Corte costituzionale

Ordinanza n. 903/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, lett. b),

della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo

dell'attività urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria

delle opere edilizie) dell'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10

(Norme per la edificabilità dei suoli) e dell'art. 7, capoverso,

lett. a), del decreto- legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in

legge 25 marzo 1982, n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale e

provvidenze in materia di sfratti), promosso con ordinanza emessa il

13 ottobre 1987 dal Pretore di Sannicandro Garganico nel procedimento

penale a carico di La Piscopia Vincenzo, iscritta al n. 843 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che il Pretore di Sannicandro Garganico, nel procedimento

penale a carico di La Piscopia Vincenzo, imputato del reato di cui

all'art. 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per avere

eseguito, senza concessione edilizia, su un fondo rustico, lavori

consistenti nella costruzione di un manufatto in blocchi di tufo di

mq 51 circa, adibito a deposito di attrezzi agricoli per la

coltivazione del fondo, ha sollevato, con ordinanza emessa il 13

ottobre 1987, questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost., degli artt. 20, lett. b),

della legge n. 47 del 1985, 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e

7, comma secondo, lett. a), del decreto- legge 23 gennaio 1982, n. 9,

convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94, nella parte in cui, nel

loro combinato disposto, assoggettano a regime di concessione

edilizia, anziché di autorizzazione gratuita, come è invece

previsto per le pertinenze al servizio di edifici già esistenti, le

opere costituenti pertinenze al servizio di fondi rustici, così

determinando: una irragionevole disparità di trattamento tra entità

omogenee, quali sono le pertinenze degli edifici urbani e dei fondi

rustici; una illegittima compressione delle facoltà di godimento dei

fondi rustici; una imposizione, sui fondi stessi, di vincoli non

coordinati agli obbiettivi indicati dall'art. 44 Cost.;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha eccepito

l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza della questione;

Considerato che non ricorrono, nella specie, le ragioni che hanno

indotto questa Corte, con l'ordinanza n. 8 del 1988, a dichiarare

manifestamente inammissibile analoga questione: mentre allora era

impugnato l'art. 7, lett. a), del decreto- legge n. 9 del 1982, come

sopra convertito, senza considerarsi che la liceità degli interventi

edilizi su aree nude, siano esse urbane e rustiche, deve essere

valutata non già alla stregua del suddetto art. 7, lett. a),

concernente le pertinenze di edifici preesistenti, siano essi urbani

o rurali, bensì in riferimento all'art. 1 della legge n. 10 del

1977, la questione ora prospettata coinvolge anche quest'ultima

disposizione;

che il giudice a quo postula la previsione, da parte della

normativa impugnata, di un diverso trattamento dei fondi urbani e dei

fondi rustici, e loro pertinenze, laddove la prevista diversità di

trattamento sussiste tra opere costituenti pertinenza di edificio

preesistente, urbano o rurale, (alle quali è applicabile il regime

di autorizzazione gratuita in base al citato art. 7, lett. a), ed

opere edilizie non correlate ad edifici preesistenti, bensì ad aree

inedificate, urbane o rustiche, (sottoposte al regime concessorio

secondo i criteri generali di cui all'art. 1 della legge n. 10 del

1977);

che le due situazioni diversamente regolate sono innegabilmente

non omogenee sotto il profilo edilizio e urbanistico, altro essendo

il caso di un incremento edile arrecato, come la pertinenza, a un

edificio che preesiste e quindi già configura trasformazione del

territorio, rispetto al caso (qui in esame) di un'opera costituente

essa stessa modificazione originaria del territorio considerato come

area nuda;

che, pertanto, difettano i presupposti per un'utile comparazione

ai fini dell'art. 3, comma primo, Cost., sicché la censura svolta in

riferimento a tale parametro è manifestamente infondata;

che del pari sono manifestamente infondate le censure riferite

agli artt. 42 e 44 Cost. poiché, una volta escluso, secondo quanto

dianzi detto, che ricorra una diversità di trattamento fra

proprietà urbana e proprietà fondiaria, viene meno la possibilità

stessa di configurare le dedotte lesioni della proprietà fondiaria o

della protezione costituzionale di essa.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 20, lett. b), della legge 28 febbraio

1985, n. 47, 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e 7, comma

secondo, lett. a), del decreto- legge 23 gennaio 1982, n. 9,

convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost., dal Pretore di Sannicandro

Garganico con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:903 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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