Corte costituzionale

Sentenza n. 254/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/06/1994 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema

penale), promossi con ordinanze emesse il 22 novembre 1993 dal

Pretore di Genova, il 21 dicembre 1993 dal Pretore di Asti, il 26

novembre 1993 dal Pretore di Milano, ed il 20 dicembre 1993 dal

Pretore di Modena, Sezione distaccata di Mirandola (n. 3 ordinanze),

iscritte rispettivamente ai nn. 55, 120, 122, 133, 134, 135 del

registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 9 e 13, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con tre ordinanze dal contenuto pressoché identico

pronunciate in altrettanti procedimenti a carico di persone imputate

del reato di cui all'art. 21, primo e terzo comma, della legge 10

maggio 1976, n. 319, il Pretore di Modena, Sezione distaccata di

Mirandola, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 60 della legge 24

novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non consente l'applicazione

delle sanzioni sostitutive nei confronti di chi sia imputato dei

reati previsti dall'art. 21 della detta legge n. 319 del 1976.

Rileva il giudice a quo che in materia di reati a tutela

dall'inquinamento la preclusione derivante dalla norma di cui si

denuncia la violazione si rivela assolutamente arbitraria se posta a

raffronto con altre previsioni aventi identica obiettività giuridica

(la tutela dell'ambiente attuata mediante la previsione di reati

contravvenzionali, formali e di pericolo) e, oltre tutto, sanzionate

talora con pene più gravi, come le fattispecie contemplate dagli

artt. 25, 26 e 27 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

Un'irrazionalità, peraltro, rafforzata dalla comune esclusione

dall'amnistia per entrambe le categorie di reati.

La considerazione, poi, che per tutti gli altri reati in materia

ambientale succeduti alla legge n. 689 del 1981 (ad eccezione di

quelli ora ricordati) non sia prevista alcuna preclusione

all'applicabilità dell'amnistia, che il decreto-legge 14 giugno

1993, n. 187, convertito dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, abbia

notevolmente elevato il limite di applicabilità delle sanzioni

sostitutive, e che il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454, sembra

aver depenalizzato talune delle previsioni di cui alla legge n. 319

del 1976, fa univocamente desumere che lo scopo perseguito, sul

punto, dall'art. 60 della legge n. 689 del 1981 "sia ormai venuto

meno, così da comportare l'illegittimità della disciplina

censurata, perché fonte di ingiustificate disparità di trattamento

e, quasi, di anacronismo legislativo".

2. - Un'analoga questione ha proposto anche il Pretore di Asti con

ordinanza del 21 dicembre 1993, denunciando, in riferimento all'art.

3 della Costituzione, l'art. 60, secondo comma, della legge 24

novembre 1981, n. 689, "nella parte in cui non consente

l'applicazione delle pene sostitutive relativamente al reato di cui

all'art. 21, comma 3 legge 10 maggio 1976, n. 319".

Rileva il rimettente che tale esclusione, introdotta per

salvaguardare più efficacemente le acque (e gli altri corpi

ricettori) dagli scarichi inquinanti provenienti da insediamenti

produttivi, ha finito per rivelarsi contraddittoria rispetto alla

successiva normazione in materia ambientale relativamente alla quale

la norma denunciata risulta, invece, inoperante: più in particolare,

la sostituzione delle pene detentive era consentita per i reati

previsti dal d.P.R. 24 maggio 1988, n. 217, emanato per "proteggere

le acque dall'inquinamento provocato dallo scarico" di sostanze

pericolose come cadmio, mercurio, etc. Una tipologia di reato analoga

a quella prevista dall'art. 21, terzo comma, della legge n. 319 del

1976 ed, inoltre, con la comminatoria di una pena edittale superiore

nel massimo. Tale d.P.R. è stato successivamente abrogato dal

decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, con il quale è stata

data attuazione a numerose direttive CEE "in materia di scarichi

industriali di sostanze pericolose nelle acque". Nonostante

l'analogia delle previsioni e della relativa tutela nonché la

particolare gravità del regime sanzionatorio, neppure per tali reati

opera la previsione ostativa all'applicabilità di sanzioni

sostitutive. Con eccezione di quelli previsti dall'art. 18, primo

comma, del decreto legislativo n. 132 del 1992, concernente la

protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da

certe sostanze pericolose; e ciò per il richiamo, puro e semplice,

di tale norma al sistema sanzionatorio stabilito dalla legge n. 319

del 1976 e successive modificazioni.

