Corte costituzionale

Sentenza n. 148/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/04/1994 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 20, lettera

c), e 22, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in

materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni,

recupero e sanatoria delle opere edilizie),

promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1993 dal Pretore di

Mantova, nel procedimento penale a carico di Federici Antonio ed

altri, iscritta al n. 602 del registro ordinanze 1993 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie

speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1994 il Giudice

relatore Massimo Vari;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di alcune

persone imputate del reato di lottizzazione abusiva negoziale ai

sensi degli artt. 18 e 20, lettera c), della legge 28 febbraio 1985,

n. 47, per avere predisposto, attraverso il frazionamento e la

vendita in lotti destinati a scopo edificatorio, una trasformazione

edilizia ed urbanistica di alcuni terreni in assenza di

autorizzazione, il Pretore di Mantova, con ordinanza del 29 maggio

1993, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 20, lettera

c), e 22, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella

parte in cui non prevedono che il rilascio di successiva

autorizzazione, per la constatata conformità della lottizzazione

stessa alle prescrizioni di legge e agli strumenti urbanistici,

estingua il relativo reato contravvenzionale, così come avviene per

il reato di esecuzione di opere senza concessione previsto alla

lettera b) della medesima norma incriminatrice.

Quanto alla rilevanza della questione, osserva il Pretore che, nel

caso di specie, l'autorizzazione non richiesta né data al momento

del frazionamento, era stata invece rilasciata successivamente, nella

conformità della lottizzazione stessa agli strumenti urbanistici.

In ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo

osserva che l'interesse protetto dalla legge n. 47 del 1985 non è

più astratto o formale, ma sostanziale, essendo costituito dalla

conformità agli strumenti urbanistici delle opere edilizie.

Conseguentemente è mutata anche la natura del reato di cui all'art.

20, lettere b) e c), della legge n. 47 del 1985, reato che è

divenuto illecito sostanziale, da illecito di natura formale quale

era nell'abrogato art. 17, lettera b), della legge n. 10 del 1977, ai

sensi del quale aveva rilievo esclusivamente la circostanza che, per

le opere, non fosse stata rilasciata la concessione e, per le

lottizzazioni, l'autorizzazione, a prescindere dalla conformità agli

strumenti urbanistici.

Orbene, il fatto che l'art. 22 della legge n. 47 del 1985 preveda

l'estinzione del reato solo a seguito del rilascio di concessione per

le opere eseguite crea una ingiustificata ed irrazionale disparità

di trattamento, poiché disciplina condotte analoghe, integranti una

stessa fattispecie di reato, in modo differente. E la disparità

appare tanto più grave considerando che, alla sentenza definitiva,

che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, consegue la

confisca obbligatoria dei terreni e delle opere ai sensi dell'art. 19

della legge n. 47 del 1985.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a decidere della legittimità

costituzionale degli artt. 20, lettera c) (rectius: art. 20, primo

comma, lettera c) e 22, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985,

n. 47, nella parte in cui non prevedono che, anche per la

lottizzazione abusiva negoziale, il rilascio di successiva

autorizzazione, nella constatata conformità della lottizzazione

stessa alle prescrizioni di legge ed agli strumenti urbanistici,

estingua il relativo reato contravvenzionale.

Secondo il giudice a quo, la norma contrasterebbe con l'art. 3

della Costituzione, per l'ingiustificata ed irrazionale disparità di

trattamento fra la detta ipotesi e quella della esecuzione di opere

senza concessione, poiché condotte analoghe, integranti una medesima

fattispecie di reato e che ledono il medesimo interesse giuridico

sostanziale, vengono ad essere trattate in modo differente.

2. - La questione non è fondata.

Le due ipotesi contravvenzionali poste a raffronto dal giudice

remittente sono previste e sanzionate dal primo comma dell'art. 20

della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che dispone, alla lettera b),

l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100

milioni, per l'esecuzione di lavori in totale difformità o assenza

della concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine

di sospensione; e, alla lettera c), l'arresto fino a due anni nonché

l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni, per le lottizzazioni

abusive di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma

dell'art. 18 della medesima legge.

Dal canto suo, il successivo art. 22 prevede, al terzo comma, che

il rilascio in sanatoria delle concessioni estingua i reati

contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.

3. - Tanto premesso, la Corte ritiene che il differente regime

penalistico delle due fattispecie poste a raffronto dal giudice a

quo, delle quali una soltanto prevede l'ammissibilità della

sanatoria, si fonda su peculiarità di fatto in ordine alle

situazioni apprezzate dal legislatore che, lungi dall'essere

determinate dalle norme denunziate, attengono all'entità degli

interessi urbanistici compromessi nei due casi. Prescindendo dalla

fondatezza o meno dei rilievi svolti dall'ordinanza di rimessione

circa la natura dei reati di cui trattasi, come pure circa la

qualificazione dell'interesse sottostante alle corrispondenti figure

criminose, non è dato disconoscere che la lottizzazione abusiva sia

una forma di intervento sul territorio ben più incisiva, per

ampiezza e vastità, di quanto non sia la costruzione realizzata in

difformità o in assenza di concessione, con compromissione molto

più grave, nel primo caso, della programmazione edificatoria del

territorio stesso.

Si comprende, pertanto, che il legislatore, il quale, come più

volte affermato da questa Corte, gode di ampia discrezionalità nello

stabilire comportamenti costituenti reato e nel fissare le relative

sanzioni, abbia voluto riservare alle due fattispecie un diverso

trattamento anche dal punto di vista delle cause di estinzione del

reato.

4. - Né a positivo scrutinio della questione può condurre la

considerazione della circostanza che, in casi quale quello all'esame

del giudice remittente, la constatata conformità della lottizzazione

agli strumenti urbanistici possa mettere capo, in ipotesi, ad una

autorizzazione rilasciata successivamente all'avvenuta lottizzazione.

Anche se si volesse prescindere dalle già evidenziate peculiarità

delle due situazioni poste a raffronto, vi è, infatti, da

considerare che il rilascio della concessione in sanatoria, al quale

si è riferita l'ordinanza per evidenziare la denunciata disparità

di trattamento, opera nell'ambito di uno schema procedimentale,

delineato nell'art. 13 della stessa legge 26 febbraio 1985, n. 47,

con previsione di interventi, adempimenti e termini, che appaiono

specificamente modellati sulla fattispecie della costruzione priva di

concessione.

Di qui l'impossibilità di una mera trasposizione di un siffatto

schema procedimentale all'ipotesi della lottizzazione abusiva, per la

quale occorrerebbero, pertanto, soluzioni normative che mai

potrebbero essere apprestate in questa sede, implicando, fermo quanto

dedotto in ordine alla non comparabilità delle situazioni, scelte di

modi, condizioni e termini che non spetta alla Corte stabilire.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 20, primo comma, lettera c), e 22, ultimo comma, della

legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo

dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria

delle opere edilizie), sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Pretore di Mantova, con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:148 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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