Corte costituzionale

Sentenza n. 364/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/10/1996 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1,

lettera a), della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per

la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi

forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato

dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di

elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), promossi con

ordinanze emesse:

1) il 18 aprile 1995 dalla Corte d'appello di Catanzaro sui

ricorsi, riuniti, proposti da Parrotta Domenico contro il Presidente

del Consiglio comunale di Pietrapaola ed altro e dalla Procura della

Repubblica presso il Tribunale di Rossano contro Parrotta Domenico ed

altri, iscritta al n. 395 del registro ordinanze 1995 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie

speciale, dell'anno 1995;

2) il 27 giugno 1995 dalla Corte d'appello di Catanzaro sul

ricorso proposto da Rocchetti Saverio contro il Prefetto di Cosenza,

iscritta al n. 614 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Rocchetti Saverio, nonché gli atti

di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 14 maggio 1996 il giudice relatore

Francesco Guizzi;

Uditi l'avvocato Luigi Monterossi per Rocchetti Saverio e

l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio

dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - La Corte d'appello di Catanzaro, investita dei ricorsi

proposti da Domenico Parrotta e dal Procuratore della Repubblica

presso il Tribunale di Rossano avverso la sentenza pronunciata dal

Tribunale civile di Rossano il 17 gennaio 1995, nella causa

elettorale fra lo stesso Parrotta, Giuseppe Vitale e il Presidente

del Consiglio comunale di Pietrapaola, ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 51 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera a), della legge 19

marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della

delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione

di pericolosità sociale), come modificato dall'art. 1 della legge 18

gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le

regioni e gli enti locali), nella parte in cui prevede la non

candidabilità di coloro i quali hanno riportato condanna per delitto

concernente "l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie

esplodenti".

La Corte rimettente si duole dell'assoluta genericità di tale

inciso, suscettibile di diversa interpretazione, mentre la

giurisprudenza costituzionale richiede che le cause di

ineleggibilità siano tipizzate dalla legge, con precisione, al fine

di evitare situazioni di incertezza e contestazioni troppo frequenti.

In questo caso, prosegue il Collegio, la formulazione della lettera

a) non consente di individuare univocamente le fattispecie di reato

per le quali il legislatore ha inteso porre la causa di

ineleggibilità: l'espressione "uso di armi", infatti, non equivale a

quella di porto e detenzione, dal momento che usare l'arma è cosa

diversa dal detenerla o trasportarla.

Volendo seguire un'interpretazione restrittiva della norma, sarebbe

eleggibile chi abbia riportato condanna per il grave reato di porto

abusivo di arma da guerra (art. 4 della legge 2 ottobre 1967, n.

895, come sostituito dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497: la pena è

fino a dieci anni di reclusione), mentre sarebbe ineleggibile il

condannato per il più lieve delitto del semplice trasporto di armi

(art. 18 della legge 18 aprile 1975, n. 110: la pena è fino a un

anno di reclusione). Secondo l'interpretazione estensiva, sarebbero

invece accomunate ipotesi di ben diversa rilevanza: e, così, insieme

con il condannato per gravi reati di porto e detenzione di armi,

munizioni, esplosivi, congegni di guerra, sarebbe ineleggibile

l'incauto erede che non abbia provveduto a denunciare nuovamente

l'arma del suo dante causa.

1.2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo nel

senso della infondatezza. In memoria, l'Avvocatura osserva che la

nozione uso dell'arma, per quanto possa sembrare atecnica, non è

circoscritta all'impiego direttamente finalizzato all'offesa, ma

ricomprende, almeno, il porto dell'arma stessa. A tal proposito,

richiama l'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,

secondo cui il porto dell'arma è soggetto alla verifica del

dimostrato bisogno; e menziona l'art. 74 del regolamento di

esecuzione, ove si prevede che l'andare armati di determinati

soggetti è disposto nell'interesse pubblico. Il portare l'arma o

l'andare armati sono attività che realizzano, dunque, un uso

giuridicamente significativo. Né è dubbio che costituisce abuso

anche il porto dell'arma in una riunione pubblica (vietato dall'art.