Conseguenziale, dunque, la violazione dell'art. 3 della

Costituzione, per la disparità di trattamento relativamente alla

possibilità di applicazione delle sanzioni sostitutive, fra il reato

previsto dall'art. 21, terzo comma, della legge n. 319 del 1976 e

quelli previsti dall'art. 18, quarto e quinto comma, del decreto

legislativo n. 133 del 1992; una disparità "che non può trovare

giustificazione alcuna atteso che le norme poste a confronto tutelano

il medesimo bene (il sistema ecologico idrico o, più in generale,

l'ambiente)". Al contrario le fattispecie previste dalla seconda

delle due disposizioni "riguardano comportamenti inquinanti più

pericolosi (in relazione al tipo di sostanze presenti negli

scarichi)" rispetto a quelli contemplati dalla norma che deve trovare

applicazione nel processo a quo, come risulta dal più grave regime

sanzionatorio predisposto nei confronti di essi.

Richiamate le sentenze costituzionali nn. 249 del 1993 e 175 del

1971, il Pretore ricorda, ancora, la giurisprudenza di questa Corte

in punto di applicazione del principio di eguaglianza in materia

penale informata ad una sorta di self-restraint, per subito osservare

che il petitum perseguito nel processo a quo non è volto alla

estensione del divieto di cui all'art. 60 della legge n. 689 del 1981

ai reati previsti dal decreto legislativo n. 133 del 1992, ma solo a

sopprimere l'irrazionale preclusione operante per il reato contestato

nel caso di specie. Il controllo di costituzionalità può

estendersi, infatti, alle "disposizioni fondate su criteri diversi da

quelli specificamente indicati o a quelle caratterizzate dalla totale

assenza di motivi che valgono a giustificare la disparità di

trattamento". Una disparità, appunto, agevolmente rilevabile nella

comparazione tra le predette ipotesi di reato.

3. - Una analoga questione ha sollevato anche il Pretore di

Genova, con ordinanza del 20 novembre 1993, denunciando, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'art. 60 della

legge 24 novembre 1981, n. 689, "nella parte in cui stabilisce che le

pene sostitutive non si applicano al reato previsto dall'art. 21

della legge 10 maggio 1976, n. 316" (recte, n. 319).

Il profilo di novità di tale ordinanza sta nell'indicazione,

quale parametro di raffronto, anche dell'art. 24 della Costituzione

per "violazione del diritto di difesa nello svolgimento del

processo", vulnerato dalla detta esclusione, "su di un aspetto che ha

conseguenze sul piano sostanziale".

4. - Pressoché identica pure la questione sollevata dal Pretore

di Milano con ordinanza del 26 novembre 1993, denunciando, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione (per la verità,

senza alcuna motivazione relativamente agli ultimi due parametri),

l'illegittimità dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689,

"nella parte in cui esclude l'applicabilità delle pene sostitutive

al reato previsto dall'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319".

