Corte costituzionale

Sentenza n. 49/1992

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/02/1992 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge

26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e

sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1991 dal Tribunale di

Cagliari nel procedimento civile vertente tra Ministero di grazia e

giustizia e Ruiu Pietro Carmelo, iscritta al n. 550 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Ruiu Pietro Carmelo, detenuto presso la Casa Circondariale di

Nuoro, con ricorso del 3 novembre 1988, chiedeva al Pretore di Nuoro,

in funzione di giudice del lavoro, di condannare il Ministero di

Grazia e Giustizia a restituirgli le somme corrispondenti alla

trattenuta dei tre decimi operata nei suoi confronti ai sensi

dell'art. 23 della legge n. 354 del 1975, sulle mercedi erogategli

dal 1984 al 1986 per il lavoro prestato presso la detta Casa

Circondariale. Il Pretore accoglieva la domanda, ma l'Amministrazione

proponeva appello.

Il Tribunale di Cagliari, con ordinanza del 12 giugno 1991 (R.O.

n. 550 del 1991), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale del suddetto art. 23 della legge n. 354 del 1975, in

riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione.

Ha osservato che la disposizione censurata prevedeva una forma di

prelievo coattivo, destinato - inizialmente alla Cassa per il

soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto, e, dopo la sua

soppressione ad opera della legge n. 641 del 1978, alle Regioni e

agli enti locali per il soddisfacimento, nella misura del 16% delle

entrate, degli stessi scopi della Cassa e per la restante parte, al

finanziamento delle attività amministrative dei detti enti pubblici.

La trattenuta, almeno dal 1978, avrebbe avuto natura impositiva,

siccome diretta al finanziamento di una spesa pubblica, onde il

contrasto della detta disposizione con l'art. 53, primo comma, della

Costituzione, in quanto impone a tutti i detenuti che lavorano un

identico tributo nonostante la loro diversa capacità contributiva.

Inoltre, gli stessi detenuti risulterebbero ingiustamente

discriminati rispetto agli altri cittadini dalla previsione, solo in

loro danno, di un concorso aggiuntivo alla spesa pubblica.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

3. - Nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

che ha concluso per la infondatezza della questione, attesa la natura

particolare del lavoro carcerario che giustifica la diversità della

disciplina del rapporto e le sue conseguenze, rispetto a quella del

rapporto di lavoro ordinario. Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 23 della legge 26

luglio 1975, n. 354, abrogato, con efficacia ex nunc, dalla legge n.

663 del 1986, nella parte in cui prevede la riduzione dei tre decimi

della mercede pagata ai detenuti che lavorano, versata in un primo

tempo alla Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del

delitto e, dopo la sua soppressione ad opera della legge n. 641 del

1978, alle Regioni e agli enti locali, per il soddisfacimento, nella

misura del 16%, degli stessi scopi perseguiti dalla Cassa, e per la

parte restante, delle funzioni amministrative degli enti destinatari,

realizzando così una forma di prelievo coattivo, leda gli artt. 3 e

53, primo comma, della Costituzione, risultando violato il principio

dell'uguale trattamento impositivo secondo la capacità contributiva,

e discriminati ingiustamente i detenuti rispetto agli altri

cittadini.

2. - La questione è fondata.

L'art. 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354, abrogato dall'art.

29 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, ma applicabile nella

fattispecie, trattandosi di remunerazione di lavoro svolto da un

detenuto all'interno di uno stabilimento carcerario dal 1984 al 1986,

disponeva che al detenuto lavoratore fossero corrisposti

dall'amministrazione penitenziaria solo i sette decimi della mercede,

mentre i rimanenti tre decimi fossero versati alla Cassa per il

soccorso e l'assistenza delle vittime dei delitti istituita in base

all'art. 73 della detta legge.

La Cassa aveva finalità di assistenza a favore di coloro che

versavano in istato di bisogno per effetto di un delitto.

A prescindere dall'esistenza di un danno risarcibile e anche

dall'eventuale avvenuto risarcimento, si era ritenuto a carico di

coloro che avevano commesso un reato il dovere di contribuire

direttamente con il loro lavoro ad aiutare le vittime di fatti

criminosi e di alleviarne i bisogni.

In sostanza, si trattava di un atto di solidarietà dei condannati

verso le vittime dei delitti, anche se l'onere veniva a gravare su un

numero limitato di detenuti, e per giunta sui più bisognosi e

persino su coloro il cui reato non aveva provocato vittime e su

quelli che avevano già risarcito il danno cagionato dal delitto da

essi commesso.

3. - Con il decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in

legge 21 ottobre 1978, n. 641, la Cassa era soppressa e con il

decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979 si stabiliva che

i fondi giacenti presso la Cassa e le entrate successive alla sua

soppressione, a partire dal 31 marzo 1979, fossero versate al

Ministero del Tesoro e destinate nella misura dell'84% allo

svolgimento delle funzioni amministrative da parte dei Comuni e delle

Province (art. 132 del d.P.R. n. 616 del 1977) e del 16% per la

prosecuzione delle funzioni già esercitate dalla Cassa nelle Regioni

a Statuto speciale (art. 119 del d.P.R. n. 616 del 1977).

Le funzioni amministrative riguardavano le attività relative

all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei

detenuti e delle vittime dei delitti, all'assistenza post-sanitaria,

assegnate poi, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione,

specificamente ai Comuni dall'art. 25 del d.P.R. n. 616 del 1977;

nonché gli interventi in favore dei minorenni soggetti a

provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili e quelli di

protezione speciale in favore delle prostitute.

Essendosi, quindi, sostituiti alla Cassa di soccorso enti

portatori di interessi plurimi, sono venuti meno la specifica

destinazione delle trattenute di cui trattasi al soddisfacimento dei

bisogni delle vittime delle azioni delittuose e il vincolo di

solidarietà tra detenuti e vittime dei delitti, sicché le

trattenute sono dirette a soddisfare finalità di beneficenza

pubblica. E siccome il relativo onere deve gravare sulla intera

collettività e non solo sui detenuti che lavorano, sussiste

violazione del richiamato art. 3 della Costituzione, ponendosi una

irrazionale ingiustificata discriminazione tra i detti detenuti e gli

altri cittadini, onde la fondatezza della questione e la declaratoria

di illegittimità costituzionale della disposizione censurata.

Resta assorbita la censura che riguarda la violazione dell'art. 53

della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge

26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e

sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

nella parte in cui stabilisce una riduzione dei tre decimi della

mercede corrisposta per il lavoro dei detenuti da versarsi alla Cassa

per il soccorso e l'assistenza alle vittime dei delitti e, dopo la

sua soppressione, alle regioni ed agli enti locali (province e

comuni).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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