Corte costituzionale

Ordinanza n. 66/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/03/1996 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 13,

della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica), promosso con ordinanze emesse: 1) il 28

marzo 1995 dal pretore di Caltanissetta nel procedimento penale a

carico di Armando Cigna, iscritta al n. 456 del registro ordinanze

1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - prima

serie speciale - n. 36, dell'anno 1995; 2) il 7 luglio 1995 dal

pretore di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Carmen

Lorenza Castrillo, iscritta al n. 591 del registro ordinanze 1995 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - prima serie

speciale - n. 41, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1996 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che il pretore di Caltanissetta, con due ordinanze di

contenuto sostanzialmente identico, emesse nel corso di altrettanti

procedimenti penali per violazioni edilizie (ordinanze R.O. nn. 456 e

591 del 1995, rispettivamente in data 28 marzo 1995 e 7 luglio 1995),

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 39,

comma 13, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica) che prevede, in caso di

domanda di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dello stesso

art. 39, la riduzione della misura dell'oblazione qualora le opere

abusive siano state realizzate al fine di ovviare a situazioni di

"estremo disagio";

che, secondo il rimettente, la disposizione in esame si porrebbe

in contrasto con gli artt. 25, secondo comma, e 3, primo comma, della

Costituzione, per violazione dei principi di tassatività della

fattispecie penale e di uguaglianza dei cittadini, in quanto la

indeterminatezza della espressione usata dal legislatore non

consentirebbe al giudice di individuarne il contenuto, e, di

conseguenza, di stabilire con uniformità di criteri i casi in cui è

consentita la decurtazione della sanzione;

che nel giudizio introdotto con l'ordinanza R.O. n. 456 del 1995

è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per la infondatezza dei rilievi;

Considerato che le due ordinanze sollevano la medesima questione e

che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con

un'unica pronuncia;

che non è configurabile la violazione dell'art. 25, secondo

comma, della Costituzione, in quanto la norma censurata non concorre

a costituire il precetto penale che nella specie risulta violato,

formulato nell'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,

disposizione nella quale la condotta penalmente sanzionata risulta

sufficientemente descritta, sì da consentire di distinguere la sfera

del lecito da quella dell'illecito (v., fra le altre, sentenze n. 122

del 1993, n. 185 del 1992, n. 282 del 1990, n. 364 del 1988);

che la impugnata disposizione di cui all'art. 39, comma 13, della

legge n. 724 del 1994 nemmeno contribuisce a precisare il contenuto

della norma incriminatrice, costituendo, invece, solo il presupposto

per l'applicazione di una particolare agevolazione (in sede di

autodeterminazione dell'oblazione da parte dell'interessato, di

determinazione definitiva da parte del sindaco e di verifica

eventuale da parte del giudice sia nel giudizio amministrativo di

impugnativa della relativa determinazione, sia in quello penale ai

sensi degli artt. 38, secondo comma, e 39 della legge 28 febbraio

1985, n. 47), consistente nella riduzione dell'oblazione;

che, una volta chiarito che la conoscibilità del precetto non è

impedita dalla norma impugnata, anche la prospettata violazione

dell'art. 3, primo comma, della Costituzione mostra la sua

inconsistenza;

che, pertanto, le questioni devono essere dichiarate

manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 13,

della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 25,

secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, dal pretore di

Caltanissetta con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1996.

Il presidente: Mengoni

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 marzo 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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