5. - In nessuno dei sei giudizi si è costituita la parte privata

né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto

1. - Le ordinanze di rimessione sollevano questioni in parte

analoghe ed in parte identiche. I relativi giudizi vanno, pertanto,

riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. - I giudici a quibus dubitano, tutti con riferimento all'art. 3,

alcuni di essi anche all'art. 24, altri ancora, all'art. 27 della

Costituzione, pure congiuntamente chiamati in causa, della

legittimità dell'art. 60, primo comma, della legge 24 novembre 1981,

n. 689, nella parte in cui non consente l'applicazione delle sanzioni

sostitutive delle pene detentive brevi relativamente ai reati

previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319

(norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

Più in particolare, in relazione agli addebiti di volta in volta

contestati - ed alle cui relative previsioni questa Corte deve

circoscrivere il suo esame per evidenti ragioni attinenti alla

rilevanza - ci si duole della sottrazione dal regime generale di cui

agli artt. 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, di una

consistente parte del sistema sanzionatorio della legge n. 319 del

1976, e, precisamente, delle ipotesi di reato previste per chi, senza

avere richiesto la prescritta autorizzazione, apra o comunque

effettui nuovi scarichi in tutte le acque superficiali o sotterranee,

interne e marine, sia pubbliche che private, nonché in fognature,

nel suolo e nel sottosuolo, per chi continui ad effettuare o

mantenere gli scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata negata o

revocata, ovvero per chi, effettuando al momento di entrata in vigore

della legge scarichi nei corpi ricettori, non presenti domanda di

autorizzazione o di rinnovo, non ottemperi alle disposizioni

dell'art. 25 della detta legge, o, avendo presentato la domanda

mantenga lo scarico dopo che la domanda stessa è stata respinta o

l'autorizzazione revocata; comportamenti sanzionati con la pena

dell'arresto da due mesi a due anni, alternativa alla pena pecuniaria

e con applicazione, in ogni caso, della pena dell'arresto se lo

scarico superi i limiti di accettabilità di cui alle tabelle

allegate alla legge n. 319 del 1976, nei rispettivi limiti e modi di

applicazione (art. 21); nonché per chiunque effettui o mantenga uno

scarico senza osservare tutte le prescrizioni indicate nel

provvedimento di autorizzazione, condotte relativamente alle quali la

legge in esame prevede la pena dell'arresto fino a due anni,

alternativa alla pena pecuniaria (art. 22), anche in tal caso senza

possibilità di applicazione delle sanzioni sostitutive.

3. - Il comune richiamo all'art. 3 della Costituzione risulta

formulato attraverso la concomitante evocazione di tertia

comparationis da cui scaturirebbe l'arbitrarietà della esclusione

stabilita dalla norma censurata; in primo luogo, le previsioni degli

artt. 25, 26 e 27 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nonché

dell'art. 15 d.P.R. 24 maggio 1988, n. 217, successivamente abrogato

dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, aperte al regime

delle sanzioni sostitutive, nonostante che, tanto sul piano della

tutela penale quanto sul piano del regime sanzionatorio, si tratti di

fattispecie ancor più gravi di quelle per cui opera l'ostacolo

derivante dall'art. 60 della legge n. 689 del 1981.

4. - La questione è fondata.

Occorre premettere che la legge 24 novembre 1981, n. 689,

nell'introdurre il sistema dei divieti oggettivi all'applicazione

delle sanzioni sostitutive, ha, in via generale, e salvo le eccezioni

stabilite dall'art. 60, ultimo comma (reati previsti dalle leggi

relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'igiene sul

lavoro, nonché dalle leggi in materia edilizia e urbanistica e in

materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, quando per detti

reati la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria),

costruito un sistema preclusivo conformato in modo tale da richiamare

precetti sia del codice penale sia di leggi speciali (relative,

queste ultime, peraltro, alla sola tutela dall'inquinamento

atmosferico e delle acque) mediante un'indicazione nominatim di

singole fattispecie di reato. Un assetto che, in quanto ricalcato

sulle tradizionali esclusioni dal beneficio dell'amnistia, mostra

già di per sé una qualche incongruenza, se non altro considerando

che, mentre la detta causa estintiva del reato opera solo de

praeterito, le sanzioni sostitutive sono destinate ad operare

soprattutto de futuro.

