Corte costituzionale

Ordinanza n. 510/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/12/1993 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies,

aggiunto al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni

urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse

ambientale), dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno

1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone

di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616),

promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1982 dal Pretore di

Sondrio - sezione distaccata di Morbegno, nel procedimento penale a

carico di Paride Cariboni ed altro iscritta al n. 669 del registro

ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica

n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Pretore di Sondrio - sezione distaccata di

Morbegno, nel corso del procedimento penale a carico di Cariboni

Paride ed altro, imputati di avere costruito un impianto di seggiovia

in zona montana soggetta a vincolo paesistico, senza aver ottenuto la

concessione edilizia (reato p. e p. dall'art. 20, lett. c), della

legge 28 febbraio 1985, n. 47), e senza essere in possesso della

prescritta autorizzazione regionale, sia pure conseguita poi in

sanatoria (reato di cui agli artt. 1 e 1-sexies del d.l. 27 giugno

1985, n. 312), con ordinanza emessa il 28 maggio 1992 (R.O. n. 669

del 1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale del

citato art. 1-sexies aggiunto al d.l. 27 giugno 1985, n. 312 dalla

legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, il quale punisce ogni

violazione delle disposizioni contenute nel medesimo provvedimento

con le sanzioni previste dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985,

n. 47;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata "nella

parte in cui riserva il medesimo trattamento punitivo - sia in

positivo che sotto il profilo estintivo - tanto all'autore del fatto

che non abbia ottenuto l'autorizzazione in sanatoria che all'autore

del fatto che tale autorizzazione abbia conseguito", si porrebbe in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della

irragionevolezza e della ingiustificata disparità di trattamento

rispetto al disposto della legge 28 febbraio 1985, n. 47, a norma

della quale la concessione in sanatoria estingue i reati

contravvenzionali da essa previsti, in materia edilizia;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato non fondata

questione in tutto analoga, con la sentenza n. 269 del 1993;

che non sono stati addotti motivi nuovi che possano indurre a

discostarsi da tale pronuncia;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1-sexies, aggiunto al decreto-legge 27

giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di

particolare interesse ambientale), dalla legge di conversione 8

agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti

per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica

24 luglio 1977, n. 616), sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Pretore di Sondrio - sezione distaccata di

Morbegno, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:510 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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