Corte costituzionale

Ordinanza n. 460/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/10/1990 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge

della Regione siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia

di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino

urbanistico e sanatoria delle opere abusive), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 giugno 1989 dalla Corte d'appello di

Caltanisetta nel procedimento penale a carico di Alaimo Giuseppe,

iscritta al n. 292 del registro ordinanze del 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 26 giugno 1989 dalla Corte d'appello di

Caltanisetta nel procedimento penale a carico di Dell'Utri Salvatore,

iscritta al n. 293 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di distinti procedimenti penali a carico di

due soggetti, rinviati a giudizio per aver eseguito, senza

concessione edilizia, su fondi rustici lavori consistenti nella

costruzione di due manufatti di circa 20 mq., adibiti a deposito per

ricovero di attrezzi agricoli, la Corte di appello di Caltanissetta,

con due ordinanze dello stesso contenuto, emesse il 26 giugno 1989,

ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3 e 44 della Costituzione, dell'art. 5 della legge della

Regione siciliana 10 agosto 1985, n. 37, nella parte in cui non

assoggetta anche le pertinenze dei fondi rustici, oltre che quelle al

servizio di edifici preesistenti, al regime della autorizzazione in

luogo di quello della concessione edilizia;

che, ad avviso del giudice della rimessione, la norma denunciata

determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra

entità e fattispecie omogenee, quali sono le pertinenze degli

edifici e quelle dei fondi rustici, le quali ultime avrebbero dovuto

addirittura essere privilegiate dal legislatore in virtù del

principio costituzionale che impone il potenziamento dello

sfruttamento del suolo;

che non si sono costituite nei rispettivi giudizi le parti

private, mentre è intervenuto in entrambi il Presidente del

Consiglio dei ministri, eccependo la irrilevanza delle questioni per

ius superveniens, per effetto della legge regionale 15 maggio 1986,

n. 26, il cui art. 5 avrebbe ampliato la categoria delle opere

ammesse al sistema dell'autorizzazione, e, in subordine, sostenendo

la infondatezza degli incidenti di costituzionalità.

Considerato che le ordinanze di rimessione concernono la medesima

norma e sono di identico contenuto, cosicché i relativi giudizi

possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che, con ordinanza n. 8 del 1988, questa Corte ha dichiarato la

manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione

di legittimità costituzionale dell'art. 7, lett. a), del d.l. 23

gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25

marzo 1982 n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in

materia di sfratti), che è l'esatto corrispondente della norma

regionale ora denunciata in entrambi i giudizi, rilevando in

proposito l'erroneità della individuazione della norma allora

impugnata poiché considerava soltanto l'ipotesi delle opere

costituenti pertinenze di "edifici preesistenti" e non invece quella

diversa delle opere al servizio di terreni inedificati;

che in seguito questa stessa Corte, con ordinanza n. 903 del

1988, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale, riferita questa volta al combinato

disposto delle norme statali che prevedono i diversi regimi della

autorizzazione e della concessione edilizia (art. 7 legge n. 94 del

1982 e art. 1 legge n. 10 del 1977), all'uopo precisando la

intrinseca diversità di situazioni che non sono affatto omogenee,

come sostenuto, tra le opere costituenti pertinenze di edifici cui è

applicabile il regime della autorizzazione e le opere edilizie

correlate ad aree inedificate, sottoposte al regime della concessione

in quanto costituenti modificazioni originarie del territorio;

che le questioni ora all'esame sono state sollevate con

riferimento alla sola norma regionale (art. 5 citato) che disciplina

il regime delle pertinenze di edifici preesistenti assoggettandole ad

autorizzazione in luogo della concessione edilizia e che,

diversamente da quanto ritiene il giudice a quo, le controversie non

devono essere decise alla stregua della disposizione denunciata,

bensì di quelle in base alle quali deve stabilirsi se la costruzione

di un manufatto destinato a ricovero per attrezzi agricoli per

destinazione, dimensioni e caratteristiche strutturali rappresenti

un'opera di trasformazione edilizia ed urbanistica per la quale la

normativa regionale richiede apposita concessione;

che, in relazione a ciò, mentre deve essere disattesa la

eccezione di inammissibilità delle questioni per ius superveniens,

formulata in entrambi i giudizi, perché la norma regionale

susseguente, invocata dall'Avvocatura generale dello Stato (art. 5,

legge regionale 15 maggio 1986, n. 26), non è idonea ad incidere

sulle questioni dedotte, essendosi con la stessa disposizione

ampliati i casi delle pertinenze soggette al regime

dell'autorizzazione, ma sempre riferite ad edifici preesistenti, le

questioni stesse sono invece manifestamente inammissibili per difetto

di rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

la Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi:

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge regionale

siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo

dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria

delle opere abusive), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 44

della Costituzione ed in relazione all'art. 20 della legge 28

febbraio 1985 n. 47, dalla Corte di appello di Caltanissetta con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:460 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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