Proprio relativamente al precetto ora censurato, la dottrina ebbe

subito occasione di segnalare come l'assenza di un richiamo, generale

o specifico, ma comunque ratione materiae, avrebbe precluso al

legislatore, attesa la natura tassativa dell'elenco risultante

dall'art. 60, di estendere il divieto oltre i testi di legge indicati

nel secondo comma, ferma restando, ovviamente, la facoltà di

coinvolgere, nella esclusione, mediante i necessari richiami

contenuti in testi di legge successivi, altre fattispecie di reato.

Un segnale della illegittimità latente della norma denunciata

risulta, del resto, dal ricorso al giudizio di questa Corte per la

sopravvenienza di norme disciplinanti materie identiche od analoghe,

a partire dal d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, attuativo delle

direttive CEE relative ai rifiuti, allo smaltimento dei

policlorodifenili e dei policlorotrifenili, nonché dei rifiuti

tossici e nocivi, una questione dichiarata manifestamente

inammissibile (ordinanza n. 261 del 1986) perché sollecitante una

pronuncia additiva in materia penale.

5. - L'articolarsi della disciplina a tutela dall'inquinamento

perviene ad una prima sistemazione, dovuta in parte anche al

sovrapporsi alla normativa vigente, con il d.P.R. 24 maggio 1988, n.

217, attuativo delle direttive CEE concernenti i valori limite e gli

obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose.

Il regime sanzionatorio dettato da tale normativa che, pure,

prevedeva pene più elevate nel massimo per chi effettuasse nuovi

scarichi nelle acque o in fognature senza autorizzazione, ovvero con

autorizzazione sospesa, rifiutata o revocata (art. 15, secondo comma)

ovvero per chi, nell'effettuare uno scarico, avesse superato i valori

limite stabiliti dal detto d.P.R. o non avesse osservato i

provvedimenti integrativi adottati dalle autorità competenti,

nonostante rendesse applicabile, per quanto da esso non espressamente

previsto, le disposizioni di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e

successive modificazioni ed integrazioni, non istituendo un diretto

legame rispetto al regime sanzionatorio derivante dall'applicazione

della legge n. 319 del 1976, consentiva, ancora, l'applicazione delle

sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi.

6. - Si andava predisponendo, dunque, un vero e proprio sistema

repressivo "antinquinamento" - talora con dirette interferenze

nell'area della legge n. 319 del 1976 - dal quale rimaneva estraneo

il regime dei divieti di cui all'art. 60 della legge n. 689 del 1981,

con l'unica eccezione derivante dal decreto legislativo 27 gennaio

1992, n. 132, attuativo della direttiva CEE, concernente la

protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da

certe sostanze pericolose. Tale normativa, rendendo applicabile in

materia di sanzioni "agli scarichi diretti e indiretti previsti dal

presente" decreto le disposizioni generali contemplate dalla legge 10

maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni,

finiva per coinvolgere nell'area della esclusione anche le violazioni

del detto decreto legislativo.

Infine, nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, di

attuazione di talune direttive comunitarie in materia di scarichi

industriali di sostanze pericolose nelle acque, abrogativo del d.P.R.

24 maggio 1988, n. 217, ancora, con significative incursioni nel

regime della legge 10 maggio 1976, n. 319, alla disciplina

maggiormente repressiva rispetto alla legge n. 319 del 1976 (v. art.

18, primo, secondo e terzo comma) fa da riscontro

l'applicabilitàdelle sanzioni sostitutive, nessun richiamo né

diretto né indiretto all'art. 60 della legge n. 689 del 1981 essendo

individuabile. Eppure si tratta di fattispecie aventi identica

obiettività giuridica rispetto alle ipotesi di reato di cui agli

artt. 21 e 22 della legge n. 319 del 1976 e più gravemente

sanzionate, prevedendosi l'arresto sino a tre anni per chiunque

effettui nuovi scarichi nelle acque o in fognature senza

autorizzazione, ovvero con autorizzazione sospesa, rifiutata o

revocata, per chi, effettuando uno scarico esistente nelle acque o in

fognature, non presenti la domanda di autorizzazione nel termine

previsto, ovvero continui ad effettuarlo con autorizzazione sospesa,

rifiutata o revocata.

