Corte costituzionale

Ordinanza n. 370/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1994 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, quarto

comma septies, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni

per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi

forme di manifestazione di pericolosità sociale), introdotto

dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di

elezioni e nomine presso le Regioni e gli enti locali), promosso con

ordinanza emessa il 12 ottobre 1993 dal Tribunale amministrativo

regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania - sul ricorso

proposto da Coco Mario contro il Comando Generale dell'Arma dei

Carabinieri ed altro, iscritta al n. 151 del registro ordinanze 1994

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima

serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1994 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,

con ordinanza del 12 ottobre 1993, ha denunciato, in riferimento agli

artt. 3, 4, 35, 36 e 97 della Costituzione, l'illegittimità

dell'art. 15, quarto comma septies, della l. 19 marzo 1990, n. 55

introdotto dall'art. 1 della l. 18 gennaio 1992, n. 16 nella parte in

cui prevede la sospensione del pubblico dipendente che abbia

riportato sentenza di condanna per i delitti indicati nelle lettere

a), b), c) e d) di cui al precedente primo comma, ovvero nei cui

confronti sussistano le condizioni di cui alle lettere e) ed f) dello

stesso primo comma;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che la questione - sollevata negli stessi termini in

riferimento agli artt. 3, primo comma e 97, primo comma, della

Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte -

è stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 184

del 1994;

che secondo tale sentenza la ratio della l. n. 16 del 1992,

consiste nell'"esigenza di rafforzare la disciplina già posta dalla

l. n. 55 del 1990, estendendone talune qualificanti previsioni -

inizialmente riferite ai soggetti legati alla P.A. da rapporto di

servizio onorario, elettivo o non - a pubblici dipendenti legati alla

stessa da rapporto di servizio, che possono talora versare in

condizione di potenziale maggiore pericolosità e, quindi, essere

fonte di possibili maggiori danni";

che, pertanto, "il trattamento omogeneo delle due categorie è

stato determinato razionalmente dalla legge, identici essendo

finalità e mezzi di tutela rispetto alla pericolosità eventuale di

comportamenti decisionali ed operativi potenzialmente pregiudizievoli

per la pubblica amministrazione";

che alla luce di questa prospettiva, "la diversità delle

posizioni e delle funzioni non comporta diversità di disciplina",

essendo quest'ultima volta "alla salvaguardia di interessi

fondamentali dello Stato";

che, avuto riguardo alle considerazioni suesposte risultano

assorbite le censure sollevate in riferimento agli artt. 4, 35 e 36

della Costituzione le quali sono prive di autonomo svolgimento;

che, pertanto, nell'ordinanza di rimessione non sono dedotti

nuovi profili che suggeriscono un riesame della proposta questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 15, comma quarto septies, della legge 19

marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della

delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione

di pericolosità sociale), introdotto dall'art. 1 della legge 18

gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le

Regioni e gli enti locali) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4,

35, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo

regionale per la Sicilia con ordinanza emessa il 12 ottobre 1993.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.

Il Presidente e redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:370 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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