Corte costituzionale

Ordinanza n. 490/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1993 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi

4-septies e 4-octies, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove

disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e

di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale),

introdotti dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in

materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali),

promossi con ordinanze emesse il 15 marzo 1993 dal Tribunale

amministrativo regionale del Lazio, il 21 ottobre 1992 dal Tribunale

amministrativo regionale della Liguria ed il 3 dicembre 1992 dal

Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo - sezione di Pescara,

rispettivamente iscritte ai nn. 344, 345 e 351 del registro ordinanze

1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 27 e

28, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con

ordinanza del 15 marzo 1993 (r.o. n. 344 del 1993), ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 4-septies e 4-octies,

della legge 19 marzo 1990, n. 55 - introdotti dall'art. 1 della legge

18 gennaio 1992, n. 16 -, nella parte in cui prevedono la decadenza

di diritto dei pubblici dipendenti a seguito del passaggio in

giudicato della sentenza di condanna per taluno dei reati elencati

nel precedente comma 1 del medesimo art. 15;

che questione sostanzialmente identica è stata sollevata dal

T.A.R. della Liguria con ordinanza del 21 ottobre 1992, pervenuta a

questa Corte l'8 giugno 1993 (r.o. n. 345 del 1993), in riferimento

al solo art. 3 della Costituzione, nonché dal T.A.R. dell'Abruzzo -

sezione di Pescara, con ordinanza del 3 dicembre 1992, pervenuta a

questa Corte il 9 giugno 1993 (r.o. n. 351 del 1993), in riferimento

agli artt. 3, 4, 24, 35 e 97 della Costituzione;

che, ad avviso dei remittenti, la normativa impugnata,

reintroducendo in sostanza l'istituto della destituzione di diritto

già dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 971 del 1988,

viola i sopra indicati parametri costituzionali in quanto contrasta

con il criterio di ragionevolezza, con il principio di buon andamento

e di imparzialità della pubblica amministrazione, con il diritto di

difesa, nonché con il principio di eguaglianza per irrazionale

parificazione tra i dipendenti pubblici e coloro che ricoprono

cariche pubbliche;

Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto la medesima

questione, vanno riuniti e decisi congiuntamente;

che questa Corte, con sentenza n. 197 del 1993, ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma

4-octies , della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1

della legge 18 gennaio 1992, n. 16, "nella parte in cui, mediante

rinvio al comma 4-quinquies, prevede la destituzione di diritto,

anziché lo svolgimento del procedimento disciplinare ai sensi

dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19";

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi

4-septies e 4-octies, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotti

dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di

elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 97 della Costituzione, dai

Tribunali amministrativi regionali del Lazio, della Liguria e

dell'Abruzzo con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:490 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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