Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

  • a)regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
  • b)articoli 31 e 32 del regio decreto 7 giugno 1943, n. 651;
  • c)articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 23, commi 2 e 3, della legge 8 marzo 1951, n. 122;
  • d)articolo 63 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;
  • e)articoli 6, 9, 9-bis fatta salva l'applicabilita' delle disposizioni ivi previste agli amministratori regionali ai sensi dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, 72, commi 3 e 4, e 75 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570;
  • f)legge 13 dicembre 1965, n. 1371;
  • g)articolo 6, comma 1, della legge 18 marzo 1968, n. 444;
  • h)articolo 6, comma 3, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;
  • i)articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  • j)articolo 6, comma 15, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43;
  • k)articolo 4, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3;
  • l)legge 23 aprile 1981, n. 154, fatte salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali;
  • m)articoli 4 e 6 della legge 23 marzo 1981, n. 93;
  • n)articolo 15, punto 4.4, limitatamente al primo periodo, articoli 35-bis e 35-ter, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;
  • o)legge 27 dicembre 1985, n. 816;
  • p)articoli 15, salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i consiglieri regionali, 15-bis e 16 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
  • q)legge 8 giugno 1990, n. 142;
  • r)articolo 13-bis, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80;
  • s)articolo 15, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
  • t)decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;
  • u)articolo 2, della legge 11 agosto 1991, n. 271;
  • v)articoli 1 e 4 comma 2, della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
  • w)articolo 12 commi 1, 3, 4, 5, 7 e 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
  • x)articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, limitatamente a quanto riguarda le cariche di consigliere comunale, provinciale, sindaco, assessore comunale, presidente e assessore di comunita' montane;
  • y)articoli da 44 a 47, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
  • z)articoli 8 e 8-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68;
  • aa)articolo 36-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  • bb)articolo 3 del decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1993, n. 120;
  • cc)legge 25 marzo 1993, n. 81, limitatamente agli articoli: 1, 2, 3, comma 5, 5, 6, 7, 7-bis, 8, 9, 10, commi 1 e 2, da 12 a 27 e 31;
  • dd)articoli 1 e 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415;
  • ee)decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108;
  • ff)articoli 1, 2 e 4 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;
  • gg)articolo 4, commi 2, 3 e 5 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;
  • hh)articoli da 1 a 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;
  • ii)articolo 5, commi 8, 8-bis, 8-ter, 9, 9-bis ed 11-bis del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437;
  • jj)articolo 1, comma 89, ed articolo 3, comma 69, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  • kk)legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente agli articoli: 4; 5 ad eccezione del comma 7; 6 commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 e 12 fatta salva l'applicabilita' delle disposizioni ivi previste per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende sanitarie locali e ospedaliere; 10; 17, commi 8, 9 e 18, secondo periodo, da 33 a 36, 37, nella parte in cui si riferisce al controllo del comitato regionale di controllo, da 38 a 45, 48, da 51 a 59, da 67 a 80 ad eccezione del 79-bis, da 84 a 86;
  • ll)articolo 2, commi 12, 13, 15, 16, 29, 30 e 31 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
  • mm)articolo 4, comma 2, della legge 18 novembre 1998, n. 415;
  • nn)articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1999, n. 75;
  • oo)articolo 9, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50;
  • pp)articoli 2, 7 e 8, commi 4 e 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120;
  • qq)legge 3 agosto 1999, n. 265, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4, commi 1 e 3; 5; 6 tranne il comma 8; 7 comma 1; 8; 11 tranne il comma 13; 13, commi 1, 3 e 4; 14; 16; 17, comma 3; 18, commi 1 e 2; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26, commi da 1 a 6; 27; 28, commi 3, 5, 6 e 7; 29; 30; 32 e 33;
  • rr)legge 13 dicembre 1999, n. 475, ad eccezione dell'articolo 1, comma 3, e fatte salve le disposizioni ivi previste per gli amministratori regionali.

Testo vigente dal 28 settembre 2000

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 285/2007

    Questione infondata
    13 luglio 2007

    Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 93, comma 2, 226 e 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza, avanzata dalla difesa erariale sul presupposto che nessuna delle norme censurate riguarderebbe «il conto del tesoriere», in quanto le disposizioni denunciate (e, segnatamente, gli artt. 93 e 226), si riferiscono, con tutta evidenza, proprio al conto del tesoriere dell'ente locale.

    Art. 93 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 226 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 274 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 220/2003

    Questione infondata
    24 giugno 2003

    La norma di cui all’art. 274, comma 1, lettera l, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – denunciata nella parte in cui, abrogando la legge 23 aprile 1981, n. 154 (salve le sole disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali), ha fatto venir meno la causa di incompatibilità già prevista dall’art. 8, n. 2, della medesima legge n. 154 del 1981 fra la carica di Sindaco (del Comune il cui territorio coincide con quello dell’unità sanitaria locale o di quello con popolazione superiore a 30.000 abitanti che concorre a costituire l’unità sanitaria locale) e la qualità di dipendente dell’unità sanitaria o di professionista con essa convenzionato – è frutto di una scelta del legislatore delegato che non può ritenersi eccedere l’ambito del compito di coordinamento conferito con una legge di delega complessiva (l. 3 agosto 1999, n. 265), ad ampio raggio, espressamente destinata a investire, per la prima volta, anche la materia delle ineleggibilità e delle incompatibilità. Coordinare, non solo formalmente, vuol dire, infatti, anche adeguare la disciplina al nuovo quadro complessivo, derivato – come nella specie – dal sovrapporsi, nel tempo, di norme dettate in vista di situazioni e di assetti diversi, anche eliminando dai testi legislativi norme la cui 'ratiò originaria non trova più rispondenza nell’ordinamento, e che quindi non appaiono più razionalmente riconducibili, quanto meno nella loro portata originaria, all’assetto in vigore. Il profondo mutamento, del resto, dell’assetto istituzionale delle unità sanitarie locali – la cui configurazione giuridica, già prevista dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, venne profondamente mutata dal decreto legislativo n. 502 del 1992, nell’ambito di un disegno poi ulteriormente sviluppato e modificato dai decreti legislativi n. 517 del 1993 e n. 229 del 1999 – non consentiva di ritenere immutata la 'ratiò o il fondamento giustificativo della incompatibilità di cui alla legge n. 154 del 1981. Deve escludersi, d’altra parte, che la funzione del sanitario – con compiti, essenzialmente, di direzione tecnica dei servizi, e non di gestione dell’azienda – lo collochi istituzionalmente in una posizione di interferenza o conflitto potenziale con le funzioni di Sindaco tale da rendere costituzionalmente necessaria la incompatibilità dal punto di vista dei principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione; né il confronto con le posizioni del direttore generale e dei direttori amministrativo e sanitario della USL – rispetto alle quali non sussiste certo omogeneità – evoca un idoneo 'tertium comparationis', non essendo neppure confrontabile, per portata e 'ratiò, il regime delle relative incompatibilità. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione.

    Art. 274 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 398/2002

    Questione inammissibile
    25 luglio 2002

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 63, 66 e 274, lettera l del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Forlì con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede…

    Art. 63 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 66 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 274 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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