7. - Alla perdurante immobilità nella materia del regime delle

sanzioni sostitutive ed ai conseguenti riverberi quanto alla coerenza

ed alla ragionevolezza del sistema ha fatto, invece, da significativo

riscontro, una sorta di "parcellizzazione" delle fattispecie a tutela

dall'inquinamento, ai fini delle esclusioni oggettive dall'amnistia.

E ciò a partire dall'art. 2, lettera c, n. 3, del d.P.R. 18

dicembre 1981, n. 744, che, nel riprodurre l'art. 60, secondo comma,

della legge n. 689 del 1981, fa salva l'ipotesi che il reato consista

nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione o di

rinnovo di cui all'art. 15, secondo comma, della legge n. 319 del

1976; per seguire con il d.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865, che

all'art. 2, oltre a riprodurre nuovamente la disposizione ora

ricordata, introduce, fra i divieti oggettivi di concessione

dell'amnistia, tra l'altro, i reati previsti dall'art. 9, sesto e

settimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171 (interventi per la

salvaguardia di Venezia), così come sostituito dall'art. 1 del

decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito, con modificazioni,

dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690, salvo che si tratti di

inquinamento organico di lieve entità provocato dalla lavorazione

non industriale dei prodotti ittici (art. 2, primo comma, lettera c,

n. 3), nonché dagli artt. 26, 27, 29 e 32 del d.P.R. 10 settembre

1982, n. 915 (norme sullo smaltimento dei rifiuti), per terminare,

quindi, con l'art. 2, primo comma, lettera e, n. 4, del d.P.R. 12

aprile 1990, n. 75, che esclude dal beneficio i reati previsti dagli

artt. 21, 22 e 23, secondo comma, e 24- bis della legge 10 maggio

1976, n. 319 (salvo la riserva prima ricordata), nonché dagli artt.

24, 25 e 26 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 208, e dall'art. 15 del

d.P.R. 24 maggio 1988, n. 217.

Una asimmetria, quella rilevabile tra esclusioni oggettive

dall'amnistia ed esclusioni oggettive dalle sanzioni sostitutive,

significativa, però, di una certa vischiosità legislativa

nell'accomunare nel divieto fattispecie lesive di un identico bene o

interesse.

8. - Poste tali premesse, non può non essere rimarcato come

l'assetto normativo successivo alle previsioni dell'art. 60, secondo

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, si è andato arricchendo

di fattispecie di reato che, mentre, da un lato, per campo di

materia, presentano caratteristiche identiche a quelle attinte dalla

norma ora ricordata (la tutela dell'ambiente da attività di

inquinamento idrico), dall'altro lato restano designate da un

giudizio di valore ancor più negativo rispetto a quello formulato

relativamente ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10

maggio 1976, n. 319. Così da dar vita ad un sistema assolutamente

squilibrato, restando assoggettate al trattamento preclusivo soltanto

le previsioni espressamente indicate dalla norma denunciata. La detta

sopravvenienza, se posta a raffronto con il carattere del tutto

eccezionale del regime derogatorio all'applicabilità delle sanzioni

sostitutive, rende, per ciò solo, arbitrario il trattamento disposto

in relazione alle previsioni dell'art. 60 della legge 24 novembre

1981, n. 689.

Cosicché, nei confronti di reati contrassegnati dalla lesione di

un identico bene giuridico può qui ripetersi che "finisce per

risultare ictu oculi carente di ragionevolezza e si presenta per ciò

stesso lesivo del principio di eguaglianza, un complesso normativo

che consente di beneficiare delle sanzioni sostitutive a chi ha posto

in essere, fra due condotte gradatamente lesive dell'identico bene,

quella connotata da maggiore gravità, discriminando, invece, chi ha

realizzato il fatto che meno offende lo stesso valore giuridico"

(sentenza n. 249 del 1993).

