Articolo abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi contenuti negli artt. 2, 3 e 51 Cost., l'art. 15, comma 1, lett. e) l. 19 marzo 1990 n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come sostituito dall'art. 1 l. 18 gennaio 1992 n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro per i quali, in relazione ai delitti indicati nella precedente lett. a), è stato disposto il giudizio, ovvero per coloro che sono stati presentati o citati a comparire in udienza per il giudizio, in quanto - posto, da un lato, che le leggi nn. 55 del 1990 e 16 del 1992 tutelano beni di primaria importanza, minacciati dall'infiltrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso nelle amministrazioni locali, quali il buon andamento e la trasparenza delle strutture pubbliche, l'ordine e la sicurezza, la libera determinazione degli organi elettivi; e, dall'altro, che il diritto di elettorato passivo rientra fra quelli "inviolabili" riconosciuti dall'art. 2 Cost., le restrizioni dei quali sono ammissibili soltanto nei limiti strettamente necessari alla tutela di altro interesse costituzionalmente protetto e secondo la regola della necessità e della ragionevole proporzionalità - la previsione della ineleggibilità (e della conseguente nullità dell'elezione) in seguito al mero rinvio a giudizio, sia pure per reati di particolare gravità (art. 15, comma 1, lett. a), è misura che comprime, in un aspetto essenziale, la possibilità che l'ordinamento costituzionale offre al cittadino di concorrere al processo democratico, incidendo in tal modo sul meccanismo elettorale, elevando al rango di sanzione anticipata una decisione giurisdizionale (rinvio a giudizio) prima che il contenuto dell'accusa sia sottoposto alla indispensabile valutazione dibattimentale, e vulnerando così il valore costituzionale essenziale della corretta e libera concorrenza elettorale; ed in quanto l'art. 15 l. n. 55 del 1990 è inficiato dall'interna contraddizione, lesiva del principio di ragionevolezza, secondo cui quelle stesse situazioni che - se presenti al momento dell'elezione - determinano, ai sensi del comma 1, l'ineleggibilità di coloro che vi si trovano, qualora invece sopravvengano dopo l'elezione comportano la mera sospensione dell'eletto e non la decadenza (comma 4-bis), che consegue soltanto alla condanna definitiva (comma 4-quinquies). - S. nn. 46/1969; 166/1972; 102/1975; 5/1978; 138/1985; 235/1988; 571/1989; 97/1991; 467/1991; 407/1992; 197/1993; 344/1993; 118/1994. red.: S. Di Palma
Art. 15 Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale · Art. 1 Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
La previsione legislativa che, sotto il diverso 'nomen iuris' di "decadenza dal servizio", sostanzialmente reintroduce la destituzione di diritto del pubblico dipendente penalmente condannato per taluni reati, confligge con l'esigenza - costantemente affermata in precedenti pronunce di incostituzionalità e recepita dalla L. n. 19 del 1990 - che la compatibilità tra infrazione e prosecuzione del rapporto di impiego sia valutata, senza automatismo alcuno, graduando e adeguando la sanzione al caso concreto nella sede naturale del procedimento disciplinare, così come richiesto dal "principio di proporzione" che è alla base della razionalità che domina il principio di eguaglianza; ne' detta esigenza è superabile in presenza di finalità - pur di indubbio rilievo costituzionale - quali quelle perseguite dalla legislazione antimafia, nel cui filone si inserisce la previsione censurata. È, pertanto, costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. (assorbita ogni altra questione riferita a parametri diversi) - l'art. 15, comma 4 'octies', L. 19 marzo 1990 n. 55, introdotto dall'art. 1, L. 18 gennaio 1992 n. 16, nella parte in cui, mediante rinvio al comma 4 'quinquies', prevede la destituzione di diritto, anziché lo svolgimento del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 9, L. 7 febbraio 1990 n. 19. - Cfr. S. nn. 270/1986, 971/1988, 40/1990, 158/1990 e 16/1991; sulle finalità della L. n. 16 del 1992 nel suo complesso, v. S. n. 407/1992.
Art. 15 Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale · Art. 1 Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali · Art. 9 Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti
È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 4, 24, 27, 35 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4-'septies' l. 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) come modificato dall'art. 1 l. 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), in quanto identica questione è stata dichiarata infondata nei sensi di cui in motivazione con sentenza n. 206 del 1999 e non sono stati prospettati argomenti nuovi o comunque tali da indurre alla modifica del precedente orientamento. - S. n. 206/1999.
Art. 15 Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale · Art. 1 Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.
