Corte costituzionale

Ordinanza n. 304/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/07/1997 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma

4-septies, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante "Norme in

materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali"

(recte: dell'art. 15, comma 4-septies, della legge 19 marzo 1990, n.

55, recante "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza

di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di

pericolosità sociale", introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio

1992, n. 16), promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1996 dal

pretore di Bari, nel procedimento civile vertente tra Bagnato Ettore

e Azienda Municipalizzata Trasporti Autofiloviari di Bari - A.M.T.A.,

iscritta al n. 1209 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica - prima serie speciale - n. 45

dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1997 il giudice

relatore Valerio Onida;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 6 giugno 1996, pervenuta a

questa Corte il 4 ottobre 1996, il pretore di Bari, adìto in

funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36,

97 e 98 della Costituzione, dell'art. 1, comma 4-septies, della legge

18 gennaio 1992, n. 16, recante "Norme in materia di elezioni e

nomine presso le Regioni e gli enti locali" (recte: dell'art. 15,

comma 4-septies, della legge 19 marzo 1990, n. 55, recante "Nuove

disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e

di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale",

introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16);

che il remittente ritiene anzitutto la propria legittimazione a

sollevare questioni di legittimità costituzionale nell'ambito della

fase cautelare del procedimento - che si arguisce instaurato ai sensi

degli articoli 669-bis e seguenti e dell'art. 700 del codice di

procedura civile, per contestare la sospensione dall'ufficio di un

direttore di azienda municipalizzata - essendo tale fase non ancora

esaurita dopo l'emanazione, inaudita altera parte, di un

provvedimento d'urgenza, e in vista delle decisioni di conferma,

modifica o revoca dello stesso, da adottarsi ai sensi dell'art.

669-sexies, secondo comma, dello stesso codice di procedura civile;

che, ciò premesso, il giudice a quo afferma, in punto di non

manifesta infondatezza della questione, che, "ove si ritenga

possibile l'applicazione della sospensione automatica nell'ipotesi di

un direttore di azienda municipalizzata, il quale è titolare di un

rapporto di lavoro del tutto particolare ed a tempo determinato (come

tale riconducibile più alla prestazione d'opera professionale che ad

un rapporto d'impiego), in presenza di una sentenza penale di

condanna non passata in giudicato si pregiudicherebbe in maniera

irreparabile il lavoratore il quale, a differenza di altri dipendenti

che usufruiscono nel periodo di sospensione di un assegno a carattere

alimentare, verrebbe privato di ogni emolumento";

che il remittente richiama altresì la giurisprudenza di questa

Corte che avrebbe, "anche nell'ipotesi di sentenza passata in

giudicato", previsto "un sistema di garanzie molto più rigoroso di

quello precedentemente ritenuto attuabile";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, in

quanto l'ordinanza non dà conto della fattispecie controversa, né

della sua rilevanza, né delle ragioni della non manifesta

infondatezza; ovvero manifestamente infondata, in quanto la lamentata

privazione dell'assegno alimentare non dipenderebbe dalla norma

censurata bensì da quelle che regolano il rapporto di impiego

dell'interessato;

Considerato che l'ordinanza di rimessione non dà alcun conto della

fattispecie sottoposta al giudizio, né motiva sulla rilevanza della

questione sollevata, al di là della mera asserzione di sussistenza

della rilevanza medesima;

che, infatti, il remittente non si pronuncia sulla natura del

rapporto in essere fra il ricorrente e l'azienda municipalizzata

resistente, limitandosi a qualificarlo come "un rapporto di lavoro

del tutto particolare (...) riconducibile più alla prestazione

d'opera professionale che ad un rapporto di impiego", col che viene

messo in dubbio lo stesso presupposto perché si possa parlare di

sospensione dalla funzione o dall'ufficio di un dipendente di

amministrazione pubblica, in forza dell'applicazione della norma

denunciata; né si pone il problema dei possibili rapporti fra

sospensione "dalla funzione o dall'ufficio ricoperti" - prevista

dalla norma censurata - e vicende del rapporto di lavoro di diritto

privato;

che lo stesso remittente non si pronuncia sulla effettiva

applicabilità della norma censurata alla fattispecie concreta,

limitandosi ad affermare che, "ove si ritenga possibile

l'applicazione della sospensione automatica nell'ipotesi di un

direttore di azienda municipalizzata", si verificherebbe il

pregiudizio da cui discenderebbe la lesione dei principi

costituzionali invocati: così configurando la medesima questione di

legittimità costituzionale in termini perplessi o meramente

ipotetici;

che, inoltre, il giudice a quo non motiva in alcun modo circa la

asserita violazione di alcuni dei parametri costituzionali invocati

(gli artt. 4, 35, 97 e 98 della Costituzione), mentre - quanto al

denunciato contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione - non

dimostra che la lamentata privazione anche di un assegno alimentare,

che colpirebbe il ricorrente a seguito della sospensione ex lege, sia

riconducibile, ove esistente, alla disposizione censurata, piuttosto

che ad altre norme che disciplinano il rapporto in questione;

che, pertanto, la questione deve essere ritenuta manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4-septies, della

legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione

della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di

manifestazione di pericolosità sociale), introdotto dall'art. 1

della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e

nomine presso le regioni e gli enti locali), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36, 97 e 98 della Costituzione, dal

pretore di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:304 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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