Corte costituzionale

Ordinanza n. 213/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/05/1995 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60, terzo comma

(recte: secondo comma), della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 23

aprile 1994 dal Pretore di Bergamo - Sezione distaccata di Treviglio

nel procedimento penale a carico di Ranalli Tommaso, iscritta al n.

31 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1995 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Pretore di Bergamo - Sezione distaccata di

Treviglio ha, con ordinanza del 23 aprile 1994, sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, questione di

legittimità dell'art. 60, terzo comma (recte: secondo comma), della

legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella

parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino al reato

previsto dall'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n.

319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 254 del 1994, ha

già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, secondo

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio nella parte in

cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti

dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la

tutela delle acque dall'inquinamento);

e che, pertanto, la questione ora proposta deve essere

dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanze n. 336 del

1994, n. 402 del 1994, n. 429 del 1994 e n. 114 del 1995);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), già

dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 254 del

1994, "nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si

applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10

maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque

dall'inquinamento), sollevata dal Pretore di Bergamo - Sezione

distaccata di Treviglio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:213 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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