4 della legge n. 110 del 1975) o l'omessa custodia della stessa (art.

20-bis di detta legge). Il porto dell'arma senza licenza, che pure è

autonomo reato, può inoltre essere valutato come abuso ai fini del

divieto di detenzione di cui all'art. 39 del citato testo unico.

L'Avvocatura sottolinea, infine, come il legislatore abbia

utilizzato termini ampi che - evitando la specifica indicazione di

titoli di reato - sono idonei a ricomprenderli tutti, in un settore

dove è necessaria la massima trasparenza.

2.1. - La Corte d'appello di Catanzaro, investita del ricorso

proposto da Saverio Rocchetti, avverso la sentenza pronunciata dal

Tribunale civile di Paola il 21 febbraio 1995, nella causa elettorale

tra il Prefetto di Cosenza e il Rocchetti, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale della stessa disposizione, con argomenti

identici a quelli della precedente ordinanza.

2.2. - Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello

Stato, concludendo nel senso della non fondatezza.

2.3. - Si è costituito Saverio Rocchetti, ricorrente in appello

avverso la sentenza emessa il 21 febbraio 1995 dal Tribunale civile

di Paola, sostenendo l'illegittimità costituzionale della norma e

rilevando come non sia possibile l'equiparazione o l'assimilazione

del reato di porto illegale a quello di uso illegale di armi o del

trasporto illegale.

In memoria, egli insiste sulla fondatezza della questione di

legittimità costituzionale (e, comunque, sulla necessità di un'

interpretazione adeguatrice della norma denunciata), sottolineando

come il delitto di porto illegale di armi configuri una fattispecie

criminosa autonoma, che non ha alcun rapporto con i delitti

ricompresi nell'art. 15, comma 1, lettera a), della citata legge n.

55 del 1990; mentre il trasporto illegale, regolato dall'art. 18

della legge n. 110 del 1975, è delitto che ben s'inquadra

nell'elenco di cui alla lettera a), perché rivela una particolare

capacità criminale del suo autore, costituendo l'ultimo anello del

commercio illegale di armi. D'altra parte, nella relazione della

prima commissione del Senato sul disegno di legge n. 3021, poi

divenuto legge n. 16 del 1992, si indicano soltanto i delitti

concernenti la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione e il

commercio di armi (e i reati connessi al traffico di stupefacenti e

di armi) e non si fa menzione del porto e della detenzione, sì che

si dovrebbero escludere dall'elenco di cui alla lettera a) i reati di

porto illegale e di detenzione abusiva. Considerato in diritto

1. - È al vaglio di legittimità costituzionale la questione,

sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione,

dell'art. 15, comma 1, lettera a), della legge 19 marzo 1990, n. 55

(Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo

mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità

sociale), come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n.

16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli

enti locali), nella parte in cui stabilisce la non candidabilità di

coloro i quali hanno riportato condanna per un delitto concernente

l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, sotto

il profilo che tale disposizione introduce una causa di

ineleggibilità priva dei necessari requisiti di precisione e

determinatezza.

Dopo la sentenza n. 141 del 1996 di questa Corte, la citata lettera

a) vige solo nella parte in cui prevede la non candidabilità a

seguito di condanna irrevocabile, come è avvenuto nei casi in esame.