Sotto i profili dedotti in riferimento al principio di ragionevolezza (art 3 Cost.) non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4-'septies', della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), nella parte in cui prevede la sospensione immediata dall'ufficio con provvedimento del capo dell'amministrazione di appartenenza, dei pubblici dipendenti sottoposti a procedimento penale per determinati delitti di criminalità organizzata, quando siano stati disposti il rinvio a giudizio o la presentazione o la citazione in udienza e senza peraltro affidare all'amministrazione la valutazione in concreto dell'opportunità e della rispondenza all'interesse pubblico della sospensione. Premesso, infatti, che, nella specie, si tratta di delitti per i quali la sussistenza di una accusa a carico di pubblici impiegati fa sorgere immediatamente il sospetto di un inquinamento dell'apparato pubblico da parte di quelle organizzazioni criminali, la cui pericolosità sociale va al di la' della gravità dei singoli delitti che vengono commessi o contestati; è in relazione alla specificità di siffatti rischi di inquinamento degli apparati amministrativi, e alla necessità di troncare anche visibilmente ogni legame che possa far apparire l'amministrazione, agli occhi del pubblico,come non immune da tali infiltrazioni criminali, che si può giustificare la scelta drastica di considerare incompatibile con l'interesse pubblico la permanenza nell'ufficio o nella funzione di persone sulle quali gravi una accusa per questo tipo di delitti; operando per legge e in via generale l'apprezzamento dell'esigenza cautelare, e così sottraendo la stessa amministrazione ai rischi di condizionamento diretti o indiretti derivanti dalla stessa presenza delle organizzazioni criminali, che potrebbero alterarne le valutazioni. - Cfr. S. n. 184/1994. red.: G. Leo rev.: S. Pomodoro
Art. 15 Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale · Art. 1 Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.
Manifesta inammissibilità della questione, in quanto l'ordinanza di rimessione non da' alcun conto della fattispecie sottoposta al giudizio, ne' motiva sulla rilevanza della questione sollevata. red.: G. Leo
Art. 15 Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale · Art. 1 Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lett. a), della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui prevede la non candidabilità di coloro i quali hanno riportato condanna irrevocabile per un delitto concernente l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, sollevata sotto il profilo che introdurrebbe una causa di ineleggibilità priva dei necessari requisiti di precisione e determinatezza. È vero, che le cause di ineleggibilità devono essere tipizzate dalla legge con sufficiente precisione, al fine di evitare, o almeno limitare, le situazioni di incertezza; ed è anche vero la disposizione denunciata, nella parte concernente l'uso e il trasporto di armi, può far sorgere qualche perplessità, si' che sarebbe stato consigliabile evitare il ricorso a formule legislative descrittive di più fattispecie, richiamando invece puntualmente i singoli delitti. Tuttavia tali rilievi non si tramutano, di per sé, in vizi di legittimità costituzionale, in quanto eventuali dubbi interpretativi potranno essere superati dall'elaborazione giurisprudenziale, che, utilizzando i comuni canoni ermeneutici, potrà precisare le formule normative, dando ad esse un contorno più netto, conformemente al principio costituzionale che assume a regola l'eleggibilità, e configura l'ineleggibilità quale eccezione. Invero, le norme che derogano al principio della generalità del diritto elettorale passivo sono di stretta interpretazione e devono contenersi nei limiti di quanto è necessario a soddisfare le esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate, e d'altronde soccorrono anche i lavori preparatori nel senso di un'interpretazione rigorosa della norma denunciata. - Sul principio secondo cui le norme che derogano al principio costituzionale della generalità del diritto elettorale passivo sono di stretta interpretazione, v. S. nn. 46/1969, 108/1969, 38/1971, 189/1971, 58/1972, 166/1972, e, più di recente, 571/1989, 344/1993, 141/1996. red.: A. Franco
Art. 15 Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale · Art. 1 Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali · Art. 3 cost. · Art. 51 cost.
È manifestamente inammissibile, in seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale contenuta nella sent. n. 141 del 1996, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lett. e), l. n. 55 del 1990, come sost. dall'art. 1, l. n. 16 del 1992, in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e al d.P.R. n. 309 del 1990 e al d.P.R. 5 giugno 1993 n. 171, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 51 Cost.. red.: S. Di Palma
Art. 15 Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale · Art. 1 Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali · Art. 3 cost. · Art. 51 cost.
