Art. 20 — Sanzioni penali
Articolo abrogato dal d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
Articolo abrogato dal d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
10 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma - sezione distaccata di Frascati. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995. Il Presidente: CAIANIELLO Il redattore: CHIEPPA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 13 luglio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Art. 20 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 1 ((Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 · Art. 3 cost. · Art. 22 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie
Gli artt. 20, primo comma, lett. c) e 22, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui non prevedono, per la lottizzazione abusiva negoziale - a differenza di quanto stabilito per la esecuzione di opere senza concessione di cui alla lett. b) dell'art. 20 - che il rilascio di successiva autorizzazione, nella constatata conformità della lottizzazione alle prescrizioni di legge e agli strumenti urbanistici, estingua il relativo reato contravvenzionale, non si pongono in contrasto con il principio di eguaglianza. Non è dato disconoscere, infatti, che la lottizzazione abusiva sia una forma di intervento sul territorio ben più incisiva, per ampiezza e vastità, di quanto non sia la costruzione realizzata in difformità o in assenza di concessione, con compromissione molto più grave, nel primo caso, della programmazione edificatoria, sicché si comprende che il legislatore, il quale - come più volte affermato dalla Corte - gode di ampia discrezionalità nello stabilire comportamenti costituenti reato e nel fissare le rispettive sanzioni, abbia voluto riservare alle due fattispecie un diverso trattamento anche in ordine alle cause di estinzione del reato. Va peraltro considerato che per attuare, a tali effetti, una loro equiparazione - come prospettato dal giudice 'a quò - dato che il rilascio della concessione in sanatoria per la costruzione abusiva opera nell'ambito di uno schema procedimentale delineato, nell'art. 13 della stessa legge n. 47 del 1985, con previsione di interventi, adempimenti e termini specificamente modellati su di essa, e del quale quindi è impossibile una mera trasposizione all'ipotesi della lottizzazione abusiva - occorrerebbero soluzioni normative implicanti scelte di modi, condizioni e termini che non spetta alla Corte stabilire. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 20, primo comma, lett. c), e 22, ultimo comma, legge 28 febbraio 1985, n. 47). red.: S.P.
Art. 20 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 22 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 3 cost.
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 81, 349, secondo comma, del codice penale e dell'art. 20 lett. c) della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante: "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie", sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, da…
Art. 81 c.p. · Art. 349 c.p. · Art. 20 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 3 cost.
Questione proposta negli stessi termini di altra già dichiarata manifestamente inammissibile dovendo la stessa sollevarsi non nei confronti dell'impugnato art. 20, ultimo comma, l. n. 47 del 1985, bensì nei confronti dell'art. 81 cod.pen. disciplinante l'istituto del concorso formale di reati. - S. n. 377/1990.
Art. 20 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.
Manifesta inammissibilità della questione, atteso che le censure formulate, sotto il profilo della disparità di trattamento fra le ipotesi del solo reato previsto dalla norma impugnata (per la quale la sospensione condizionale della pena non è consentita) e quella della commissione del reato stesso e di altri anche più gravi (delitti) da unificare sotto il vincolo della continuazione, (nel qual caso la sospensione condizionale della pena può essere concessa) investono non già il denunciato art. 20, primo comma, lett. c), della legge n. 47 del 1985, bensì l'art. 81 cod. pen., o almeno il sistema risultante dalla previsione di limiti edittali elevati e dall'istituto della continuazione, ne' l'uno ne' l'altro oggetto di impugnazione.
Art. 3 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 20 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.
Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18, primo comma, e 20, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n.47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e dell'art. 343-bis del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 102 della Costituzione, so…
Art. 18 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 20 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 3 cost. · Art. 25 cost.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e 7, comma secondo, lett. a), del decreto- legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost., dal Pretore di Sannicandro G…
Art. 20 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 44 cost.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal pretore di Teano con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Rom…
Art. 20 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Teano con le ordinanze indicate in epigrafe.…
Art. 20 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
riuniti i giudizi; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Teano con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso…
Art. 20 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 3 cost.
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 1985
Confronto con la versione in vigore dal 24 aprile 1985 al 1 gennaio 2002. 182 parole tolte, 11 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
tolto: a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalita' esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili, nonche' dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione;
tolto: b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformita' o assenza della concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
tolto: c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 18. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformita' o in assenza della concessione. Le disposizioni di cui al comma precedente sostituiscono quelle di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art20 · fonte del testo
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