Corte costituzionale

Ordinanza n. 327/1995

Altra decisione · depositata il 17/07/1995 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge

della Regione Siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia

di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino

urbanistico e sanatoria delle opere abusive), come modificato

dall'art. 5 della legge della Regione Siciliana 15 maggio 1986, n.

26, promossi con due ordinanze emesse il 4 giugno e il 27 aprile 1993

dal Pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale, nei

procedimenti penali rispettivamente a carico di Antonio Pappalardo e

di Guglielmo Scammacca Della Bruca, iscritte ai nn. 432 e 550 del

registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 35 e 39, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento della Regione Siciliana;

Visto l'atto di deduzioni depositato dal Sostituto Procuratore

della Repubblica presso la Pretura circondariale di Catania;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che, nel corso di due procedimenti penali per il reato di

costruzione edilizia senza concessione, previsto e punito dall'art.

20, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il Pretore di

Catania, sezione distaccata di Acireale, con distinte ordinanze

emesse, rispettivamente, il 4 giugno 1993 (r.o. n. 432 del 1993) ed

il 27 aprile 1993 (r.o. n. 550 del 1993) ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 25 della Costituzione, questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Siciliana 10

agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo

dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria

delle opere abusive), come modificato dall'art. 5 della legge della

Regione Siciliana 15 maggio 1986, n. 26;

che la disposizione denunciata prevede per determinate opere,

tra le quali l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non

adibiti ad uso abitativo, l'autorizzazione del sindaco in

sostituzione della concessione edilizia;

che, secondo la prima ordinanza di rimessione, l'art. 5 della

legge della Regione Siciliana n. 37 del 1985, nella parte in cui non

assoggetta ad autorizzazione edilizia anche la realizzazione di

impianti non prefabbricati ad una sola elevazione e non adibiti ad

uso abitativo, sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione,

giacché la scarsa incidenza dal punto di vista urbanistico varrebbe

ugualmente per ogni tipo di impianto, sia esso prefabbricato o meno;

che la seconda ordinanza prospetta il dubbio di legittimità

della disposizione denunciata in riferimento agli artt. 3 e 25 della

Costituzione, in quanto la disciplina regionale renderebbe lecita

un'attività che la legge dello Stato sanziona penalmente. Difatti le

opere prefabbricate, determinando egualmente una trasformazione

urbanistica ed edilizia del territorio, richiedono, secondo la

normativa statale, la concessione, la cui mancanza integra il reato

previsto e punito dall'art. 20, lettera b), della legge n. 47 del

1985;

che in entrambi i giudizi è intervenuta la Regione Siciliana,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque

non fondata;

che nel giudizio promosso con l'ordinanza emessa il 27 aprile

1993 (r.o. n. 550 del 1993) il Sostituto procuratore della Repubblica

presso la Pretura circondariale di Catania ha depositato nei termini

previsti dall'art. 25, secondo comma, dalla legge 11 marzo 1953, n.

87 un atto di deduzioni unitamente ad alcuni documenti.

Considerato che le due questioni sono connesse, avendo ad oggetto

la stessa disposizione di legge regionale, sicché i relativi giudizi

possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che è da considerare irricevibile l'atto di deduzioni

depositato dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso la

Pretura circondariale di Catania, non essendo prevista e disciplinata

dalle norme generali ed integrative di procedura dinanzi alla Corte

la costituzione, nei giudizi incidentali di legittimità

costituzionale, del pubblico ministero del giudizio principale;

che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di

rimessione, è entrata in vigore la legge 23 dicembre 1994, n. 724,

il cui articolo 39 consente di sanare gli abusi edilizi ultimati

entro il 31 dicembre 1993, con la conseguente estinzione del reato

previsto e punito dall'art. 20, lettera b), della legge n. 47 del

1985;

che, pertanto, appare opportuno disporre la restituzione degli

atti al giudice rimettente, affinché valuti nuovamente la rilevanza

delle questioni tenendo conto della normativa sopravvenuta (ordinanze

n. 93 del 1995; n. 635 del 1988; n. 92 e 75 del 1986).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore di

Catania, sezione distaccata di Acireale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:327 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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