Il Parrotta (ordinanza n. 395/1995) è stato infatti condannato - con

sentenza del Tribunale di Rossano del 2 dicembre 1987, divenuta

irrevocabile il 2 gennaio 1988 - per il delitto di cui agli artt. 12

e 14 della legge n. 497 del 1974 per aver illegalmente portato in

luogo pubblico un fucile da caccia; il Consiglio comunale di

Pietrapaola ha quindi revocato, ai sensi del comma 4 dell'art. 15

della legge n. 55 del 1990, novellato dalla legge n. 16 del 1992, la

convalida dell'elezione, e contro tale delibera il Parrotta ha

presentato ricorso ai sensi degli artt. 9-bis e 82 del d.P.R. 16

maggio 1960, n. 570, proponendo poi appello avverso la sentenza del

Tribunale di Rossano del 17 gennaio 1995, di rigetto del ricorso

stesso; in tale giudizio è stata sollevata la presente questione di

legittimità costituzionale.

Analoga la vicenda processuale del Rocchetti (ordinanza n.

614/1995), condannato dal Tribunale di Paola con sentenza del 5

novembre 1980, irrevocabile il 20 dicembre 1980, per il delitto di

cui agli artt. 12 e 14 della legge n. 497 del 1974. Il Tribunale di

Paola, investito del ricorso del prefetto di Cosenza ex art. 82 del

d.P.R. n. 570 del 1960, dichiarava l'ineleggibilità del Rocchetti;

quest'ultimo ricorreva innanzi alla Corte d'appello di Catanzaro, che

ha sollevato, anche in questo procedimento, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera a).

I due giudizi hanno a oggetto la medesima norma e vanno pertanto

decisi con unica sentenza.

2. - La questione sollevata da entrambi i Collegi non è fondata.

La lettera a) citata, nella formulazione che risulta dopo la

declaratoria parziale di illegittimità costituzionale di cui alla

sentenza n. 141 del 1996, stabilisce la non candidabilità di coloro

i quali hanno riportato condanna, passata in giudicato, per il

delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale, per quello di

associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze

stupefacenti e anche per i delitti concernenti la fabbricazione,

l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il

trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti. Secondo il

Collegio rimettente l'ampia formulazione della norma ricomprende

fattispecie di ben diverso allarme sociale, consentendo oscillazioni

giurisprudenziali inammissibili, perché incidono sull'esercizio del

diritto di elettorato passivo.

Non vi è dubbio che le cause di ineleggibilità devono essere

tipizzate dalla legge con sufficiente precisione, al fine di evitare

- o quanto meno limitare - le situazioni di incertezza. E invero la

disposizione denunciata, nella parte finale concernente l'uso e il

trasporto di armi, può far sorgere qualche perplessità: sì che

sarebbe stato consigliabile evitare il ricorso a formule legislative

descrittive di più fattispecie, richiamando invece puntualmente i

singoli delitti, in modo da rendere più agevole il lavoro

dell'interprete e degli operatori giudiziari, e da salvaguardare il

bene essenziale della chiarezza normativa. Ma tali rilievi non si

tramutano, di per sé, in vizi di legittimità costituzionale:

eventuali dubbi interpretativi

potranno essere superati dall'elaborazione giurisprudenziale. Spetta

infatti al giudice, utilizzando i comuni canoni ermeneutici,

precisare le formule normative prima indicate, dando a esse un

contorno più netto (cfr., sempre sulle cause di ineleggibilità, la

sentenza n. 280 del 1992), conformemente al principio costituzionale

che assume a regola l'eleggibilità, e configura l'ineleggibilità

quale eccezione. Le norme che derogano al principio della

generalità del diritto elettorale passivo sono di stretta

interpretazione e devono contenersi nei limiti di quanto è

necessario a soddisfare le esigenze di pubblico interesse cui sono

preordinate (v. la sentenza n. 46 del 1969, indi la sentenza n. 166

del 1972, fino alle sentenze nn. 571 del 1989, 344 del 1993, 141 del

1996). Soccorrono, d'altronde, anche i lavori preparatori nel senso

di un'interpretazione rigorosa della norma denunciata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera a), della

legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione

della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di

manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dall'art. 1

della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e

nomine presso le regioni e gli enti locali), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dalla Corte

d'appello di Catanzaro, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 ottobre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:364 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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