9. - È incontestabile che l'introduzione del divieto da parte

della norma ora denunciata corrisponde ad una precisa scelta

legislativa volta a presidiare, attraverso la riduzione del campo

applicativo delle sanzioni sostitutive, interessi contrassegnati da

una particolare rilevanza collettiva, in quanto connessi alla tutela

della salubrità dell'ambiente; ed in effetti, allorché il divieto

venne introdotto, i due testi normativi indicati dall'art. 60,

secondo comma, della legge n. 689 del 1981 rappresentavano la

disciplina fondamentale diretta a proteggere tale interesse;

coerentemente, non soltanto, con il regime delle esclusioni oggettive

dall'amnistia sopra ricordate, ma anche con il sistema di esclusione

dalla depenalizzazione (art. 34, lettere g ed h) e della più severa

possibilità di accesso all'oblazione (art. 127 della stessa legge).

Non viene, però, qui in considerazione l'intrinseca

irrazionalità del divieto, come si è visto, sicuramente congruo in

relazione all'assetto normativo presente al momento di entrata in

vigore della legge n. 689 del 1981, ma soltanto la discrasia

scaturente dall'assenza di analoghe norme protettive nella specifica

materia della tutela dall'inquinamento e da cui deriva la

sopravvenuta irragionevolezza del permanere di un regime preclusivo

rispetto a fattispecie di reato conformate in modo tale da provocare

una disciplina ingiustificatamente più severa nonostante l'identità

dell'interesse protetto ed i giudizi di valore ancor più negativi

espressi sotto il profilo sanzionatorio dalle successive previsioni.

10. - Tutto ciò renderà necessario al legislatore, al fine di

scongiurare il prodursi di ulteriori squilibri e di ulteriori

arbitrarie discriminazioni, di pervenire ad una più puntuale opera

di coordinamento del regime dei divieti, certo sovrapponendo, ove

ciò si renda necessario, un sistema di esclusioni per campo di

materia, in ogni caso rifuggenti da mere indicazioni nominative, non

una sola volta alla base di giudizi di irragionevolezza (v. sentenza

n. 249 del 1993). Tanto più che il decreto-legge 14 giugno 1993, n.

187, convertito dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, mentre, per un

verso, ha ampliato l'ambito di operatività delle sanzioni

sostitutive, estendendo l'entità della pena concretamente irrogata,

per un altro verso, ha soppresso - coerentemente al decisum della

ricordata sentenza n. 249 del 1993 - ogni legame con le regole

relative alla competenza; con una diretta incidenza di tali

disposizioni sul regime dell'applicazione della pena su richiesta

delle parti di cui agli artt. 444 e seguenti del codice di procedura

penale, una volta affermata la cumulabilità delle due richieste, i

cui conseguenti effetti deflattivi possono risultare consistentemente

rafforzati.

Il tutto senza contare i precetti modificativi dell'art. 23, terzo

comma, della legge n. 319 del 1976, derivanti, dall'art. 2 del

decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454 (non convertito in legge),

"reiterato" dal decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 31 (non convertito

in legge), quindi, dal decreto-legge 17 marzo 1994, n. 177 (anch'esso

non convertito in legge), ed, infine, dal decreto-legge 16 maggio

1994, n. 292 (non ancora convertito in legge), il quale prevede, per

l'inosservanza dei limiti di accettabilità fissati per gli scarichi

dalle regioni, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, della detta

legge, nei rispettivi limiti e modi di applicazione, non più

l'irrogazione di una pena, ma la comminatoria di una sanzione

amministrativa.

11. - Deve, dunque, essere dichiarata l'illegittimità

costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre

1981, n. 689, nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si

applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10

maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque

dall'inquinamento). Restano, conseguentemente, assorbiti gli

ulteriori profili di illegittimità avanzati da taluni dei giudici a

quibus.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, secondo

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema

penale), nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si

applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10

maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque

dall'inquinamento).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:254 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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