Corte costituzionale

Ordinanza n. 114/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/04/1995 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con

n. 4 ordinanze emesse il 6 giugno 1994 dal Pretore di Pistoia, il 25

febbraio e il 25 marzo 1994 dal Pretore di Reggio Emilia - Sezione

distaccata di Scandiano, il 3 giugno 1994 dal Pretore di Modena,

iscritte ai nn. 657, 670, 671 e 733 del registro ordinanze 1994 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, 47 e 51,

prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Pretore di Reggio Emilia - Sezione distaccata di

Scandiano, con due ordinanze di contenuto pressoché identico, del 25

febbraio 1994 e del 25 marzo 1994, il Pretore di Modena, con

ordinanza del 3 giugno 1994 ed il Pretore di Pistoia, con ordinanza

del 6 giugno 1994, hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 60, secondo comma,

della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),

nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai

reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319

(Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

Considerato che, sollevando le ordinanze identica questione, i

relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unico

provvedimento;

che questa Corte, con sentenza n. 254 del 1994, ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, secondo

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio nella parte in

cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti

dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la

tutela delle acque dall'inquinamento);

e che, pertanto, la questione ora proposta deve essere

dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanze n. 336 del

1994, n. 402 del 1994 e n. 429 del 1994);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma,

della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),

già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 254

del 1994, "nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si

applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10

maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque

dall'inquinamento), sollevata dal Pretore di Reggio Emilia - Sezione

distaccata di Scandiano, dal Pretore di Modena e dal Pretore di

Pistoia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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