Corte costituzionale

Ordinanza n. 429/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/12/1994 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema

penale), promossi con ordinanze emesse il 27 maggio 1994 dal Pretore

di Padova, il 3 maggio 1994 dal Pretore di Modena, il 13 maggio ed il

7 marzo 1994 dal Pretore di Bologna - Sezione distaccata di Budrio,

il 3 maggio 1994 dal Pretore di Modena - Sezione distaccata di

Vignola, il 20 giugno 1994 dal Pretore di Ravenna - Sezione

distaccata di Faenza, il 16 giugno 1994 dal Pretore di Pavia (n. 2

ordinanze), il 16 maggio 1994 dal Pretore di Reggio Emilia ed il 19

maggio 1994 dal Pretore di Piacenza, rispettivamente iscritte ai nn.

456, 491, 506, 507, 521, 522, 530, 531, 613 e 624 del registro

ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 35, 37, 38, 39, 42 e 43, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Pretore di Padova con ordinanza del 27 maggio

1994, il Pretore di Modena con ordinanza del 3 maggio 1994, il Pretore di Bologna - Sezione distaccata di Budrio, con ordinanze del 13

maggio e 7 marzo 1994, il Pretore di Modena - Sezione distaccata di

Vignola, con ordinanza del 3 maggio 1994, il Pretore di Ravenna -

Sezione distaccata di Faenza, con ordinanza del 20 giugno 1994, il

Pretore di Pavia con due ordinanze del 16 giugno 1994, il Pretore di

Reggio Emilia con ordinanza del 16 maggio 1994 e il Pretore di

Piacenza con ordinanza del 19 maggio 1994, hanno sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre

1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui

esclude l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene

detentive brevi relativamente al reato di cui all'art. 21 della legge

10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque

dall'inquinamento);

Considerato che, sollevando le ordinanze l'identica questione, i

relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unico

provvedimento;

che questa Corte, con sentenza n. 254 del 1994, ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, secondo

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio "nella parte in

cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti

dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la

tutela delle acque dall'inquinamento)";

e che, pertanto, la questione ora proposta deve essere

dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi: dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma,

della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)

già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 254

del 1994, "nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si

applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10

maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque

dall'inquinamento)", sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Pretore di Padova, dal Pretore di Modena, dal Pretore di Bologna - Sezione distaccata di Budrio, dal Pretore di Modena

- Sezione distaccata di Vignola, dal Pretore di Ravenna - Sezione

distaccata di Faenza, dal Pretore di Pavia, dal Pretore di Reggio

Emilia e dal Pretore di Piacenza con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:429 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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