Art. 23 — Remunerazione e assegni familiari
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La remunerazione corrisposta per il lavoro e' determinata nella misura dell'intera mercede per gli internati e di sette decimi della mercede per gli imputati e i condannati. La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta ai condannati e' versata alla cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto. La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta agli imputati e' accantonata ed e' versata all'avente diritto in caso di proscioglimento o di assoluzione oppure alla cassa di cui al precedente comma in caso di condanna. Ai detenuti e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalita' di legge. Gli assegni familiari sono versati direttamente alle persone a carico con le modalita' fissate dal regolamento.
Testo in vigore dal 9 agosto 1975 al 31 ottobre 1986