Va sollevata dalla Corte costituzionale davanti a sé la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma primo, lett. e), della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui prevede la "non candidabilità" alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro per i quali, in relazione ai delitti indicati nella precedente lettera a) - fra i quali è compreso quello di detenzione di sostanza stupefacente -, è stato disposto il giudizio, ovvero che sono stati presentati o citati a comparire in udienza per il giudizio, in riferimento all'art. 27, secondo comma, Cost., secondo cui l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva, nonché agli artt. 2, 3 e 51, primo comma, Cost., in base ai quali è demandata al legislatore la disciplina, nel rispetto del principio di eguaglianza e di ragionevolezza, del diritto fondamentale di accesso alle cariche elettive. Nel corso del giudizio incidentale avente ad oggetto la norma - contenuta appunto nella lettera a) del detto art. 15, primo comma - che sancisce la "non candidabilità", con conseguente nullità dell'eventuale elezione, a quelle cariche elettive di coloro che siano stati rinviati a giudizio per il delitto di detenzione di sostanza stupefacente, pur potendo trattarsi di detenzione per uso personale, condotta depenalizzata ad opera del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 177, ma il cui accertamento, riservato al giudice penale, è inibito all'autorità rimettente, giudice dell'azione elettorale, la Corte ha infatti ritenuto pregiudiziale, rispetto alla decisione in ordine ad una ipotesi particolare, valutare la legittimità costituzionale della norma che stabilisce in generale la "non candidabilità" per chi sia stato rinviato a giudizio per determinati delitti. red.: A. Greco
Art. 15 Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale · Art. 1 Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.
Questione già dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 370/1994 - V. anche S. n. 184/1994. red.: S.P.
Art. 15 Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale · Art. 1 Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.
Manifesta infondatezza della questione, poiché le censure relative agli artt. 3 e 97, Cost., sono state già ritenute non fondate, sotto gli stessi profili, con precedente sentenza, sulla base delle cui considerazioni sono da ritenersi assorbite le ulteriori censure, prive di autonomo svolgimento, prospettate dal giudice 'a quò relativamente agli artt. 4, 35, e 36, Cost.. - S. n. 184/1994. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Art. 15 Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale · Art. 1 Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.
La decadenza automatica dalla carica pubblica elettiva a seguito di condanna irrevocabile per determinati reati - lungi dall'essere assimilabile alla destituzione di diritto del pubblico dipendente - ha carattere meramente ricognitivo dell'esistenza di una causa di ineleggibilità sopravvenuta, ciò che non richiede alcuna valutazione discrezionale da parte di qualsivoglia organo o autorità, trattandosi di constatare il venir meno di un requisito essenziale per continuare a ricoprire l'ufficio pubblico elettivo. (Non fondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 15, comma 4 quinquies, della l. 19 marzo 1990 n. 55, introdotto dall'art. 1 della l. 18 gennaio 1992 n. 16, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità nell'irrogazione delle sanzioni). - Sulla decadenza di diritto dalle cariche elettive, v. S. n. 118/1994; sulla destituzione di diritto dei pubblici dipendenti, v. S. nn. 971/1988, 197/1993; sulle finalità della legge n. 16 del 1992, v. S. n. 407/1992. red.: L.I. rev.: S.P.
Art. 15 Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale · Art. 1 Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
Riguardo all'art. 15, quarto comma, septies, l. n. 55 del 1990 - introdotto, al fine di rafforzare la prevenzione della criminalità mafiosa, dall'art. 1, l. n. 16 del 1992 - nella parte in cui prevede la immediata sospensione dalle funzioni o dall'ufficio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni condannati per reati indicati al primo comma dello stesso articolo, deve escludersi che la estensione ai suddetti dipendenti - operata dalla norma - del regime già predisposto dalla medesima l. n. 55 per i titolari di uffici pubblici elettivi, in rapporto di servizio onorario con la P.A., dia luogo - sotto il profilo della ingiustificata identità di trattamento di situazioni diverse - a violazione del principio di eguaglianza. Posto che una mera diversità di posizioni e funzioni non comporta necessaria diversità di una disciplina intesa - come quella in questione - alla salvaguardia di interessi fondamentali dello Stato, va infatti considerato che il trattamento omogeneo delle due categorie è stato determinato dalla legge razionalmente, perché identiche sono finalità e mezzi di tutela rispetto alla pericolosità eventuale di comportamenti decisionali ed operativi potenzialmente pregiudizievoli per la P.A. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma quarto septies, l. 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1, l. 18 gennaio 1992, n. 16). - v. S. nn. 402/1992, 407/1992. red.: A.M.M. rev.: S.P:
Art. 15 Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale · Art. 1 Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.
L'art. 1, primo comma, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (contenente norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali, sostitutive dei primi quattro commi dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, emanata a sua volta per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso) nella parte in cui dispone che la decadenza di diritto ivi prevista da una serie di cariche elettive conseguente a sentenza di condanna, passata in giudicato, per determinati reati, operi anche in relazione alle consultazioni elettorali svoltesi prima dell'entrata in vigore della legge medesima, ed a reati commessi anch'essi prima di tale data, non si pone in contrasto con il principio di irretroattività stabilito dall'art. 25, secondo comma, Cost.. Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, l'art. 25, secondo comma, Cost., nel sancire tale principio, si riferisce alle sole sanzioni penali, e d'altra parte, nella specie - come lo stesso giudice rimettente riconosce - si è in presenza della ordinaria operatività immediata di una legge, e non di retroattività in senso tecnico, con effetti 'ex tunc'. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 18 gennaio 1992, n. 16). red.: S.P.
