Corte costituzionale

Ordinanza n. 336/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/07/1994 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema

penale), promossi con ordinanze emesse il 22 novembre 1993 dal Pretore di Asti, il 16 marzo 1994 dalla Corte di appello di Torino, il

15 febbraio 1994 dal Pretore di Saluzzo (n. 2 ordinanze), il 9 e il 4

febbraio, il 9 marzo ed il 14 gennaio 1994 dal Pretore di Bologna,

rispettivamente iscritte ai nn. 182, 275, 293, 294, 298, 299, 300 e

301 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 15, 21, 22 e 23, prima serie speciale, dell'anno

1994;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio il Giudice relatore

Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il Pretore di Asti ha, con ordinanza del 22 novembre

1993, sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981,

n. 689, nella parte in cui esclude l'applicabilità delle sanzioni

sostitutive ai reati previsti dall'art. 21, terzo comma, della legge

10 maggio 1976, n. 319;

che un'identica questione hanno sollevato anche il Pretore di

Bologna, con quattro ordinanze del 14 gennaio 1994, 4 febbraio 1994,

9 febbraio 1994 e 9 marzo 1994, il Pretore di Saluzzo, con due

ordinanze, entrambe del 15 febbraio 1994 e la Corte di appello di

Torino, con ordinanza del 16 marzo 1994;

che in nessuno dei giudizi si è costituita la parte privata né

ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che, attesa l'identità delle questioni, i relativi

giudizi vanno riuniti;

che questa Corte, con sentenza n. 254 del 1994, ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, secondo

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio "nella parte in

cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti

dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la

tutela delle acque dall'inquinamento)";

e che, dunque, la questione ora proposta deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) già

dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 254 del

1994, "nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si

applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10

maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque

dall'inquinamento)", questione sollevata dal Pretore di Asti, dal

Pretore di Bologna, dal Pretore di Saluzzo e dalla Corte di appello

di Torino con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:336 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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