. 354 del 1975). Fra l'altro, i rigorosi

presupposti cui la detta norma subordina la concessione di permessi

giustifica i brevissimi termini entro i quali è possibile impugnare

il provvedimento del magistrato di sorveglianza, senza che, proprio

per la dissociazione dei permessi premio dalle esigenze del

trattamento, possa profilarsi una qualsiasi omologazione con gli

altri permessi, che ecceda l'ambito meramente nominalistico.

5. - Questa Corte non può, dunque, non rilevare che la fissazione

di un identico termine per il reclamo nei confronti dei provvedimenti

concernenti i permessi di necessità ed il reclamo nei confronti dei

provvedimenti concernenti i permessi premio si riveli non

ragionevole, rispondendo ciascuno dei due provvedimenti reclamati a

presupposti e finalità diverse. Ma a parte ciò, è la disciplina

dell'art. 30-ter, sesto comma, della legge n. 354 del 1975 a

suscitare dubbi di ragionevolezza, potendo apparire non del tutto

congruo il termine di ventiquattro ore per censurare un provvedimento

che incide su un regime che è parte integrante del trattamento e da

cui possono discendere conseguenze dirette anche al fine

dell'applicazione delle misure alternative alla detenzione.

6. - Senonché i tertia comparationis additati dal giudice a quo

risultano così disomogenei da non consentire alcuna possibilità di

adattamento all'istituto in esame.

Non è, certo, evocabile il termine di dieci giorni, di cui

all'art. 14-ter, previsto per il reclamo avverso il provvedimento

che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare,

richiamato per i reclami avverso il decreto che esclude dal computo

della pena detentiva il tempo trascorso dal detenuto o dall'internato

in permesso o in licenza in caso di mancato rientro o di gravi

comportamenti da cui risulta che il soggetto non si è dimostrato

meritevole del beneficio. Trattasi infatti di istituti di ben

diversa complessità e perseguenti finalità non assimilabili a

quelle perseguite dai provvedimenti riguardanti la concessione o il

diniego dei permessi premio. Ancor meno è richiamabile l'ulteriore

termine, pur esso evocato dal giudice a quo concernente

l'impugnazione dei provvedimenti del giudice, secondo la

regolamentazione apprestata dal codice di procedura penale; un

termine, oltre tutto, da collegare ad una serie di più articolate

prescrizioni non riferibili, in alcun modo, all'istituto in esame.

7. - Poiché, dunque, non è consentito rintracciare

nell'ordinamento una conclusione costituzionalmente obbligata che

permetta a questa Corte di porre rimedio alla brevità del termine

per proporre reclamo avverso il decreto del magistrato di

sorveglianza in materia di permessi premio rideterminandolo essa

stessa, la questione deve essere dichiarata inammissibile.

Sarà compito del legislatore provvedere, quanto più rapidamente,

alla fissazione di un nuovo termine che contemperi la tutela del

diritto di difesa con le esigenze di speditezza della procedura.

Ferma restando la possibilità per l'interessato di azionare il

procedimento per la restituzione nel termine, nei limiti indicati

dall'art. 175, primo comma, del codice di procedura penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 30-bis, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354

(Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento

agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di

sorveglianza di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 4 luglio 1996.

Il cancelliere: Malvica

ECLI:IT:COST:1996:235 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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