Art. 1 Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali · Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 51 cost.
Manifesta inammissibilità della questione, essendo già stata dichiarata costituzionalmente illegittima, 'in parte qua', la norma denunciata. - S. n. 197/1993.
Art. 15 Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale · Art. 1 Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.
La 'ratiò posta a fondamento della l. 18 gennaio 1992, n. 16 - che ha introdotto un'ampia disciplina in tema di eleggibilità e, in genere, di capacità di assumere e mantenere una serie di cariche ed incarichi presso regioni ed enti locali - è quella di assicurare la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, la tutela della libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche allo scopo di fronteggiare una situazione di grave emergenza nazionale coinvolgente gli interessi dell'intera collettività. L'aver equiparato, ai fini della adozione del provvedimento di sospensione dalla carica elettiva di cui all'impugnato art. 15, commi 1, lett. b, e 4 bis, l. 19 marzo 1990, n. 55 come modif. dall'art. 1 l. 18 gennaio 1992, n. 16, i soggetti condannati per delitto tentato e quelli condannati per delitto consumato non appare quindi irragionevole, in quanto si è inteso dare esclusivo rilievo, in considerazione delle su indicate finalità della legge, alla capacità criminale dei soggetti a prescindere dall'effettivo verificarsi dell'evento lesivo del bene giuridico protetto. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi primo, lett. b, e 4 bis, l. 19 marzo 1990, n. 55, come modif. dall'art. 1 l. 18 gennaio 1992, n. 16). - Sulla ratio della l. 18 gennaio 1992, n. 16, v. S. nn. 407/1992, 197/1993 e 218/1993. - Sulla legittimità della equiparazione 'quoad poenam' del delitto tentato e del delitto consumato, v. S. nn. 144/1974 e 26/1979.
Art. 15 Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale · Art. 1 Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali · Art. 3 cost.
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale è ammissibile la questione sollevata dalle Regioni e dalle Province autonome prospettando la violazione dell'art. 3 Cost., se tale prospettazione sia intimamente connessa con la presunta lesione da parte della legge statale delle invocate competenze provinciali e regionali e si rifletta, pertanto, anche su queste ultime. (Rigetto della eccezione di inammissibilità relativa alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 3, 4 bis, e 4 ter, l. 19 marzo 1990, n. 55, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - v. s. nn. 343/1991, 393/1992.
Art. 15 Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale · Art. 1 Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali · Art. 49 Testo unico costituzionali · Art. 51 Testo unico costituzionali
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 1992 al 13 ottobre 2000. 1101 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono sostituiti dai seguenti: " 1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unita' sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunita' montane:
tolto: a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416- bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
tolto: b) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316- bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319- ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
tolto: c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera b);
tolto: d) coloro che, per lo stesso fatto, sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
tolto: e) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per essi e' stato gia' disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio;
tolto: f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo. 3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina e' di competenza:
tolto: a) del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;
tolto: b) della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali. 4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e' nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione e' tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse. 4-bis. Se alcuna delle condizioni di cui al comma 1 sopravviene dopo l'elezione o la nomina, essa, fuori dei casi previsti dal comma 4-quinquies, comporta l'immediata sospensione dalle cariche sopra in- dicate. 4-ter. La sospensione dei presidenti delle giunte regionali, degli assessori regionali e dei consiglieri regionali e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Negli altri casi la sospensione e' adottata dal prefetto, al quale i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria sono comunicati a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero. 4-quater. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorche' con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina. 4-quinquies. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dec- ade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione. 4-sexies. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi e' stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi e' stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se e' concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327. 4-septies. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. Per il personale degli enti locali la sospensione e' disposta dal capo dell'amministrazione o dell'ente locale ovvero dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalita' e pro- cedure previste dai rispettivi ordinamenti. Per il personale appartenente alle regioni e per gli amministratori e i componenti degli organi delle unita' sanitarie locali, la sospensione e' adottata dal presidente della giunta regionale, fatta salva la competenza, nella regione Trentino-Alto Adige, dei presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati al comma 1. 4-octies. Al personale dipendente di cui al comma 4-septies si applicano altresi' le disposizioni dei commi 4-quinquies e 4-sexies".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1992-01-18;16~art1 · fonte del testo
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